Sentenza del 22/11/2021 n. 1374 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
ICI - Esenzione fabbricati rurali - Classificazione catastale - Presentazione autocertificazione - Non rileva - Conclusione del procedimento - Annotazione in atti - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del diniego (o del mancato riconoscimento) dell'esenzione ICI per fabbricati rurali. Il ricorrente aveva prodotto un'autocertificazione ai sensi dell'art. 7, comma 2‑bis, del d.l. n. 70/2011 per ottenere la qualifica di ruralità e quindi l'esenzione, ma l'amministrazione non aveva annotato la qualificazione negli atti catastali/amministrativi.
La decisione
Il giudice ha confermato che, ai fini dell'esenzione ICI per i fabbricati rurali, è indispensabile la qualificazione catastale quale fabbricato rurale. Pur ritenendo che la presentazione di un'autocertificazione ai sensi dell'art. 7, comma 2‑bis, del d.l. n. 70/2011 sia sufficiente in astratto per attribuire la ruralità, l'effetto esentativo non può operare in assenza della conclusione del procedimento amministrativo con l'annotazione in atti (registrazione/annotazione catastale o altro atto formale). In mancanza di tale annotazione l'esenzione non si applica, ergo il ricorso è stato respinto (o l'esenzione non riconosciuta).
Norme richiamate
art. 7, comma 2‑bis, d.l. n. 70/2011
L'autocertificazione prevista può essere idonea a dimostrare la ruralità ai fini ICI, ma la norma non esime dall'obbligo procedimentale/amministrativo: è necessaria la conclusione del procedimento con annotazione nei registri/atti per rendere efficace l'attribuzione della qualifica e quindi l'esenzione.
Massime di principio
- L'esenzione ICI per fabbricati rurali richiede sempre la qualificazione catastale del bene come fabbricato rurale: senza tale qualificazione l'esenzione non può essere riconosciuta.
- La presentazione di un'autocertificazione (art. 7, comma 2‑bis, d.l. 70/2011) è strumento valido per far emergere la ruralità, ma produce effetto utile solo se il procedimento amministrativo si conclude con l'annotazione formale negli atti/catasto.
- Il contribuente deve non solo presentare la documentazione/autocertificazione, ma anche vigilare che l'amministrazione completi la procedura e annoti la qualificazione; in caso contrario l'esenzione potrebbe essere negata e sarà difficile ottenerla in sede contenziosa.
- L'amministrazione ha l'obbligo di dare seguito all'istanza e di registrare/annotare la qualificazione quando ricorrono i presupposti: l'assenza di annotazione giustifica il diniego dell'esenzione.
- In pratica, per ottenere la tutela: 1) verificare la corretta classificazione catastale; 2) produrre autocertificazione/documentazione richiesta; 3) ottenere e conservare l'atto/annotazione formale che riconosce la ruralità; 4) se l'annotazione non viene effettuata, sollecitare l'amministrazione e, se necessario, agire tempestivamente (ricorso) mostrando l'omesso perfezionamento dell'atto amministrativo.
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