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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32670/2024 del 14/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello chiedendo annullamento per: 1) nullità del procedimento di appello per aver la Corte dichiarato l'assenza dell'imputato (detenuto in domiciliari) e proceduto senza differire l'udienza nonostante mancata traduzione e mancata formale notificazione dell'autorizzazione ad allontanarsi rilasciata dal magistrato di sorveglianza; 2) vizio nella valutazione della prescrizione 'intermedia', sostenendo che i termini ordinari di prescrizione erano già decorso tra decreto di citazione (22/12/2016) e atto interruttivo del 20/02/2023; 3) contraddittorietà e illogicità nella motivazione circa il calcolo dell'aumento della pena pecuniaria rispetto a quello detentivo per l'aggravante comune.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la memoria sottoscritta personalmente dall'imputato (art. 613 c.1 c.p.p. e giurisprudenza consolidata). Sul primo motivo ha ritenuto infondato che la celebrazione dell'udienza in assenza fosse nulla: la Corte territoriale ha accertato che l'imputato aveva avuto conoscenza, anche informale, dell'autorizzazione ad allontanarsi (art. 22 norme attuative c.p.p.) e l'assenza è stata dichiarata volontaria; pertanto non era dovuto il differimento. Sul secondo motivo ha ritenuto errata la tesi della prescrizione intermedia: il termine prescrizionale si computa fino alla pronuncia della sentenza di primo grado (10/02/2023) e va tenuto conto della sospensione ex art. 83 DL 17/03/2020 n.18 (64 giorni), per cui non si è verificata la prescrizione. Sul terzo motivo ha confermato che non è richiesta simmetria tra aumenti della pena detentiva e della pena pecuniaria: il giudice di merito ha discrezionalità e ha rispettato i parametri di legge. Conseguentemente è stata confermata la decisione di merito (che aveva dichiarato estinti per prescrizione gli illeciti fino al 15/03/2012, assolveva alcune condotte e condannava per le residue condotte di truffa del 9/7/2014 con pena complessiva di un anno e quattro mesi di reclusione e multa complessiva di euro 400,00, oltre alle statuizioni civili), e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 22 norme di attuazione al codice di procedura penale

    L'autorizzazione del magistrato di sorveglianza all'allontanamento non richiede forme di notifica formale: la comunicazione all'ufficio di polizia giudiziaria e l'informale conoscenza possono essere sufficienti per ritenere l'imputato consapevole dell'autorizzazione

  • art. 420 ter e 420 quater cod. proc. pen.

    Richiamati nei motivi di ricorso relativi alla nullità per assenza dell'imputato; la Corte ha ritenuto che non sussistesse il vizio denunciato quando l'assenza è volontaria e vi è conoscenza dell'autorizzazione

  • art. 83, comma 2, dl. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito)

    sospensione di termini per 64 giorni

    La sospensione prevista ha inciso sul computo della prescrizione del reato, posticipando il termine finale utile

  • art. 157 e art. 160 cod. pen.

    Norme relative alla prescrizione: la Corte ha ribadito che per il calcolo della prescrizione nella fase di primo grado rileva la pronuncia della sentenza e non il deposito della motivazione

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al computo degli atti interruttivi; la Corte non ha condiviso la tesi che vi siano stati atti interruttivi tali da determinare prescrizione intermedia

  • art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

    Dopo la riforma, le memorie per la Cassazione devono essere redatte da difensori iscritti nell'albo speciale; memorie sottoscritte personalmente dall'imputato sono inammissibili

  • art. 132 e ss. cod. pen.

    Parametri per la determinazione della pena: non impongono simmetria tra aumento della pena detentiva e della pena pecuniaria; il giudice ha discrezionalità nel calibrarne l'incidenza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Cassazione

Massime di principio

  • La partecipazione dell'imputato detenuto in domiciliari può considerarsi valida anche se l'autorizzazione ad allontanarsi è stata comunicata informalmente; in mancanza di prova contraria, l'assenza può essere ritenuta volontaria e non viziare l'udienza
  • Per il calcolo della prescrizione rileva la data della pronuncia della sentenza di primo grado (non il deposito della motivazione) e vanno considerate sospensioni/ interruzioni legali come quella prevista dal DL 17/03/2020 n.18
  • Le memorie depositate personalmente dall'imputato in Cassazione sono inammissibili: occorre che gli atti siano sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione
  • La discrezionalità del giudice nel determinare l'aumento delle pene pecuniarie e detentive per le aggravanti non richiede una proporzionalità matematica tra le due voci; la diversa natura e funzione della pena pecuniaria giustifica differenze di incidenza
  • In situazioni analoghe, chi è sottoposto a misure detentive dovrebbe sollecitare la traduzione o la formale comunicazione dell'autorizzazione e documentare l'assenza di conoscenza per prevenire contestazioni di assenza volontaria

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