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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31037/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per minaccia aggravata e per violazione della disciplina sulle persone sottoposte a misure di prevenzione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore, articolando due motivi che, secondo la Corte, miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito: in particolare, contestavano l'attendibilità della persona offesa e la sussistenza dell'aggravante contestata ai sensi dell'art. 612, comma 2, c.p., chiedendo una diversa ricostruzione dei fatti senza dedurre specifici travisamenti probatori. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua, non manifestamente illogica e correttamente applicativa della legge penale, avendo esaminato le dichiarazioni della persona offesa e gli elementi fattuali posti a base dell'aggravante.

Norme richiamate

  • art. 612, comma 2, c.p.

    La Corte richiama la verifica della sussistenza degli elementi di fatto necessari a integrare l'aggravante prevista dal secondo comma del reato di minaccia.

  • art. 71 d.lgs. n. 159 del 2011

    La sentenza impugnata aveva ritenuto la responsabilità anche per la violazione della disciplina sulle persone sottoposte a misure di prevenzione, ma nel testo dell'ordinanza non è svolto alcun approfondimento specifico su tale norma.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito, salvo che siano dedotti specifici travisamenti della prova o violazioni di legge effettivamente identificabili.
  • La censura sull'attendibilità della persona offesa, se risolta dalla motivazione della sentenza impugnata con argomentazioni non manifestamente illogiche, non può essere riproposta in cassazione come mera contestazione del convincimento del giudice di merito.
  • La verifica della sussistenza di un'aggravante può essere censurata in cassazione solo nei limiti dell'illogicità manifesta o dell'erronea applicazione della legge, non mediante una diversa lettura alternativa dei fatti.
  • Quando il ricorso è inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali ed è tenuto al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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