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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26595/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto l'appello del Comune avverso la decisione di primo grado favorevole al contribuente circa la cartella di pagamento per TARSU 2012. Il ricorrente deduceva, in sintesi: nullità della notifica dell'appello (spedizione postale in busta chiusa; destinatario indicato come "Actis Giovanni" e non come "avv. Giovanni Actis quale procuratore di se stesso"; consegna a persona non convivente), genericità dei motivi di impugnazione, illegittimità dell'iscrizione a ruolo senza preventiva emissione di avviso di accertamento in presenza di dati contestati (superficie e destinazione d'uso dell'immobile), erronea applicazione delle norme sul termine di decadenza dall'accertamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili molte delle doglianze formulate ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. perché non indicavano un "fatto decisivo" materiale specifico; ha inoltre valutato insussistenti i profili di nullità della notifica: la spedizione in busta chiusa è mera irregolarità (non causa di nullità) e la mancata indicazione della qualità di procuratore non pregiudica la notifica quando la parte si difende in proprio; l'avviso di ricevimento sottoscritto da persona reperita nel domicilio gode di fede privilegiata e poteva essere contestato solo con querela di falso, cosa non fatta. Quanto al merito tributario, la Corte ha condiviso il ragionamento del giudice del gravame secondo cui il Comune poté iscrivere a ruolo la TARSU sulla base dei dati e della comunicazione (denuncia) prodotta dal contribuente relativa a superficie di 86 mq destinata a studio professionale; quindi l'iscrizione e la cartella esattoriale risultavano legittime. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e ad ulteriori oneri processuali indicati in dispositivo.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546 del 1992

    Le norme sulla notificazione degli atti processuali e sulle modalità postali sono interpretate nel senso che l'invio in busta chiusa costituisce mera irregolarità e non determina la nullità della notifica se non contestata con gli strumenti procedurali (es. querela di falso) e se non è dimostrata l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso.

  • d.lgs. n. 507 del 1993

    L'art. 72 consente al Comune, in via eccezionale e purché su dati non suscettibili di variazione, di liquidare direttamente la tassa e iscriverla a ruolo senza preventiva notifica di avviso di accertamento; la comunicazione del contribuente contenente i dati di occupazione può avere natura di denuncia rilevante per la liquidazione.

  • d.p.r. n. 655 del 1982

    regolamento postale (richiamato)

    Per le notifiche effettuate tramite raccomandata postale valgono le regole del regolamento postale e l'avviso di ricevimento sottoscritto da persona trovata nel domicilio ha fede privilegiata; la qualità della persona non deve obbligatoriamente risultare dall'avviso per evitare la validità della notifica.

  • codice di procedura civile

    art. 360, comma 1, n. 5; art. 291; art. 156 c.p.c.; art. 382 c.3

    L'art. 360(1)(5) richiede in Cassazione l'indicazione puntuale del fatto decisivo materiale; la sua omissione rende le censure inammissibili. La nullità della notifica può essere sanata dalla costituzione della controparte o richiedere rinnovazione secondo le norme di rito; l'eventuale querela di falso è l'azione idonea a impugnare le attestazioni dell'avviso di ricevimento.

  • I. n. 311 del 2004

    La comunicazione prevista per la variazione della superficie utile riguarda in particolare gli adeguamenti d'ufficio; nella fattispecie però non si è trattato di variazione d'ufficio della superficie bensì di applicazione del tributo sulla superficie denunciata dal contribuente.

  • I. n. 296 del 2006

    Riferita alla disciplina della decadenza dal potere di accertamento: la Corte ha ritenuto infondate le interpretazioni del ricorrente circa un precedente maturarsi della decadenza, confermando il corretto calcolo temporale operato dal gravame in relazione alla specifica disciplina del tributo.

  • d.p.r. n. 115 del 2002

    Norma richiamata in ordine all'ulteriore versamento del contributo unificato e ai presupposti processuali per la sua applicazione in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • La spedizione di atti processuali per posta in busta chiusa, se non specificamente contestata nel contenuto della busta, costituisce irregolarità e non necessariamente causa di nullità; per impugnare le attestazioni dell'avviso di ricevimento occorre proporre querela di falso.
  • Se la parte si difende in proprio (senza procuratore), l'omissione dell'indicazione del titolo (es. "avv. ...") nella notificazione non produce automaticamente nullità della notifica.
  • In Cassazione, a norma dell'art. 360(1)(5) c.p.c., le censure devono individuare chiaramente il fatto materiale decisivo che si assume non valutato o omesso: la mera disputa giuridica o l'elencazione di più argomenti generici comporta inammissibilità.
  • I Comuni possono iscrivere a ruolo la tassa (TARSU/TARI) senza previa emissione di avviso di accertamento quando la liquidazione è fondata su dati e dichiarazioni già acquisiti e non suscettibili di variazione; la comunicazione del contribuente può rilevare come denuncia ai fini della liquidazione.
  • Per questioni relative a destinazione d'uso o superficie tassabile è essenziale produrre e contestare in modo specifico gli atti e le prove (es. avviso di ricevimento, stato di famiglia, sentenze), poiché le attestazioni formali dell'amministrazione o dell'avviso postale godono di rilevata fede e richiedono mezzi idonei per essere disattese.
  • Il calcolo dei termini di decadenza dall'accertamento tributario richiede attenzione alla disciplina speciale del tributo e alla data di perfezionamento dell'obbligazione: interpretazioni difformi dal quadro normativo consolidato sono difficilmente accolte.

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