Cassazione Civile, Ordinanza n. 28652/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Due viaggiatori avevano convenuto in giudizio il tour operator che aveva organizzato il pacchetto turistico e l’agenzia che lo aveva venduto, lamentando di aver usufruito di servizi qualitativamente inferiori rispetto a quelli pattuiti e chiedendo il risarcimento del danno. In primo grado il Giudice di Pace aveva accolto la domanda e condannato solo il tour operator al pagamento di euro 420,00. Il Tribunale, in appello proposto dal tour operator, ha riformato la decisione ritenendo fondata l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita e, ad abundantiam, ha anche ritenuto inammissibile la prova testimoniale. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme sull’appellabilità delle sentenze del Giudice di Pace, sostenendo che la decisione fosse appellabile solo nei limiti dell’art. 339 c.p.c. e che il Tribunale avesse omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inappellabilità; 2) violazione delle norme su domanda, motivazione e negoziazione assistita, assumendo che l’appellante avesse eccepito l’improcedibilità senza concludere coerentemente e che il Tribunale avesse erroneamente dato rilievo al difetto di prova invece che alla sola improcedibilità; 3) violazione delle norme su prova, giudicato e appello, censurando le affermazioni del Tribunale circa l’inattendibilità dei testi e la condanna alle spese, anche perché tali rilievi sarebbero stati svolti solo ad abundantiam; 4) violazione delle norme su interesse e legittimazione in appello e sulla liquidazione delle spese, sostenendo che l’agenzia di viaggi non avesse titolo per proporre impugnazione e che non vi fosse soccombenza nei suoi confronti. La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati e in parte inammissibili i motivi: ha affermato che la natura equitativa o meno della sentenza del Giudice di Pace va verificata sul valore della domanda e non sull’importo liquidato; ha ritenuto che la ratio decidendi della sentenza impugnata fosse l’improcedibilità per mancata prova del corretto svolgimento della negoziazione assistita; ha dichiarato inammissibili le censure rivolte contro argomentazioni rese solo ad abundantiam; e ha ritenuto corretta la condanna alle spese nei confronti dell’agenzia di viaggi, in applicazione del principio di causalità e poiché il rapporto processuale era stato instaurato anche nei suoi confronti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato l’impostazione del Tribunale secondo cui la controversia era stata correttamente definita improcedibile per mancata prova dello svolgimento rituale della negoziazione assistita, e ha ritenuto che le ulteriori contestazioni dei ricorrenti non colpissero la vera ratio decidendi oppure riguardassero passaggi argomentativi meramente ad abundantiam. Ha inoltre riconosciuto la correttezza della condanna alle spese in favore dell’agenzia di viaggi, in quanto il giudizio era stato introdotto anche contro di essa e non vi era stata rinuncia alla domanda nei suoi confronti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato per la dedotta omessa pronuncia; la Corte non ravvisa un vizio decisivo perché il Tribunale si era pronunciato sulla ratio effettiva della controversia.
Richiamato in relazione alla doglianza sulla natura della decisione del Giudice di Pace e sull’ambito dell’impugnazione.
Richiamato tra le norme sulla valutazione della prova, ma la Corte chiarisce che le censure sul merito probatorio erano dirette contro argomentazioni non decisorie.
Richiamato a sostegno della censura sulla valutazione dei testimoni; la Corte reputa inammissibile il motivo nella parte rivolto a passaggi ad abundantiam.
Richiamato per difetto di motivazione; la Corte esclude il vizio perché la motivazione sulla legittimazione dell’agenzia e sulle spese era comunque desumibile dal principio di causalità.
Richiamato nella censura sulla vocatio in ius e sulla prospettazione della domanda.
Richiamato in relazione al giudicato; la Corte esclude che si fosse formato giudicato sulla responsabilità dell’uno o dell’altro convenuto nei termini prospettati dai ricorrenti.
