Cassazione Civile, Ordinanza n. 25134/2023 del 23/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo relativo a crediti iscritti a ruolo. I giudici di merito avevano ritenuto nulla la notificazione del preavviso perché eseguita da un operatore postale privato privo di licenza abilitativa e, conseguentemente, avevano dichiarato prescritto il credito portato dalla cartella. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 140 c.p.c., dell’art. 4, comma 5, d.lgs. 261/1999, come modificato, e dell’art. 2948 c.c., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente dichiarato invalida la notifica del preavviso di fermo solo perché effettuata tramite gestore postale privato; (2) in subordine, violazione degli artt. 140, 156 e 160 c.p.c. e dell’art. 4 d.lgs. 261/1999, deducendo che l’invio della raccomandata informativa da parte del gestore privato avrebbe potuto integrare al più una mera irregolarità, e non la nullità o inesistenza della notificazione eseguita secondo il rito degli irreperibili. Il resistente ha chiesto anche la declaratoria di cessazione della materia del contendere per effetto dello stralcio dei carichi di modesto importo, ma la Corte ha ritenuto non dimostrato che il credito rientrasse nei carichi affidati entro il 31.12.2010 e quindi nel perimetro dell’agevolazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la cessazione della materia del contendere per mancata prova della riconducibilità del credito alla disciplina di annullamento automatico dei debiti di importo residuo non superiore a mille euro prevista dal d.l. 119/2018. Nel merito, ha respinto le censure dell’agente della riscossione, integrando però la motivazione della sentenza impugnata: ha ribadito che, nelle notifiche ex art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa, è necessaria la prova del perfezionamento del procedimento tramite produzione dell’avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa; nel caso concreto tale prova non risultava in atti, né era stata adeguatamente dedotta. Per questa ragione la notificazione del preavviso di fermo non poteva ritenersi perfezionata e restava ferma la conseguenza già affermata dai giudici di merito in ordine alla prescrizione del credito. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione e l’assenza di precedenti editi sulla specifica problematica lasciata impregiudicata.
Norme richiamate
Nel procedimento per irreperibilità relativa è necessario dare prova del perfezionamento della notificazione mediante la produzione dell’avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa, che costituisce parte integrante della relazione di notifica.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’eventuale vizio della raccomandata informativa potesse essere una mera irregolarità; la Corte non accoglie questa tesi per difetto di prova del perfezionamento della notifica.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai vizi della notificazione; la Corte non ravvisa un perfezionamento della notifica per mancanza della prova richiesta.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla prescrizione del credito, rimasta ferma quale conseguenza della mancata perfezione della notifica.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 261/1999
Richiamato per contestare la tesi dell’invalidità della notificazione eseguita tramite operatore postale privato privo di licenza; la Corte non affronta in modo decisivo la questione e la lascia impregiudicata.
art. 4 d.l. n. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018
Prevede l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo non superiore a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; la Corte ne esclude l’applicazione per mancata dimostrazione del presupposto temporale del carico.
Usato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell’ordinanza nei termini previsti.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
L’eccezione di inammissibilità è disattesa perché il ricorso conteneva l’indicazione specifica dei documenti rilevanti e della loro produzione nel fascicolo di parte.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte integra la motivazione della sentenza impugnata, pur confermandone il dispositivo.
Massime di principio
- Nella notificazione degli atti eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell’avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa; in difetto, la notifica non può considerarsi perfezionata.
- La raccomandata informativa prevista dall’art. 140 c.p.c. non è un adempimento meramente formale, ma un segmento essenziale della notificazione, funzionale a dimostrare che l’atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
- Quando l’agevolazione normativa prevede l’annullamento automatico di determinati carichi di ruolo, il relativo effetto estintivo opera solo se è dimostrata la riconducibilità del credito ai presupposti temporali e oggettivi previsti dalla legge.
- In sede di legittimità, l’eccezione di inammissibilità per difetto di specificità può essere respinta se il ricorrente indica con precisione i documenti rilevanti e ne rappresenta la produzione nei precedenti gradi di giudizio.
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