Sentenza del 22/11/2021 n. 36034 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata (della C.T.R.), pronunciando che il giudizio non poteva essere iniziato perché l'amministratore di fatto non è legittimato a essere destinatario di un avviso di accertamento rivolto alla società di capitali (principio conforme a Cass. n. 15742/2014 e alle norme sulla notifica alle persone giuridiche). Spese compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di due avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi ai periodi d'imposta 2009 e 2010 emessi nei confronti della società sammarinese Of Course S.p.a. e notificati, oltre che al rappresentante fiscale e al rappresentante legale, al ricorrente nella sua presunta qualità di amministratore di fatto; il ricorrente denunciava l'illegittimità delle notifiche e la propria legittimazione ad impugnare.
Norme richiamate
La notifica alle persone giuridiche si perfeziona mediante consegna alla persona che rappresenta l'ente; la giurisprudenza esclude che nella categoria rientri l'amministratore di fatto.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Rimando alle modalità di notifica degli atti tributari alle persone giuridiche: la consegna deve avvenire al rappresentante dell'ente, e non all'amministratore di fatto.
Il processo verbale della Guardia di Finanza (PVC) è atto con fede privilegiata; il giudice può trarre elementi probatori dal PVC, che ha valore particolare ai fini della prova.
Principio dell'onere della prova: chi afferma un fatto ha l'onere di provarlo; il ricorrente contestava l'onere probatorio circa la qualifica di amministratore di fatto.
art. 24 Cost.
Rilevato nel ricorso in relazione al diritto di difesa e all'accesso al giudice, ma la Corte ha ritenuto che l'assenza di legittimazione impedisca comunque l'instaurazione del giudizio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10
Norma sul regolamento del processo tributario e sulle questioni di legittimazione/competenza; richiamata in relazione alla legittimazione ad impugnare gli atti tributari.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma invocata quale motivo di cassazione per violazione di legge/errore di diritto nella decisione impugnata.
Base normativa per la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta: la sentenza è stata annullata senza rinvio per difetto di proponibilità dell'azione.
Cass. n. 15742/2014
Precedente che stabilisce il principio che l'amministratore di fatto non è destinatario legittimo di notifiche di atti diretti alla società e, quindi, non è legittimato ad impugnare quegli atti.
Massime di principio
- La notifica di un avviso di accertamento rivolto a una persona giuridica deve essere consegnata al legale rappresentante o agli altri soggetti espressamente previsti dalla norma; la mera consegna all'amministratore di fatto è normalmente inesistente ai fini della validità della notifica.
- Il soggetto che riceve una notifica essendo solo amministratore di fatto può risultare privo di legittimazione ad impugnare l'atto tributario diretto alla società; in tal caso l'azione è inammissibile per difetto di legittimazione e può essere dichiarata proponibile.
- Un PVC della Guardia di Finanza ha valore probatorio qualificato (fede privilegiata) e può essere utilizzato per desumere elementi utili alla qualificazione soggettiva, ma restano applicabili i principi sull'onere della prova.
- Se il giudice accerta che l'attore non aveva titolo per iniziare il giudizio, la decisione può essere cassata senza rinvio per impossibilità di proporre la causa, con possibile compensazione delle spese in assenza di orientamento consolidato.
- In situazioni analoghe conviene verificare preventivamente la correttezza formale della notifica (destinatario effettivo) e, se si è indicati come amministratore di fatto, valutare la possibilità di ottenere la riqualificazione della notifica verso il legale rappresentante prima di promuovere l'impugnazione.
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