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Sentenza

Sentenza n. 6018/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - sede di Milano (sezione seconda) n. -OMISSIS-/2023

Giustizia amministrativa202305847

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia - Milano che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi per difformità edilizie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo, in sintesi: erronea attribuzione di conoscenza della non conformità edilizia sulla base della relazione di stima dell'immobile acquistato all'asta, in assenza di menzioni nel decreto di trasferimento; erronea individuazione dell'epoca degli abusi, che sarebbero anteriori al 1967; mancata considerazione della sanabilità degli interventi e della possibile fiscalizzazione ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. 380/2001, anche per evitare pregiudizi alla staticità dell'edificio; omessa valutazione di ulteriori titoli edilizi e di una segnalazione richiamati nella relazione peritale; incompletezza della relazione di stima; riproposizione degli ulteriori motivi dedotti in primo grado, relativi anche all'affidamento, alla mancata partecipazione procedimentale, all'assenza di responsabilità personale dell'acquirente e all'erroneità degli accertamenti comunali. Il Comune ha sostenuto la legittimità dell'ordinanza di ripristino, fondata sui sopralluoghi dai quali risultava una maggiore superficie e volumetria del fabbricato rispetto al titolo edilizio del 1957.

La decisione

L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'esercizio del potere repressivo edilizio, la conoscenza soggettiva della non conformità desumibile dai titoli civilistici o dal decreto di trasferimento: rileva oggettivamente l'esistenza dell'abuso, accertata dai sopralluoghi comunali, dai quali risultava che il fabbricato aveva dimensioni maggiori rispetto a quelle assentite nel 1957. L'omessa menzione degli abusi nel decreto di trasferimento non ha efficacia sanante né impedisce l'esercizio del potere repressivo. Per gli immobili acquistati in sede giudiziaria, la procedura prevista dall'art. 46, comma 5, d.P.R. 380/2001 impone all'aggiudicatario, quando ricorrono le condizioni, di presentare domanda di permesso di costruire in sanatoria entro centoventi giorni dalla notificazione del decreto giudiziario. La possibilità di chiedere la fiscalizzazione ai sensi dell'art. 34 d.P.R. 380/2001 non incide sulla legittimità dell'ordine di ripristino, potendo essere fatta valere nella fase esecutiva. L'affermazione dell'anteriorità degli abusi al 1967 è stata ritenuta non provata e la documentazione relativa ad altri titoli edilizi è stata giudicata non pertinente agli abusi contestati. Sono state inoltre ritenute generiche le censure sulla carenza della relazione di stima. Quanto ai motivi non esaminati in primo grado, il giudice ha affermato che la loro riproposizione in appello ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a. richiede la riproduzione effettiva dei motivi nell'atto di appello e non il mero rinvio agli atti di primo grado. L'appellante è stato condannato alle spese, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 5, d.P.R. 380/2001

    «l’aggiudicatario, qualora l’immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria»

    La disposizione individua la procedura applicabile alla sanatoria degli abusi edilizi relativi a immobili acquistati in sede giudiziaria e pone a carico dell'aggiudicatario, quando ne ricorrono le condizioni, l'onere di presentare la domanda entro centoventi giorni dalla notificazione del decreto giudiziario.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    La fiscalizzazione della parziale difformità costituisce un'alternativa alla sanzione ripristinatoria che può essere fatta valere nella fase di esecuzione dell'ordine di demolizione o ripristino, senza incidere sulla legittimità dell'ordine stesso.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    La riproposizione in appello dei motivi non esaminati dal giudice di primo grado richiede che essi siano riprodotti nell'atto di appello; non è sufficiente un mero rinvio ai motivi formulati in primo grado.

  • art. 7 l. 241/1990

    Il richiamo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento repressivo edilizio è stato disatteso nel quadro della natura vincolata del potere sanzionatorio, secondo quanto già affermato dalla sentenza di primo grado e non superato dall'appello.

Massime di principio

  • Ai fini dell'esercizio del potere repressivo in materia edilizia rileva l'esistenza oggettiva della difformità edilizia accertata dall'amministrazione, non la conoscenza soggettiva dell'abuso da parte dell'attuale proprietario né quanto risulta dai titoli civilistici relativi alla circolazione dell'immobile.
  • L'omessa indicazione della non conformità urbanistico-edilizia nel decreto di trasferimento di un immobile acquistato all'asta non produce effetti sananti sull'abuso e non impedisce al Comune di esercitare il potere repressivo.
  • Per gli immobili acquistati in sede giudiziaria, quando ricorrono le condizioni per il rilascio del permesso in sanatoria, l'aggiudicatario deve presentare la relativa domanda entro centoventi giorni dalla notificazione del decreto dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 46, comma 5, d.P.R. 380/2001.
  • La possibilità di ottenere la fiscalizzazione della parziale difformità edilizia non rende illegittimo l'ordine di demolizione o ripristino, potendo la relativa questione essere fatta valere nella fase esecutiva.
  • L'onere di provare l'epoca dell'abuso edilizio grava sull'interessato che invochi una data anteriore all'entrata in vigore della disciplina che imponeva il titolo edilizio; una deduzione non supportata da prova non è idonea a superare l'accertamento amministrativo.
  • In appello, la riproposizione dei motivi non esaminati in primo grado ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a. non può consistere in un mero rinvio agli atti del primo grado, ma richiede la loro riproduzione nell'atto di appello.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abuso
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEfficacia ed esecutorietà

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