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Sentenza

Sentenza n. 1456/2026 - Salerno, Sezione 3

per ottenere: 1) l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, ove occorrer possa, anche dal Ministero della Cultura, rispetto all’istanza di VIA presentata dalla ricorrente per il progetto di un impianto eolico denominato “Piani San Pietro”, da realizzarsi nei comuni di Bisaccia e Calitri (AV), cui è stato attribuito il codice pratica ID_VIP: 8609; 2) la condanna del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, ove occorrer possa, anche del Ministero della Cultura, a concludere il procedimento di cui al precedente numero entro un breve termine perentorio; 3) fin da subito la nomina di un Commissario ad acta cui la ricorrente potrà rivolgersi in caso di perdurante inerzia delle Amministrazioni; 4) l’accertamento del diritto della ricorrente al rimborso della metà degli oneri istruttori corrisposti per l’istanza di VIA di cui al punto 1) e conseguentemente la condanna del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al rimborso della somma di 27.332,33 € (in lettere ventisettemila-trecentotrentadue/33 euro).

Giustizia amministrativa202501568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di VIA per un impianto eolico e mancato rimborso del 50% dei diritti di istruttoria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha presentato il 29 giugno 2022 un'istanza di VIA per un impianto eolico di 96 MW, rientrante tra i progetti PNIEC soggetti alla disciplina speciale dell'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006. Dopo la procedibilità dell'istanza e più fasi di consultazione pubblica, l'ultima delle quali avviata il 16 giugno 2025, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha espresso parere favorevole con condizioni il 9 gennaio 2026. Il MASE ha trasmesso al MIC, il 22 gennaio 2026, lo schema di decreto positivo chiedendo il concerto. La società ha denunciato la perdurante inerzia delle amministrazioni nel concludere il procedimento e ha chiesto anche il rimborso del 50% degli oneri istruttori. Nel corso del giudizio ha inoltre sostenuto che si fosse formato il silenzio-assenso sul concerto del MIC ai sensi dell'art. 17-bis l. 241/1990; tale argomentazione è stata ritenuta inammissibile perché introduceva una domanda nuova mediante memoria non notificata e non proposta con ricorso introduttivo o motivi aggiunti. I Ministeri hanno eccepito l'inammissibilità per proposizione anticipata del ricorso, la legittimità dell'attesa del concerto del MIC e, in subordine, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il MIC ha poi espresso parere tecnico negativo il 20 luglio 2026.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di tardività o proposizione anticipata, affermando che il silenzio-inadempimento ha carattere permanente e che la sussistenza dei presupposti può essere valutata in relazione alla situazione esistente al momento della decisione, senza costringere il ricorrente a instaurare un nuovo giudizio. Ha accertato l'illegittimità dell'inerzia: dopo la conclusione dell'ultima consultazione pubblica erano decorsi i termini previsti dall'art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006. Anche dopo il parere negativo del MIC permanevano attività da svolgere da parte del MASE, il quale doveva valutare gli effetti del parere, adottare il provvedimento di VIA oppure rimettere il dissenso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. 400/1988. Il MASE è stato quindi obbligato ad adottare determinazioni espresse e motivate entro 90 giorni dalla pubblicazione o notificazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata rinviata a un'eventuale fase successiva, previa istanza della parte, in caso di persistente inadempimento. Il TAR ha inoltre accertato il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, pari a 27.332,33 euro, e ha condannato il MASE alla restituzione. I Ministeri sono stati condannati in solido alle spese di lite; le spese sono state compensate nei rapporti con la Regione Campania.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la presentazione dell'istanza di VIA relativa al progetto considerato.

  • art. 24 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la consultazione del pubblico; il TAR individua nella conclusione dell'ultima consultazione il momento dal quale computare i termini procedimentali.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione [...] si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione [...] e comunque entro il termine di centotrenta giorni [...] Nei successivi trenta giorni [...] adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto [...] entro il termine di venti giorni.

    Per i progetti PNIEC il procedimento deve concludersi entro i termini speciali previsti dalla disposizione, mediante parere della Commissione, adozione del provvedimento di VIA e acquisizione del concerto del MIC.

  • art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006

    Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis [...] non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33.

    Il mancato rispetto dei termini procedimentali comporta il diritto del proponente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria.

  • art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006

    Prevede il potere sostitutivo in caso di inerzia delle Commissioni, del direttore generale del MASE o di ritardo nel concerto del MIC; la sentenza non ritiene tale meccanismo idoneo a escludere l'illegittimità dell'inerzia accertata.

  • art. 25, comma 2-quinquies, d.lgs. 152/2006

    Disciplina il concerto del MIC, il relativo diniego e la possibilità di rimettere il dissenso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; anche dopo il parere negativo del MIC residuano determinazioni che il MASE deve adottare.

  • art. 117 c.p.a.

    Costituisce il riferimento processuale per l'azione avverso il silenzio; la permanenza della condotta consente di valutare i presupposti del silenzio alla data della decisione.

  • art. 17-bis l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la formazione del silenzio-assenso sul concerto del MIC, ma la relativa domanda è stata dichiarata inammissibile perché nuova e proposta soltanto con memoria non notificata.

  • art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. 400/1988

    Individua il procedimento di intervento della Presidenza del Consiglio per la composizione del dissenso tra amministrazioni, che il MASE deve eventualmente attivare dopo aver valutato il parere negativo del MIC.

  • art. 33 d.lgs. 152/2006

    Individua i diritti di istruttoria oggetto del rimborso previsto dall'art. 25, comma 2-ter.

Massime di principio

  • Il silenzio-inadempimento costituisce una condotta permanente; se i presupposti per l'azione ex art. 117 c.p.a. maturano nel corso del giudizio, il giudice può accertare l'illegittimità dell'inerzia in relazione alla situazione esistente alla data della decisione, senza imporre al ricorrente la proposizione di un nuovo ricorso.
  • Nei procedimenti di VIA relativi a progetti soggetti alla disciplina speciale dell'art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006, i termini previsti per il parere della Commissione, l'acquisizione del concerto ministeriale e l'adozione del provvedimento finale devono essere rispettati; il loro decorso consente l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia.
  • La trasmissione dello schema di provvedimento al Ministero competente per il concerto e la successiva acquisizione del relativo parere non esauriscono necessariamente il procedimento: quando residuino valutazioni o determinazioni del Ministero procedente, quest'ultimo deve adottarle espressamente e motivatamente, anche valutando l'eventuale rimessione del dissenso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  • In caso di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento di VIA disciplinato dall'art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006, il proponente ha diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria previsti dall'art. 33 del medesimo decreto.
  • Nel giudizio avverso il silenzio non può essere introdotta con una memoria non notificata una nuova domanda di accertamento, quale quella relativa alla formazione del silenzio-assenso; una simile pretesa deve essere proposta con il ricorso introduttivo o mediante motivi aggiunti ritualmente notificati.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTermini e notificazione del ricorsoDanno da ritardo
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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