Cassazione Civile, Ordinanza n. 23682/2021 del 31/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un'avvocata per il pagamento del compenso relativo all'assistenza prestata in una causa amministrativa promossa nell'interesse di più soggetti, tra cui una società di laboratorio analisi. Il tribunale aveva accolto l'opposizione del debitore solo in parte, riducendo il credito professionale sulla base dei minimi tariffari e della maggiorazione per la complessità della causa. In appello, invece, la sentenza era stata riformata integralmente: la corte territoriale aveva ritenuto che il compenso dovesse essere rideterminato senza riconoscere la maggiorazione ex art. 5, comma 4, D.M. 127/2004, che non vi fosse prova di ulteriori attività difensive e che l'acconto già versato esaurisse quanto dovuto dal singolo assistito, con conseguente rigetto della domanda monitoria. Il ricorso per cassazione articolava sei motivi: (1) omessa dichiarazione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; (2) violazione delle norme sui minimi tariffari e del giudicato interno, assumendo che la statuizione sull'applicazione dei minimi non impedisse la maggiorazione per la complessità; (3) violazione delle norme tariffarie e dell'onere della prova, perché la complessità della controversia sarebbe stata desumibile dall'oggetto della lite; (4) errata applicazione dell'art. 5, comma 4, D.M. 127/2004, sostenendo che la maggiorazione per numero di parti assistite spettasse salvo peculiari difese delle singole parti; (5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulla regolazione delle spese, ritenendo che il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. valesse come soccombenza parziale; (6) violazione del D.M. 55/2014 in punto di liquidazione delle spese, perché non commisurata al solo parziale accoglimento dell'appello ma al decisum complessivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e perché non riportava il contenuto dei motivi di appello asseritamente generici. Ha ritenuto infondati gli altri motivi: il giudicato interno sui minimi tariffari non escludeva la questione della maggiorazione, ma la professionista non aveva dimostrato in concreto la particolare complessità della controversia; la maggiorazione dell'onorario non spettava automaticamente per il solo numero dei clienti assistiti; la regolazione delle spese seguiva correttamente il principio di soccombenza, perché la domanda di pagamento era stata respinta integralmente e il rigetto della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. non comportava soccombenza reciproca; la liquidazione delle spese ex D.M. 55/2014 era stata effettuata tenendo conto del valore e dell'attività difensiva effettivamente svolta. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo di appello e, in cassazione, la censura sulla sua inammissibilità devono essere specifici e autosufficienti; chi deduce la violazione dell'art. 342 c.p.c. deve riportare i motivi di appello asseritamente generici.
La Corte distingue tra violazione di legge e vizio motivazionale, rilevando che alcune doglianze erano in sostanza censure sulla motivazione non più proponibili nei limiti vigenti del n. 5.
art. 6, comma 5, D.M. n. 127/2004
La maggiorazione del compenso per particolare importanza o complessità non è automatica; richiede un accertamento concreto e, se non risultano specifiche ragioni, non è dovuta.
art. 5, comma 4, D.M. n. 127/2004
La norma introduce un principio generale di non spettanza della maggiorazione dell'onorario in relazione al numero delle parti assistite, derogabile solo se sia dimostrata la peculiarità delle difese svolte per ciascuna parte.
Il giudicato interno impedisce di rimettere in discussione la statuizione coperta da passaggio in giudicato, ma non preclude l'esame di questioni logicamente compatibili e ulteriori, come la maggiorazione del compenso ove ne ricorrano i presupposti.
Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per affermare l'intangibilità della statuizione non impugnata o non oggetto di specifico gravame.
L'onere di dimostrare la particolare complessità o le condizioni giustificative della maggiorazione grava sulla parte che la invoca.
La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza riferito all'esito complessivo della controversia, valutato secondo il risultato finale ottenuto.
Non ricorre soccombenza reciproca né presupposto per compensazione delle spese quando il rigetto riguarda una domanda accessoria e la domanda principale è stata integralmente respinta.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata è accessoria e endoprocessuale; il suo rigetto non integra, di per sé, una soccombenza parziale autonoma.
art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014
La liquidazione delle spese deve avvenire entro i limiti minimo-massimo dei parametri vigenti, tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio con memoria della controricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci l'erronea declaratoria di ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., il ricorrente deve riportare in modo puntuale e autosufficiente il contenuto dei motivi di gravame contro i quali si dirige la censura.
- La maggiorazione del compenso professionale per complessità o particolare importanza della controversia non opera automaticamente: la parte che la richiede deve allegare e provare in concreto i presupposti che la giustificano.
- Il fatto che tra le parti esista un accordo sui minimi tariffari non esclude, di per sé, la possibilità di riconoscere ulteriori maggiorazioni previste dalla tariffa, purché ne risultino i presupposti di legge o di fatto.
- La maggiorazione dell'onorario per pluralità di assistiti non spetta solo in ragione del numero dei clienti, ma richiede la dimostrazione di difese effettivamente peculiari o diverse per ciascuno di essi.
- Ai fini della regolazione delle spese, conta l'esito complessivo della lite: il rigetto di una domanda accessoria, come quella ex art. 96 c.p.c., non determina automaticamente soccombenza reciproca né legittima la compensazione.
- Nel sistema dei parametri forensi, il giudice non è vincolato ai valori medi, ma deve motivare in modo essenziale la liquidazione concreta entro il range previsto, valorizzando valore della controversia e attività difensiva effettiva.
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