Cassazione Civile, Ordinanza n. 25546/2026 del 18/09/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
Il Consorzio di Bonifica 6 – Enna aveva emesso nei confronti del contribuente l’avviso di pagamento n. 120180000763840, per euro 2.563,48, a titolo di contributo per opere irrigue relativo al 2018. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n. 6685/2023 depositata il 7 agosto 2023, aveva annullato l’avviso ritenendolo affetto da incompetenza assoluta, perché emesso da un consorzio che, a seguito dell’accorpamento nel Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, sarebbe stato estinto e non più esistente. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. I primi due motivi sono stati rinunciati con memoria del 27 luglio 2026. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014 e dell’art. 19, commi 12 e 13, del regolamento di organizzazione del nuovo consorzio, nonché di ulteriori disposizioni costituzionali e processuali, contestando che l’accorpamento avesse determinato l’immediata estinzione del Consorzio di Bonifica 6 – Enna e la conseguente carenza del potere di emettere l’avviso. Con il quarto motivo ha censurato, tra l’altro, l’applicazione delle regole sul mandato senza rappresentanza e la qualificazione dell’atto come nullo. In via preliminare, il contribuente aveva eccepito l’improcedibilità o inammissibilità del ricorso per mancanza dell’attestazione di conformità della procura speciale analogica allegata al ricorso notificato via PEC.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione preliminare relativa alla procura: il resistente non ne aveva disconosciuto la conformità all’originale, ma aveva rilevato soltanto l’assenza dell’attestazione; inoltre, il ricorrente aveva depositato l’attestazione il 7 maggio 2026, prima dell’adunanza del 9 settembre 2026. In applicazione del principio di strumentalità delle forme, la carenza è stata qualificata come mera irregolarità e non ha comportato l’improcedibilità prevista dall’art. 369 c.p.c. Nel merito, la Corte ha accolto il terzo motivo: la legge regionale ha disposto l’accorpamento dei consorzi, ma non la loro immediata estinzione; in assenza di una previsione estintiva, il processo di riunificazione si conclude soltanto con il completamento dell’accorpamento. Fino ad allora il consorzio accorpato permane e può proseguire le attività e i rapporti, anche anteriori alla chiusura dell’operazione. Di conseguenza, al momento dell’emissione dell’avviso il Consorzio di Bonifica 6 – Enna conservava il potere di adottarlo; l’indicazione nell’avviso della qualità di mandatario senza rappresentanza non incideva sulla titolarità del potere né sul rapporto tributario. Il quarto motivo è rimasto assorbito e i primi due erano stati rinunciati. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 196-novies disp. att. c.p.c.
In applicazione del suindicato principio di strumentalità delle forme, l’assenza di ogni disconoscimento circa la conformità della copia semplice depositata dal ricorrente, esclude la radicale sanzione dell’improcedibilità del ricorso, ricorrendo solo una mera irregolarità, che ha il solo effetto di legittimare la controparte al disconoscimento, in assenza del quale non sortisce effetti pregiudizievoli per l’istante (Cass. 6610/2026).
La mancanza dell’attestazione di conformità della copia informatica di un atto analogico non determina di per sé l’improcedibilità quando la controparte non ne disconosce la conformità; in tale situazione si tratta di mera irregolarità.
Il che esclude l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità prevista dall’art. 369 cod. proc. civ., non ricorrendone i presupposti.
La sanzione di improcedibilità per mancato deposito della procura speciale non si applica quando la difformità della copia non è stata disconosciuta e l’attestazione di conformità è stata comunque depositata prima dell’adunanza.
Il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio.
La disposizione consente il deposito separato dei documenti relativi all’ammissibilità entro il termine previsto; nel caso deciso, la Corte ha considerato rilevante il deposito dell’attestazione di conformità effettuato mesi prima dell’adunanza.
art. 13, legge regionale siciliana 28 gennaio 2014, n. 5
Deve, pertanto, conclusivamente ritenersi, in linea coi citati precedenti del 2026, che, in mancanza di espressa previsione di estinzione degli enti destinati all’accorpamento da parte della legge regionale della Sicilia, la procedura possa considerarsi chiusa solo una volta completato il processo di accorpamento e che la prosecuzione dell’attività e dei rapporti, anche processuali, dei Consorzi accorpati “comprende tutti i rapporti e le attività anche precedenti alla data di entrata in vigore della norma (v. Cass. 22104/2025) e quelle anteriori alla chiusura dell’operazione di accorpamento”.
L’accorpamento previsto dalla legge regionale non estingue immediatamente gli enti interessati, se la legge non dispone espressamente tale effetto. La loro attività e i loro rapporti proseguono fino al completamento del processo di accorpamento.
art. 19, comma 13, del Regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
Si è, inoltre, evidenziato che la previsione dell’art. 19, comma 13, del citato regolamento, nel prevedere che gli “affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversa determinazione del Commissario Straordinario e del Direttore Generale”, ha inteso garantire il nesso di continuità tra le attività consortili dei precedenti enti con quello di nuova costituzione e che la previsione, da parte della delibera commissariale n. 8/2017, del predetto periodo transitorio, è stata funzionale alla menzionata modalità di successione tra gli enti.
La permanenza degli affidamenti dei consorzi accorpati, fino a diversa determinazione degli organi competenti, assicura la continuità delle attività consortili durante la riorganizzazione e sostiene la prosecuzione operativa degli enti preesistenti.
Si è, quindi, escluso che ricorra un’ipotesi di delega di funzioni o di poteri, esercitando il Consorzio di bonifica Enna 6 le attività affidategli sino alla definizione del processo di riunificazione degli enti.
La legittimazione del consorzio accorpato a proseguire le attività durante la fase transitoria deriva dalla permanenza dell’ente e dall’affidamento delle attività fino al completamento della riunificazione, non da una delega di funzioni o poteri.
Massime di principio
- Quando una legge dispone l’accorpamento di enti senza prevederne espressamente l’estinzione immediata, l’operazione non produce da sola la soppressione degli enti accorpati: questi permangono fino al completamento del processo di riunificazione.
- Fino alla conclusione dell’accorpamento, gli enti accorpati possono proseguire le attività e i rapporti loro affidati, compresi quelli anteriori alla chiusura dell’operazione; gli atti adottati in tale fase non sono viziati da incompetenza per il solo fatto che l’ente è destinato all’accorpamento.
- Nel processo telematico, la mancata attestazione di conformità della copia informatica di una procura analogica non comporta improcedibilità se la controparte non disconosce la conformità della copia; l’omissione integra in tal caso una mera irregolarità.
- Il deposito dell’attestazione di conformità prima dell’udienza o dell’adunanza, unitamente alla mancata contestazione della conformità da parte della controparte, esclude nel caso deciso l’applicazione della sanzione di improcedibilità.
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