Cassazione Civile, Ordinanza n. 28125/2024 del 31/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La lite nasce dalla compravendita di un appartamento stipulata nell'agosto 2009: il prezzo complessivo era di 90.000 euro, in parte già corrisposti prima del rogito (36.000 euro) e per il residuo da pagare entro dicembre 2015. Il venditore ha agito per ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, deducendo il mancato pagamento del saldo. Il compratore ha sostenuto di avere pagato integralmente il prezzo e ha prodotto documentazione attestante il versamento di 20.000 euro. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno ritenuto provato l'inadempimento, quantificandolo in almeno 34.000 euro, e hanno accolto la domanda di risoluzione. In cassazione il compratore ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 346 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere rinunciate le istanze istruttorie non reiterate nelle conclusioni; (2) violazione dell'art. 244 c.p.c. e degli artt. 2721, 2724 e 2726 c.c., per la mancata ammissione di prove testimoniali, contestando il giudizio di difetto di specificità dei capitoli; (3) ancora sulla mancata ammissione della prova testimoniale, deducendo che il rapporto familiare tra le parti giustificasse la mancanza di prova documentale dei pagamenti in contanti; (4) violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., sostenendo che il mancato pagamento del residuo non integrasse un inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi: i primi due perché colpivano ragioni solo sussidiarie della decisione sulla prova testimoniale, mentre la ratio decisiva era l'applicazione dell'art. 2726 c.c., che estende ai pagamenti i limiti di prova dell'art. 2721 c.c.; il terzo perché si limitava a contrapporre una diversa valutazione di opportunità probatoria alla motivazione della Corte d'appello, ritenuta non censurabile in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, affermando che la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini dell'art. 1455 c.c. è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e che, nel caso concreto, la motivazione sulla rilevanza del mancato pagamento di una parte significativa del prezzo era sufficiente e coerente. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e al contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
la mancata reiterazione nelle conclusioni di appello può essere valorizzata ai fini della rinuncia alle istanze istruttorie non riproposte; la censura è stata però dichiarata inammissibile perché non colpiva la ratio decisiva della decisione
richiamato dalla parte ricorrente in tema di ammissione della prova testimoniale; la Corte non ha ritenuto scrutinabile in cassazione la valutazione di merito sulla non ammissibilità dei capitoli
i limiti di prova testimoniale dei contratti di valore non modesto operano anche nella valutazione dei pagamenti, in quanto richiamati dall'art. 2726 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente come norma sulle eccezioni ai limiti di prova testimoniale, ma non ritenuto decisivo nel caso
estende ai pagamenti i limiti di prova ex art. 2721 c.c.; questa è stata indicata come la ratio portante della decisione di merito sulla prova testimoniale
richiamato quale base della domanda di risoluzione per inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive
la gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione è valutazione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito
il controllo di legittimità sulla valutazione di gravità dell'inadempimento può riguardare solo l'omesso esame di fatti decisivi
la motivazione è censurabile solo se mancante, apparente o incoerente in modo radicale
Cass. SU 8053/2014
richiamata per il principio sulla motivazione apparente e sui limiti del sindacato di legittimità
art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, può essere dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1-bis dell'art. 13 d.p.r. 115/2002
richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che non aggrediscono la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata, ma colpiscono solo argomenti secondari o sussidiari.
- I limiti legali alla prova testimoniale dei pagamenti si applicano secondo l'art. 2726 c.c., che estende ai pagamenti le restrizioni previste per i contratti dall'art. 2721 c.c.; il giudice può quindi negare la prova orale quando gli importi non siano di modico valore e non ricorrano specifiche eccezioni.
- La presenza di un rapporto familiare tra le parti, da sola, non è sufficiente a superare i limiti legali alla prova testimoniale dei pagamenti, se il giudice di merito ritiene non attendibile o non adeguatamente giustificata la dedotta dazione in contanti.
- La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione ex art. 1455 c.c. è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale o dell'omesso esame di un fatto decisivo.
- Quando il mancato pagamento riguarda una quota significativa del prezzo in un contratto sinallagmatico, la conclusione del giudice di merito sulla gravità dell'inadempimento è normalmente insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione coerente.
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