Ordinanza n. 194/2026 - Parma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Ziano Piacentino in seguito all’istanza trasmessa in data 6 agosto 2025, successiva alla precedente istanza trasmessa in data 5 giugno 2025 con richiesta di attivazione dei poteri di vigilanza e controllo di cui all’art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, nonché della Legge Regionale n. 23 del 2004 “Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all’articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”; .............. per l’accertamento e la condanna dell’obbligo di provvedere in capo al Comune di Ziano Piacentino ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 e della L.R. Emilia-Romagna n. 23 del 21 ottobre 2004; ............. per la condanna del Comune di Ziano Piacentino (PC) al risarcimento dei danni subiti e subendi; ...........per l’annullamento del riscontro trasmesso a mezzo PEC da parte del Comune di Ziano Piacentino in data 27 ottobre 2025, prot. n. 3928; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24 febbraio 2026: del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Ziano Piacentino in relazione agli esposti del 5 giugno 2025 e del 6 agosto 2025 notificati dal ricorrente, riscontrati - solo in parte - con le ordinanze sindacali n. 1/2/3 del 30 gennaio 2026, con particolare riferimento alla n. 3 emessa avente ad oggetto “ordine di demolizione ex artt.13 e 15 della l.r. Emilia-Romagna n.23/2004 delle opere insistenti nell'unità immobiliare censita al fg. 28, mapp. 274, sub 11, del catasto del comune di Ziano piacentino”; .............. per l’accertamento e la condanna dell’obbligo di provvedere in capo al Comune di Ziano Piacentino ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 27, comma 3, del D.P.R. n.380/2001, e della L.R. Emilia-Romagna n. 23 del 21 ottobre 2004; ............. per la condanna del Comune di Ziano Piacentino (PC) al risarcimento dei danni subiti e subendi; .............. per l’annullamento per quanto occorrer possa, in parte qua della comunicazione dell’avvio del procedimento, prot. n. 13 del 3 gennaio 2026 emessa da parte dell’ufficio tecnico del Comune di Ziano Piacentino nella parte in cui rigetta la richiesta di verifica e controllo motivando in quanto “gli interventi sulle parti comuni asseriti nella relazione dell’Ing. G. Terzi comunque erano oggetto della citata C.E. sicché, a distanza di oltre tre decenni dal rilascio della C.E. in parola non risulta possibile disporre l’annullamento d’ufficio soggetto al termine decadenziale previsto dall’art. 21 nonies della legge n 241/1990”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulle istanze di attivazione dei poteri comunali di vigilanza edilizia, nonché comunicazione di avvio del procedimento e successivi atti comunali connessi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha presentato al Comune due esposti, il 5 giugno e il 6 agosto 2025, segnalando presunti abusi edilizi relativi a un edificio sito in Montalbo di Ziano Piacentino e chiedendo l’attivazione dei poteri di vigilanza e controllo previsti dall’art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 e dalla l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004. Ha quindi proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio dell’amministrazione, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e il risarcimento dei danni. Con il ricorso introduttivo ha inoltre impugnato la nota comunale del 27 ottobre 2025, ritenuta non esaustiva delle richieste formulate. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato una comunicazione di avvio del procedimento il 3 gennaio 2026 e, il 30 gennaio 2026, le ordinanze di demolizione nn. 1, 2 e 3. Con motivi aggiunti il ricorrente ha contestato la permanenza dell’inerzia, sostenendo che gli atti sopravvenuti avrebbero riscontrato solo parzialmente gli esposti, e ha impugnato la comunicazione di avvio nella parte in cui aveva escluso la possibilità di annullare d’ufficio, dopo oltre trent’anni, una concessione edilizia relativa agli interventi sulle parti comuni, richiamando il termine previsto dall’art. 21-nonies della l. n. 241/1990.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le domande sul silenzio, sull’obbligo di provvedere, sull’annullamento degli atti comunali o sul risarcimento. Ha rilevato che, durante il giudizio instaurato con il rito speciale sul silenzio, è sopravvenuto un atto comunale connesso all’oggetto della controversia, ossia la comunicazione di avvio del procedimento del 3 gennaio 2026, impugnata dal ricorrente con motivi aggiunti. Ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a., tale impugnazione determina la prosecuzione dell’intero giudizio con il rito previsto per il nuovo provvedimento. Il Collegio ha quindi disposto la conversione dal rito del silenzio al rito ordinario e ha rinviato ogni ulteriore determinazione alla successiva fase processuale, rimettendo la causa sul ruolo per la trattazione ordinaria. Sono state espressamente impregiudicate le ulteriori pronunce in rito, nel merito e sulle spese.
Norme richiamate
se “nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l’oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio prosegue con tale rito”
La sopravvenienza, nel giudizio sul silenzio, di un provvedimento espresso o di un atto connesso impugnato con motivi aggiunti comporta la prosecuzione dell’intero giudizio secondo il rito previsto per il nuovo atto.
se “nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l’oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio prosegue con tale rito”
Nel caso concreto, l’impugnazione con motivi aggiunti della comunicazione comunale sopravvenuta ha imposto la conversione del rito speciale sul silenzio in rito ordinario.
art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
È indicato dal ricorrente quale base normativa dei poteri comunali di vigilanza e controllo edilizio richiesti con gli esposti; l’ordinanza non ne esamina ancora nel merito l’ambito applicativo.
l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004
È richiamata quale disciplina regionale della vigilanza e del controllo dell’attività edilizia e quale fondamento delle richieste del ricorrente; l’ordinanza non decide ancora le questioni sostanziali connesse.
È richiamato per l’impugnazione della nota comunale e della comunicazione di avvio del procedimento; la relativa ammissibilità e fondatezza sono rinviate alla trattazione ordinaria.
È richiamato nella motivazione della comunicazione comunale impugnata in relazione al limite temporale dell’annullamento d’ufficio; il TAR non si pronuncia ancora sulla correttezza di tale applicazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio instaurato ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio della pubblica amministrazione, sopravviene un provvedimento espresso o un atto connesso all’oggetto della controversia, il ricorrente può impugnarlo con motivi aggiunti nei termini e secondo il rito previsto per il nuovo atto.
- L’impugnazione con motivi aggiunti dell’atto sopravvenuto e connesso determina la prosecuzione dell’intero giudizio con il rito ordinario previsto per il nuovo provvedimento, con conversione del rito speciale sul silenzio.
- La conversione del rito ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a. non comporta la decisione immediata delle domande originarie o aggiunte: le questioni di rito, di merito e sulle spese possono essere esaminate nella successiva fase di trattazione.
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