Cassazione Civile, Ordinanza n. 19583/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una dipendente, già utilmente collocata in una graduatoria concorsuale per un posto di assistente biologo collaboratore presso l'ente sanitario territoriale, era stata nominata in servizio di ruolo con delibera del 1993, subordinatamente ad autorizzazione regionale in deroga, ma senza effettiva presa di servizio. Dopo una pronuncia del Consiglio di Stato che aveva annullato un successivo atto ostativo all'utilizzo delle graduatorie, la interessata ha chiesto prima al giudice amministrativo, poi al giudice civile, l'accertamento del diritto alla retrodatazione dell'assunzione al 30 dicembre 1993 o al 1 gennaio 1994, con effetti giuridici ed economici, nonché il risarcimento integrale dei danni da mancata assunzione/ritardata immissione in servizio. Il conflitto di giurisdizione nasceva dal contrasto tra il TAR, che aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario valorizzando la stipula nel 2003 di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, e il Tribunale ordinario, che aveva invece affermato la giurisdizione amministrativa richiamando il regime di diritto pubblico del rapporto. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice sosteneva che la controversia andasse attratta nella giurisdizione ordinaria perché il fatto generatore e i suoi effetti erano riconducibili a un rapporto contrattualizzato e a un atto sopravvenuto del 2003, ben oltre il 30 giugno 1998.
La decisione
La Corte ha risolto il conflitto negativo dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto decisivo che il fatto giuridico originante la controversia fosse la sottoscrizione, in data 29 settembre 2003, di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza 1 ottobre 2003, atto collocato ampiamente dopo il discrimine del 30 giugno 1998 previsto per il passaggio alla giurisdizione ordinaria nel pubblico impiego contrattualizzato. La domanda, pur riferita a una pretesa retrodatazione di effetti economici e giuridici connessi a vicende anteriori, è stata quindi ricondotta a una fattispecie sostanzialmente unitaria il cui nucleo rilevante ai fini della giurisdizione cade in epoca successiva al 30 giugno 1998. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 69, settimo comma, d.lgs. 165/2001
Per le controversie del pubblico impiego contrattualizzato la giurisdizione ordinaria è la regola per le questioni che riguardino anche solo in parte il periodo successivo al 30 giugno 1998, quando la fattispecie sia sostanzialmente unitaria; resta eccezionalmente amministrativa solo la controversia relativa esclusivamente a questioni anteriori a tale data.
art. 45, sedicesimo comma, d.lgs. 165/2001
È richiamato come criterio di discrimine temporale tra giurisdizione amministrativa ed ordinaria nelle controversie di lavoro pubblico, assumendo rilievo la data del 30 giugno 1998.
art. 133, lett. i), d.lgs. 104/2010
Il richiamo del giudice ordinario a questa norma, che devolve al giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, è stato superato dalla qualificazione del rapporto come riconducibile al pubblico impiego contrattualizzato e dalla rilevanza decisiva del fatto costitutivo successivo al 1998.
art. 3, primo comma, d.lgs. 165/2001
È menzionato per delimitare il personale in regime di diritto pubblico; la Corte, però, non ne fa applicazione per ricondurre il caso a tale regime, valorizzando invece la stipulazione del contratto nel 2003.
È richiamato in relazione alle conclusioni scritte del Procuratore Generale nel procedimento davanti alle Sezioni Unite.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della giurisdizione rileva la collocazione temporale del fatto costitutivo dedotto in giudizio: se la fattispecie sostanzialmente unitaria si estende o si colloca anche solo in parte oltre il 30 giugno 1998, la controversia appartiene al giudice ordinario.
- Le domande di accertamento dell'inquadramento, della decorrenza economica o della retrodatazione degli effetti di assunzione seguono la giurisdizione del giudice ordinario quando il diritto azionato discenda da un atto o da un contratto efficace dopo il 30 giugno 1998, anche se la vicenda trae origine da atti precedenti.
- Ai fini del riparto di giurisdizione non è decisivo il solo riferimento a fatti o atti anteriori al 30 giugno 1998, se la lesione azionata deriva da un provvedimento successivo che determina la decorrenza del rapporto o dell'inquadramento.
- Quando l'amministrazione abbia formalizzato il rapporto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato dopo il 30 giugno 1998, le controversie sulla decorrenza e sui conseguenti effetti economici e giuridici sono tendenzialmente devolute al giudice ordinario.
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