Cassazione Civile, Ordinanza n. 02697/2026 del 07/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, confermando la decisione di rinvio che aveva rigettato l’appello dell’ente e mantenuto ferma la condanna al risarcimento del danno in favore della danneggiata. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale occorso nel giugno 1992 che una privata ha attribuito a un’anomalia del manto stradale gestito dall’ente convenuto, chiedendo il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. Dopo un primo giudizio iniziato nel 1993, concluso con sentenza dichiarativa di nullità della notifica dell’atto introduttivo senza indicazioni sulla riassunzione, la danneggiata ha promosso un secondo giudizio nel 2006. In primo grado la domanda risarcitoria è stata accolta; in appello, invece, la corte territoriale aveva inizialmente dichiarato prescritto il diritto, ma la Cassazione, con sentenza n. 13070/2018, ha cassato con rinvio affermando che la nullità della notifica del primo atto non impediva l’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione. Nel giudizio di rinvio la corte d’appello ha quindi rigettato l’appello della società, confermando la condanna al risarcimento. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2945, terzo comma, e 2909 c.c., sostenendo che l’estinzione del primo giudizio avrebbe fatto venir meno l’effetto sospensivo e che la prescrizione sarebbe maturata tra il 1993 e il 2006; con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sulle prove testimoniali e dell’art. 101 c.p.c., contestando la valorizzazione della deposizione di un teste che non ricordava i fatti. La Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché volto a rimettere in discussione una questione già coperta da giudicato, avendo la precedente pronuncia di legittimità già escluso la prescrizione; il secondo perché tendeva a sollecitare un nuovo giudizio di merito sull’attendibilità e sulla decisività della prova testimoniale, attività preclusa in cassazione.
Norme richiamate
Fondamento della domanda risarcitoria per danno da cosa in custodia riferita all’anomalia del manto stradale.
La nullità della notificazione dell’atto introduttivo non impedisce l’effetto interruttivo della prescrizione.
art. 2945, secondo comma, c.c.
L’atto introduttivo nullo produce l’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il primo giudizio.
La ricorrente lo invocava per sostenere l’effetto solo interruttivo istantaneo in caso di estinzione del primo giudizio, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché contrastante con il giudicato formatosi sulla precedente decisione di legittimità.
Richiamato a sostegno dell’eccezione di giudicato sulla questione già decisa nel precedente giudizio di cassazione.
Invocati per censurare la valutazione della prova testimoniale, ma senza poter ottenere in cassazione un riesame del merito istruttorio.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la decisione fondata sulla testimonianza resa nel giudizio di merito.
Richiamato quanto alla trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro dell’importo ulteriore dovuto, ove applicabile.
Massime di principio
- La nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non esclude, di per sé, l’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione previsto dagli artt. 2943, primo comma, e 2945, secondo comma, c.c., quando il giudizio sia stato comunque instaurato.
- La questione già decisa con precedente sentenza di legittimità e coperta da giudicato non può essere nuovamente rimessa in discussione mediante un diverso inquadramento della stessa vicenda prescrizionale.
- In cassazione non è consentito sollecitare un nuovo apprezzamento dell’idoneità, attendibilità e decisività delle prove testimoniali, trattandosi di valutazioni riservate al giudice di merito.
- Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o per trasformare la censura in un riesame del fatto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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