Cassazione Civile, Ordinanza n. 30624/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Un cittadino del Pakistan aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari, allegando di essere fuggito dal proprio Paese perché la sua famiglia lavorava per una potente famiglia locale: alcuni suoi esponenti avrebbero tentato di violentare una ragazza e avrebbero poi accusato ingiustamente il fratello del richiedente e un altro ragazzo povero; per timore di ritorsioni sosteneva di poter essere catturato e ridotto in servitù in caso di rientro. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano negato la tutela richiesta. In cassazione il ricorrente deduceva, con i primi due motivi, omessa pronuncia, motivazione apparente o inesistente, violazione di norme processuali e sostanziali e omesso esame di fatti decisivi: contestava che la Corte d'appello avesse trattato la vicenda come se fossero in discussione rifugio e protezione sussidiaria, mentre il gravame riguardava solo la protezione umanitaria; lamentava inoltre che la valutazione di inattendibilità fosse del tutto generica e che non fossero state esaminate le fonti internazionali indicate, in particolare quelle relative al Punjab.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tempestivo il ricorso e ha accolto il primo e il secondo motivo. Ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata era solo apparente perché non coerente con l'oggetto dell'appello, limitato alla protezione umanitaria; perché faceva leva su considerazioni relative allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, estranee al thema decidendum; perché la valutazione di non credibilità del narrato era espressa in modo del tutto generico; e perché il diniego della protezione umanitaria era fondato su una nozione eccessivamente restrittiva di vulnerabilità, senza il necessario giudizio comparativo tra la situazione del richiedente in Italia e quella nel Paese di origine. Sono stati assorbiti gli altri due motivi. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per individuare il regime del termine di impugnazione applicabile al caso
richiamato per il termine lungo di proposizione del ricorso per cassazione
invocato per omessa pronuncia sui motivi di gravame
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato a sostegno del vizio di motivazione apparente
art. 16 direttiva 2013/32/UE
richiamato dal ricorrente nel primo motivo
art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008
richiamato quale parametro sulla valutazione delle dichiarazioni del richiedente
art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 251 del 2007
richiamato quale parametro sulla credibilità del narrato
richiamato in tema di cooperazione istruttoria e valutazione della domanda
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo
art. 14, lett. c, D.Lgs. n. 251 del 2007
menzionato dalla Corte d'appello per escludere la protezione sussidiaria, ma ritenuto estraneo all'oggetto dell'impugnazione
art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998
richiamato in relazione alla protezione umanitaria
Cass. S.U. n. 29459/2019
citata come precedente sul necessario giudizio comparativo ai fini della protezione umanitaria
Massime di principio
- Quando l'appello o il ricorso riguardano solo una specifica forma di protezione, il giudice deve misurarsi con quell'oggetto processuale e non può fondare la decisione su ragioni riferite ad altre tutele diverse e non devolute.
- La motivazione è apparente quando si limita a formule generiche o stereotipate, prive di un reale confronto con le allegazioni decisive della parte e con il contenuto concreto della domanda.
- Nel giudizio sulla protezione umanitaria non è sufficiente richiamare in astratto condizioni di salute o inserimento lavorativo: occorre un confronto tra la situazione soggettiva del richiedente in Italia e le condizioni del Paese di origine, verificando se il rimpatrio determinerebbe una compromissione dei diritti fondamentali.
- La valutazione di non credibilità del richiedente deve essere specifica e ancorata a un esame puntuale delle dichiarazioni e degli elementi istruttori, non potendo risolversi in qualificazioni meramente apodittiche o generiche.
- Se la decisione è cassata per i primi motivi accolti, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
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