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Sentenza

Sentenza del 22/11/2021 n. 166 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un atto impositivo connesso all'applicazione di sanzioni relative alle imposte dovute dalla società in liquidazione (domanda di condono ex legge n.289/2002). L'Ufficio aveva ritenuto che, per mancato deposito del bilancio finale di liquidazione e successiva cancellazione della società dal registro delle imprese, l'attivo fosse stato integralmente distribuito ai soci lasciando insoluti i debiti tributari, e aveva quindi contestato e irrogato sanzioni a carico del liquidatore/istitore e dei soci ai sensi dell'art.36 D.P.R. 602/73. Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per errata attribuzione della percezione dell'intero attivo, l'erronea applicazione dell'art.36 al procuratore (institore) e la prescrizione del credito tributario.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, ritenendo violato il procedimento di irrogazione sanzioni (art.16 D.Lgs. 472/1997) in quanto l'atto non era stato diretto alla società contribuente e l'Ufficio ha agito dopo la cancellazione senza aver applicato correttamente le norme temporali. Il collegio ha escluso che l'institore possa essere assimilato al liquidatore ai fini dell'art.36 D.P.R. 602/73 e ha rilevato che la norma sopra citata riguarda primariamente le "imposte" e non le sole "sanzioni"; inoltre non risultano elementi probatori circa distribuzioni effettive ai soci nei due periodi d'imposta anteriori alla messa in liquidazione e manca qualunque specificazione sull'entità delle partecipazioni societarie per poter imputare a ciascun socio l'intera pretesa. Per questi motivi la pretesa tributaria è stata annullata e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.L. 13.8.2011 n.138, art.2 comma 5-ter (conv. L. n.148/2011)

    Norma soggettiva della sanzione utilizzata dall'Ufficio per iscrivere a ruolo la sanzione; la CTR ha considerato l'iscrizione e la notifica rispetto ai termini temporali ma ha censurato l'irrogazione indirizzata a soggetti diversi dalla società contribuente.

  • Legge n.289/2002 (condono)

    Il debito tributario oggetto della sanzione trae origine dalla mancata corresponsione delle somme dovute a seguito della domanda di condono; la questione principale è però la corretta identificazione del soggetto obbligato e la procedura di contestazione.

  • D.P.R. 602/1973, art.36

    i soci o associati che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi precedenti alla messa in liquidazione ....... sono responsabili del pagamento delle imposte ...

    La norma prevede responsabilità per i soci che hanno ricevuto erogazioni nei due periodi antecedenti la messa in liquidazione; la CTR ha ritenuto che la norma si riferisca alle "imposte" e non alle "sanzioni" autonome, richieda prova della distribuzione e non possa essere estesa al procuratore/istitore quale liquidatore.

  • D.Lgs. 472/1997, art.16

    Norma sul procedimento di irrogazione delle sanzioni: la CTR ha rilevato la violazione di tale procedura, posto che la contestazione non è stata correttamente diretta alla società contribuente e l'Ufficio ha agito in modo tardivo.

  • D.Lgs. 175/2014, art.28 commi 4 e 5

    Disposizione sulla notifica degli atti alle società estinte entro cinque anni dalla cancellazione; la CTR ha osservato che la norma è entrata in vigore il 13.12.2014 e non è retroattiva, e quindi non poteva trovare applicazione al decreto di cancellazione del 5.12.2014.

  • D.L. n.138/2011 art.5 comma 2-ter

    Richiamata in relazione ai termini di iscrizione a ruolo della sanzione; l'Ufficio sosteneva che la notifica del ruolo era avvenuta entro i termini, ma la CTR ha comunque annullato l'atto per le altre carenze procedurali e sostanziali.

Massime di principio

  • Gli atti di contestazione e di irrogazione di sanzioni devono essere rivolti al soggetto contributivo corretto (la società) e seguire la procedura prevista (art.16 D.Lgs.472/1997); l'omessa notifica o la notifica esclusiva a terzi può comportare l'annullamento dell'atto.
  • La figura dell'institore/procuratore non può essere automaticamente assimilata a quella del liquidatore: non è lecito estendere meccanicamente l'applicazione dell'art.36 D.P.R. 602/73 all'istitore se la norma parla di "liquidatori".
  • La responsabilità dei soci ex art.36 D.P.R. 602/73 riguarda primariamente le imposte e presuppone prova di erogazioni/distribuzioni ai soci nei due periodi d'imposta anteriori alla liquidazione; non è sufficiente invocare tale responsabilità per le sole sanzioni senza un accertamento specifico.
  • La presunzione di distribuzione dell'attivo, derivante dall'assenza del bilancio finale di liquidazione, è utilizzabile dall'Amministrazione ma richiede elementi specifici (chi ha ricevuto cosa e in quale misura); non è ammessa una presunzione che attribuisca automaticamente l'intero importo a singoli soci senza istruttoria.
  • Le norme entrate in vigore successivamente alla cancellazione della società (es. D.Lgs. 175/2014) non sono retroattive: occorre verificare la normativa vigente al momento della cancellazione per determinare modalità e termini di notifica degli atti.

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