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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17107/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di confine e di passaggio tra due fondi confinanti. Il proprietario di un fondo ha chiesto di accertare il proprio diritto di passaggio su uno stradello poderale posto al confine e, correlativamente, l’inesistenza di un analogo diritto in capo ai vicini; ha inoltre domandato di dichiarare illegittime alcune opere realizzate dai vicini sullo stradello, consistenti in cavi, tubazioni e scarichi. I convenuti hanno resistito e, in via riconvenzionale, hanno chiesto l’accertamento dell’inesistenza dei diritti rivendicati dall’attore e la condanna di quest’ultimo ad arretrare proprie opere (gronda e tubazioni del gas) asseritamente realizzate in violazione delle distanze legali. In primo grado le domande sono state in larga parte respinte, salvo l’accoglimento della riconvenzionale di arretramento delle opere dell’attore. In appello la decisione è stata riformata solo in questo ultimo punto, mentre è stata confermata l’esistenza del diritto di passaggio dei convenuti e il rigetto della domanda di rimozione delle loro opere. Il ricorrente principale ha dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione, avendo la Corte d’appello accertato d’ufficio l’esistenza di una servitù di passo a favore dei resistenti; 2) violazione degli artt. 873, 889, 1158 c.c. e 112, 116, 132 c.p.c. per avere la sentenza lasciato intendere l’esistenza di un diritto di mantenere tubazioni a distanza inferiore a quella legale in base a un’usucapione mai dedotta né provata; 3) in subordine, violazione delle norme sull’usucapione e sulle servitù non apparenti, per insussistenza dei presupposti dell’acquisto per usucapione; 4) nuovamente violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle norme sulla prova, per l’asserita mancanza di domanda e di prova della servitù. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale, lamentando a loro volta ultrapetizione e motivazione apparente nella parte in cui la Corte d’appello avrebbe attribuito al ricorrente la proprietà della striscia di terreno dello stradello/fossa ricoperta, oltre a censurare la disapplicazione della CTU e la conseguente riforma della condanna all’arretramento delle opere del ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto infondate le censure sulla procura al ricorso, affermando la validità della procura speciale risultante dall’originale. Nel merito, ha reputato inammissibili i motivi perché il ricorrente, pur evocando l’ultrapetizione, non aveva sviluppato censure chiaramente riconducibili alla nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., limitandosi a contestazioni di merito e alla violazione di legge; inoltre non si era confrontato con la reale ratio della decisione impugnata, che aveva trattato l’esistenza della servitù solo incidenter tantum, ai fini dell’individuazione del confine e della verifica delle distanze legali, non come pronuncia su una domanda autonoma di servitù. La Corte ha anche rilevato che le doglianze impingevano nella valutazione delle prove riservata al giudice di merito. Conseguentemente, essendo il ricorso principale inammissibile, il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché tardivo ex art. 334 c.p.c. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è inammissibile se non viene veicolata come deduzione chiara della nullità della decisione; il giudice di merito incorre nel vizio solo quando attribuisce un bene non richiesto, non quando svolge valutazioni incidentali ai fini della decisione su altre questioni.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel contesto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello, poi disattesa dalla Corte territoriale.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato nel contesto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello, poi disattesa dalla Corte territoriale.

  • art. 873 c.c.

    Norma evocata in relazione alle distanze legali tra costruzioni e manufatti.

  • art. 889 c.c.

    Norma evocata in relazione alle distanze per pozzi, cisterne, tubi e simili; la Corte non affronta il merito della sua applicazione perché i motivi sono dichiarati inammissibili.

  • art. 950 c.c.

    Richiamato dalla Corte d’appello per la ricostruzione del confine tra i fondi ai fini della verifica delle distanze legali.

  • art. 1158 c.c.

    Evocato per sostenere l’inesistenza dei presupposti dell’usucapione di servitù; la Corte di cassazione non entra nel merito per inammissibilità delle censure.

  • art. 1061 c.c.

    Evocato dal ricorrente principale con riferimento all’usucapione delle servitù non apparenti o discontinue.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nelle censure relative alla valutazione delle prove, ritenute inammissibili perché dirette a sollecitare un riesame del merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nelle doglianze sulla motivazione; la Corte ritiene che le censure non colgano la reale ratio decidendi.

  • art. 125 c.p.c.

    Richiamato nell’eccezione dei controricorrenti sulla procura; la Corte esclude la nullità perché la procura era ritualmente riferibile al ricorso per cassazione.

  • art. 83 c.p.c.

    La procura speciale al ricorso per cassazione è validamente conferita anche se apposta su foglio separato materialmente congiunto all’atto; se l’originale contiene la procura, la mancata riproduzione nella copia notificata non incide sull’ammissibilità.

  • art. 365 c.p.c.

    La specialità della procura è integrata dalla sua collocazione topografica nell’atto o in foglio materialmente congiunto; la procura deve risultare riferibile al giudizio di cassazione.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato come criterio di conservazione, imponendo di preferire l’interpretazione che consenta alla procura di produrre effetti.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato insieme al principio di conservazione degli atti processuali per privilegiare la validità della procura nei casi dubbi.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria depositata dal ricorrente.

  • art. 334 c.p.c.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale comporta la perdita di efficacia del ricorso incidentale tardivo.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002

    È dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia deve essere formulata in modo da evidenziare chiaramente la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c.; non basta lamentare genericamente una violazione di legge o contestare il merito della decisione.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice di merito ha svolto un accertamento solo incidentale o strumentale rispetto alla questione decisa, non vi è pronuncia ultra petita.
  • Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo esame del materiale probatorio: la valutazione delle prove, la scelta delle risultanze ritenute decisive e il giudizio sull’attendibilità degli elementi istruttori sono riservati al giudice di merito.
  • La procura speciale al ricorso per cassazione è valida quando, dall’originale dell’atto, risulti la sua riferibilità al giudizio di legittimità; la mancata riproduzione nella copia notificata non ne compromette l’ammissibilità.
  • L’inammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale tardivo ai sensi dell’art. 334 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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