Cassazione Civile, Ordinanza n. 36294/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro tra due autovetture, in occasione del quale il veicolo della parte attrice in primo grado sarebbe stato urtato in retromarcia da quello della società convenuta. La danneggiata agiva per ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2054 c.c., producendo un preventivo di spesa dell'autocarrozzeria e alcune fotografie del mezzo. Il Giudice di pace accoglieva la domanda e condannava la società convenuta a una somma inferiore a quella richiesta. In appello la società contestava anzitutto la nullità dell'atto di citazione introduttivo del primo grado per mancato rispetto dei termini minimi a comparire, deducendo che la successiva notifica di un secondo atto non poteva sanare il vizio. In subordine censurava la quantificazione del danno, sostenendo che il preventivo non costituisse prova del danno risarcibile e che le fotografie e la testimonianza non bastassero a dimostrare l'importo liquidato. Denunciava inoltre l'omessa pronuncia sulla congruità della somma liquidata per la diffida stragiudiziale inviata dal difensore della danneggiata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha preliminarmente respinto l'eccezione di tardività del ricorso per cassazione, rilevando che la notificazione della sentenza impugnata non era stata provata secondo il modello normativo vigente, mancando la relata di notificazione sottoscritta dal difensore e la copia conforme della sentenza. Nel merito dei motivi, ha rigettato il primo, ritenendo corretta la decisione del Tribunale che aveva escluso la nullità dell'atto introduttivo perché la citazione nulla era stata rinnovata dall'attore prima della declaratoria di nullità, con valida costituzione del rapporto processuale dalla notificazione del nuovo atto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non correlato alla ratio decidendi della sentenza impugnata: il Tribunale non aveva attribuito al solo preventivo valore di prova piena, ma lo aveva considerato insieme ad altri elementi indiziari, compresi le fotografie e la deposizione testimoniale. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che, per denunciare un'omessa pronuncia, sarebbe stato necessario allegare in modo puntuale una domanda autonomamente apprezzabile, ritualmente proposta e specificamente trascritta nel ricorso. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda risarcitoria per danno da circolazione tra veicoli; non oggetto di specifica interpretazione nel merito di legittimità
richiamato per i termini minimi a comparire nell'atto di citazione
richiamato, insieme all'art. 163-bis c.p.c., per il termine a comparire nel giudizio davanti al giudice di pace
richiamato per escludere che il differimento dell'udienza sani l'inosservanza dei termini minimi a comparire quando la citazione originaria sia nulla
evocato dalla ricorrente in tema di litispendenza, ma senza incidere sulla decisione
richiamato quale norma sostanziale nella censura sul risarcimento del danno
richiamato nella censura sulla prova e quantificazione del danno, ma non applicato come ratio decisoria autonoma
richiamato per dedurre un'omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di specificità
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per violazione di legge nei primi due motivi
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per nullità processuale nel primo motivo
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato nel terzo motivo, ma la Corte ha osservato che il vizio era prospettato in modo improprio rispetto all'omessa pronuncia
indicato come rito camerale per la trattazione del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- La rinnovazione spontanea di una citazione nulla per inosservanza dei termini minimi a comparire, effettuata prima della declaratoria di nullità, consente la valida costituzione del rapporto processuale dalla notificazione del nuovo atto introduttivo.
- La notifica della sentenza idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione deve essere provata secondo il modello normativo vigente; in difetto della relata di notificazione sottoscritta dal difensore e della copia conforme della sentenza, il termine breve non decorre.
- Il preventivo di spesa, di per sé, non è prova piena del danno da risarcire, ma può essere valorizzato come elemento indiziario insieme ad altri riscontri probatori, come fotografie e testimonianza.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La denuncia di omessa pronuncia richiede la puntuale allegazione di una domanda autonoma, ritualmente proposta e specificamente trascritta nel ricorso, con indicazione dell'atto o del verbale in cui è stata formulata.
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