Sentenza del 22/11/2021 n. 500 - Comm. Trib. Prov. Modena
Avviso di accertamento - Notifica a mezzo pec - perfezionamento della notifica - Ricorso introduttivo - inammissibilità del ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione dell'avviso di accertamento per presunta invalidità della notifica eseguita a mezzo PEC: il ricorrente contestava che la notifica non si fosse perfezionata in quanto non aveva aperto il messaggio ricevuto nella propria casella di posta elettronica certificata
La decisione
il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il giudice ha ritenuto che la notifica via PEC si perfeziona, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna emessa dal gestore PEC del destinatario, a prescindere dall'apertura del messaggio. Pertanto il termine di cui all'art. 21 del d.lgs. 546/1992 ha iniziato a decorrere con la ricezione della ricevuta e il comportamento negligente del destinatario che omette di controllare la propria casella PEC non incide sul perfezionamento della notifica né sospende i termini per il ricorso
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
decorrenza del termine per proporre il ricorso
il termine di impugnazione decorre dal momento in cui la notifica si perfeziona; la notifica via PEC si considera perfezionata con la ricevuta di consegna emessa dal gestore del destinatario
Massime di principio
- La notifica a mezzo PEC si perfeziona con la ricevuta di consegna emessa dal gestore PEC del destinatario, indipendentemente dall'apertura del messaggio.
- L'omissione o la negligenza del destinatario nel controllare la propria casella PEC non sospende né ritarda il decorso dei termini di impugnazione.
- Per contestare la validità di una notifica via PEC è necessario dimostrare fatti rilevanti come l'assenza di effettiva ricezione o anomalie tecniche nella trasmissione, documentabili mediante attestazioni del gestore PEC.
- Il decorso dei termini processuali (art. 21 d.lgs. 546/1992) va valutato in base al perfezionamento formale della notifica (ricevuta di consegna), non in base all'effettiva conoscenza materiale del contenuto da parte del destinatario.
- In situazioni simili è consigliabile controllare tempestivamente la casella PEC e, in caso di contestazione della notifica, raccogliere e produrre documentazione tecnica che attesti malfunzionamenti o irregolarità nella ricezione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 nov 2021Sentenza del 22/11/2021 n. 163 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 22 nov 2021Sentenza del 22/11/2021 n. 166 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 22 nov 2021Sentenza del 22/11/2021 n. 493 - Comm. Trib. Prov. Modena
- Sentenza · 22 nov 2021Sentenza del 22/11/2021 n. 1374 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 22 nov 2021Sentenza del 22/11/2021 n. 1382 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 22 nov 2021Sentenza del 22/11/2021 n. 3082 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →