Cassazione Civile, Ordinanza n. 27376/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (subacquirenti)
La controversia
La controversia nasce da una serie di vendite immobiliari e di atti di disposizione patrimoniale compiuti da un soggetto poi ritenuto autore di una condotta fraudolenta nei confronti dei familiari. I figli del venditore e altri congiunti hanno agito per far dichiarare la nullità, l’annullamento o comunque l’inefficacia di varie compravendite, deducendo, in sintesi, che il venditore fosse incapace o raggirato e che anche i contratti successivi fossero frutto di un disegno fraudolento, in frode alla legge o simulati, con richiesta di revocatoria e risarcimento. La Corte d’appello ha però distinto le posizioni dei diversi acquirenti, riconoscendo l’annullamento per dolo solo per alcuni trasferimenti e salvaguardando gli acquisti di due subacquirenti ritenuti in buona fede. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno censurato tale esito, deducendo, per un subacquirente, violazione degli artt. 1445 e 2729 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che indizi quali il prezzo, i rapporti personali, la tardiva costituzione in giudizio, le dichiarazioni rese in sede penale e la gestione del pagamento avrebbero dimostrato la mala fede; per l’altro subacquirente hanno svolto doglianze analoghe, insistendo sull’uso scorretto delle presunzioni e sull’omessa valorizzazione di elementi come il mutuo, la restituzione di parte delle somme al compratore e i rapporti con i soggetti coinvolti nell’operazione. In sostanza, i motivi miravano a ribaltare l’accertamento di fatto della buona fede dei terzi acquirenti e a ottenere l’estensione dell’effetto caducatorio dell’annullamento anche ai loro acquisti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che la vendita conclusa mediante truffa non è radicalmente nulla, ma annullabile per dolo; che l’art. 1445 c.c. impedisce di travolgere l’acquisto del terzo di buona fede e a titolo oneroso; e che la verifica della buona fede è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile solo entro i ristretti limiti del vizio motivazionale oggi configurabile come omesso esame di un fatto storico decisivo o come anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non fosse mancante, apparente o perplessa, poiché i fatti dedotti erano stati in realtà esaminati e valutati dalla Corte territoriale, sia pure con esito sfavorevole ai ricorrenti. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato solo come base della domanda di nullità, ma la Corte ribadisce che la fattispecie di truffa negoziale non integra nullità radicale.
La truffa penalmente accertata è richiamata come fonte della vicenda fraudolenta; non si traduce automaticamente in nullità del contratto.
Il contratto concluso mediante dolo/truffa è annullabile, non nullo.
L’annullamento non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede; se manca la buona fede, l’annullamento può operare anche verso il terzo.
Le presunzioni devono essere valutate dal giudice di merito secondo precisione, gravità e concordanza; il ricorso non può limitarsi a prospettare una diversa lettura degli indizi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge è escluso quando la doglianza mira in realtà a contestare l’accertamento di fatto sulla buona fede e la valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione né il cattivo apprezzamento delle prove.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza è configurabile solo in caso di anomalia motivazionale radicale, come motivazione apparente, mancante, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve rispettare il minimo costituzionale; al di sotto di tale soglia si ha vizio denunciabile in cassazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, e il modo in cui è stato discusso nel processo.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La specifica indicazione e produzione degli atti rilevanti è necessaria per il vaglio del vizio di omesso esame.
Richiamato nel collegamento tra annullamento del contratto e tutela dei terzi acquirenti.
Richiamato nel collegamento tra trascrizione e opponibilità dell’annullamento ai terzi.
Evocato dai ricorrenti e dalla Corte nell’ambito della tutela dei terzi rispetto agli atti simulati; nel caso concreto non viene riconosciuta la mala fede dei subacquirenti salvo diversa posizione per altro acquirente.
Domanda revocatoria evocata nella vicenda, ma non decisiva nel giudizio di legittimità qui esaminato.
Richiamato come base della domanda subordinata di annullamento per incapacità naturale.
Richiamato come parametro di illiceità della causa nella domanda originaria.
Richiamato nelle domande di nullità per frode alla legge.
Richiamato per l’ipotesi di contratto concluso per motivo illecito comune o in frode alla legge.
Richiamato con riferimento alla simulazione assoluta dedotta in giudizio.
Evocato nelle domande restitutorie formulate in corso di causa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- Il contratto concluso a seguito di truffa o dolo non è, di regola, radicalmente nullo, ma annullabile; di conseguenza il terzo che acquisti dal contraente viziato può conservare il bene se lo ha acquistato a titolo oneroso e in buona fede.
- L’efficacia dell’annullamento nei confronti del terzo dipende dalla sua mala fede: una volta accertata la buona fede dell’acquirente, l’annullamento del contratto originario non travolge il suo acquisto.
- La verifica della buona o mala fede del terzo acquirente è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come semplice contestazione della valutazione delle prove.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo o alle anomalie motivazionali radicali; non è più possibile impugnare la sentenza per insufficienza, contraddittorietà o non condivisibilità della motivazione.
- Per denunciare omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività; non basta richiamare singoli elementi istruttori o proporre una diversa lettura delle presunzioni.
- Nella valutazione della prova presuntiva il giudice deve considerare gli indizi complessivamente, secondo un giudizio di convergenza del molteplice; la censura in cassazione è ammissibile solo se il ragionamento presuntivo è radicalmente illogico o contraddittorio, non quando si contesti soltanto il diverso peso attribuito agli elementi indiziari.
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