Richiamato con riferimento all’eventuale acquiescenza; la Corte ritiene che la questione della legittimazione passiva fosse ancora sub iudice.
La Corte ribadisce che l’individuazione del mezzo di impugnazione delle sentenze del Giudice di Pace dipende dal valore della domanda e, per le controversie in cui ciò rilevi, dall’eventuale contratto di massa, non dall’importo concretamente liquidato.
Richiamato per i requisiti dell’appello e per la specificità dei motivi, ma non ritenuto decisivo a favore dei ricorrenti.
Richiamato nel contesto delle preclusioni in appello.
Richiamato nella censura sulla capacità a testimoniare.
Indica il rito camerale adottato per la trattazione del ricorso.
1° comma, nn. 2, 3, 4 e 5
Norma evocata come parametro dei motivi di ricorso; la Corte dichiara infondate o inammissibili le doglianze formulate.
È il criterio richiamato per determinare il valore della causa ai fini dell’impugnazione, guardando alla domanda e non alla somma poi liquidata.
Richiamato sulla ripartizione dell’onere della prova; la Corte osserva che il motivo non coglie la ratio decidendi centrata sull’improcedibilità.
La Corte considera rilevante la questione della negoziazione assistita e afferma che, nella specie, mancava la prova del suo corretto svolgimento.
Richiamato in tema di spese di lite, liquidate in applicazione del principio di soccombenza e causalità.
Richiamato per contestare l’interesse e la legittimazione dell’agenzia in appello; la Corte nega il vizio.
Richiamato nella censura processuale, senza esito favorevole per i ricorrenti.
Richiamato nella critica alla posizione processuale dell’agenzia in appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti.
Cass., Sez. un., 16 giugno 2006, n. 13917
Richiamata per affermare che, ai fini dell’impugnazione delle sentenze del Giudice di Pace, rileva il valore della domanda e non l’importo deciso.
Cass. 12 dicembre 2023, n. 34811
Richiamata sul principio di apparenza nella qualificazione della sentenza del Giudice di Pace come resa secondo diritto o secondo equità.
Cass. 24 gennaio 2025, n. 1770
Richiamata sul principio di inammissibilità del ricorso contro argomentazioni svolte ad abundantiam.
Cass. 8 giugno 2022, n. 18429
Richiamata sul medesimo principio di inammissibilità delle censure rivolte a rationes non decisive.
Cass. 10 aprile 2018, n. 8755
Richiamata sul medesimo principio di inammissibilità delle censure relative ad argomentazioni non costituenti ratio decidendi.
Cass. 11 ottobre 2022, n. 29529
Richiamata per affermare che solo la ratio decidendi giuridicamente rilevante è suscettibile di giudicato e di sindacato in cassazione.
Massime di principio
- Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione avverso le sentenze del Giudice di Pace, occorre avere riguardo al valore della domanda e alle caratteristiche del rapporto dedotto, non all’importo concretamente liquidato nella decisione.
- Il ricorso per cassazione deve colpire la vera ratio decidendi della sentenza impugnata: le censure dirette solo contro argomentazioni svolte ad abundantiam sono inammissibili per difetto di interesse.
- Quando il giudice di appello accoglie un’eccezione processuale che assorbe il merito, ogni ulteriore valutazione sulla prova o sull’infondatezza della pretesa resta priva di efficacia decisoria e non può essere utilmente censurata se non incide sul dispositivo.
- Nei giudizi introdotti contro più convenuti, la domanda mantenuta in vita nei confronti di uno di essi e il mancato recesso o la mancata estromissione possono giustificare la liquidazione delle spese secondo il principio di causalità, anche se quel convenuto non sia risultato soccombente nel primo grado.
- La legittimazione di una parte a partecipare all’appello può persistere finché la domanda proposta nei suoi confronti non sia stata formalmente abbandonata o definita in modo incompatibile con la prosecuzione del rapporto processuale.
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