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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27376/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (subacquirenti)

La controversia

La controversia nasce da una serie di vendite immobiliari e di atti di disposizione patrimoniale compiuti da un soggetto poi ritenuto autore di una condotta fraudolenta nei confronti dei familiari. I figli del venditore e altri congiunti hanno agito per far dichiarare la nullità, l’annullamento o comunque l’inefficacia di varie compravendite, deducendo, in sintesi, che il venditore fosse incapace o raggirato e che anche i contratti successivi fossero frutto di un disegno fraudolento, in frode alla legge o simulati, con richiesta di revocatoria e risarcimento. La Corte d’appello ha però distinto le posizioni dei diversi acquirenti, riconoscendo l’annullamento per dolo solo per alcuni trasferimenti e salvaguardando gli acquisti di due subacquirenti ritenuti in buona fede. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno censurato tale esito, deducendo, per un subacquirente, violazione degli artt. 1445 e 2729 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che indizi quali il prezzo, i rapporti personali, la tardiva costituzione in giudizio, le dichiarazioni rese in sede penale e la gestione del pagamento avrebbero dimostrato la mala fede; per l’altro subacquirente hanno svolto doglianze analoghe, insistendo sull’uso scorretto delle presunzioni e sull’omessa valorizzazione di elementi come il mutuo, la restituzione di parte delle somme al compratore e i rapporti con i soggetti coinvolti nell’operazione. In sostanza, i motivi miravano a ribaltare l’accertamento di fatto della buona fede dei terzi acquirenti e a ottenere l’estensione dell’effetto caducatorio dell’annullamento anche ai loro acquisti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che la vendita conclusa mediante truffa non è radicalmente nulla, ma annullabile per dolo; che l’art. 1445 c.c. impedisce di travolgere l’acquisto del terzo di buona fede e a titolo oneroso; e che la verifica della buona fede è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile solo entro i ristretti limiti del vizio motivazionale oggi configurabile come omesso esame di un fatto storico decisivo o come anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non fosse mancante, apparente o perplessa, poiché i fatti dedotti erano stati in realtà esaminati e valutati dalla Corte territoriale, sia pure con esito sfavorevole ai ricorrenti. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato solo come base della domanda di nullità, ma la Corte ribadisce che la fattispecie di truffa negoziale non integra nullità radicale.

  • art. 640 c.p.

    La truffa penalmente accertata è richiamata come fonte della vicenda fraudolenta; non si traduce automaticamente in nullità del contratto.

  • art. 1439 c.c.

    Il contratto concluso mediante dolo/truffa è annullabile, non nullo.

  • art. 1445 c.c.

    L’annullamento non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede; se manca la buona fede, l’annullamento può operare anche verso il terzo.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere valutate dal giudice di merito secondo precisione, gravità e concordanza; il ricorso non può limitarsi a prospettare una diversa lettura degli indizi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge è escluso quando la doglianza mira in realtà a contestare l’accertamento di fatto sulla buona fede e la valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione né il cattivo apprezzamento delle prove.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza è configurabile solo in caso di anomalia motivazionale radicale, come motivazione apparente, mancante, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve rispettare il minimo costituzionale; al di sotto di tale soglia si ha vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, e il modo in cui è stato discusso nel processo.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La specifica indicazione e produzione degli atti rilevanti è necessaria per il vaglio del vizio di omesso esame.

  • art. 2652, n. 6, c.c.

    Richiamato nel collegamento tra annullamento del contratto e tutela dei terzi acquirenti.

  • art. 2690, n. 3, c.c.

    Richiamato nel collegamento tra trascrizione e opponibilità dell’annullamento ai terzi.

  • art. 1415 c.c.

    Evocato dai ricorrenti e dalla Corte nell’ambito della tutela dei terzi rispetto agli atti simulati; nel caso concreto non viene riconosciuta la mala fede dei subacquirenti salvo diversa posizione per altro acquirente.

  • art. 2901 c.c.

    Domanda revocatoria evocata nella vicenda, ma non decisiva nel giudizio di legittimità qui esaminato.

  • art. 428 c.c.

    Richiamato come base della domanda subordinata di annullamento per incapacità naturale.

  • art. 1343 c.c.

    Richiamato come parametro di illiceità della causa nella domanda originaria.

  • art. 1344 c.c.

    Richiamato nelle domande di nullità per frode alla legge.

  • art. 1345 c.c.

    Richiamato per l’ipotesi di contratto concluso per motivo illecito comune o in frode alla legge.

  • art. 1414 c.c.

    Richiamato con riferimento alla simulazione assoluta dedotta in giudizio.

  • art. 2037 c.c.

    Evocato nelle domande restitutorie formulate in corso di causa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Il contratto concluso a seguito di truffa o dolo non è, di regola, radicalmente nullo, ma annullabile; di conseguenza il terzo che acquisti dal contraente viziato può conservare il bene se lo ha acquistato a titolo oneroso e in buona fede.
  • L’efficacia dell’annullamento nei confronti del terzo dipende dalla sua mala fede: una volta accertata la buona fede dell’acquirente, l’annullamento del contratto originario non travolge il suo acquisto.
  • La verifica della buona o mala fede del terzo acquirente è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come semplice contestazione della valutazione delle prove.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo o alle anomalie motivazionali radicali; non è più possibile impugnare la sentenza per insufficienza, contraddittorietà o non condivisibilità della motivazione.
  • Per denunciare omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività; non basta richiamare singoli elementi istruttori o proporre una diversa lettura delle presunzioni.
  • Nella valutazione della prova presuntiva il giudice deve considerare gli indizi complessivamente, secondo un giudizio di convergenza del molteplice; la censura in cassazione è ammissibile solo se il ragionamento presuntivo è radicalmente illogico o contraddittorio, non quando si contesti soltanto il diverso peso attribuito agli elementi indiziari.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareImpugnazioni
RamiImmobiliareProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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