Cassazione Civile, Ordinanza n. 23689/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di rettifica IVA relativo all'annualità 1997 emesso nei confronti della società contribuente, in relazione a operazioni di mancata esportazione di prodotti alcolici e a una presunta frode fiscale collegata alla falsificazione di documenti di trasporto. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto, valorizzando una sentenza penale che aveva attribuito la responsabilità della frode esclusivamente alla società cessionaria dei beni e non alla contribuente, ritenendo quindi insussistente la debenza dell'IVA. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, commi 4 e 5, d.lgs. 504/1995, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la responsabilità della contribuente per il mancato pagamento dell'IVA e avesse ritenuto inapplicabile l'esimente del caso fortuito/forza maggiore sul presupposto che la disciplina invocata riguardasse le accise e non l'IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non attinente al decisum della sentenza impugnata. Ha osservato che la ratio decidendi della CTR era integralmente fondata sulla normativa IVA e sulla giurisprudenza unionale, mentre il richiamo all'art. 4 d.lgs. 504/1995 e all'abbuono dell'accisa costituiva solo un obiter dictum, espressamente richiamato dal giudice di merito per completezza espositiva. Poiché la censura dell'Agenzia non colpiva la vera ragione della decisione d'appello, il ricorso non conteneva motivi specifici e riferibili alla pronuncia impugnata. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il motivo per cassazione deve denunciare specifiche violazioni di legge riferite alla decisione impugnata; una censura non attinente al decisum è inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e pertinenti alla decisione impugnata; l'assenza di tali requisiti comporta inammissibilità.
art. 6, commi 4-5, d.lgs. 504/1995
art. 6, commi 4-5, d.lgs. 504/1995
Norma invocata dall'Agenzia quale base della pretesa impositiva o della responsabilità in materia di accise, ma ritenuta non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza d'appello.
art. 4, nel testo applicabile temporalmente
Richiamato dalla CTR solo per escluderne l'applicazione al caso, poiché la disciplina dell'abbuono/sospensione dell'accisa non era retroattiva e comunque costituiva un profilo estraneo alla ratio centrale della decisione.
art. 1, comma 472, legge 311/2004
All'articolo 4, comma 1, del testo unico ... e' inserito il seguente: "In tal caso resta altresi' sospesa la procedura di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto gravante sulle accise stesse"
La CTR ha escluso l'applicabilità retroattiva della disposizione al periodo d'imposta 1997, ritenendo quindi non utilizzabile la norma sopravvenuta nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; doglianze dirette contro argomentazioni meramente incidentali o svolte ad abundantiam sono inammissibili.
- La mancanza di specifica attinenza tra motivo di ricorso e decisione impugnata equivale, sul piano funzionale, alla mancanza di motivi ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
- Il giudice di legittimità non può riesaminare questioni che non costituiscono il fondamento della pronuncia impugnata, poiché il ricorso deve essere riferito al decisum e non a profili estranei o secondari della sentenza.
- Quando il giudice di merito decide la controversia sulla base della disciplina dell'IVA e della giurisprudenza unionale, una censura costruita esclusivamente su norme in materia di accise non coglie la ratio della decisione e non è idonea a fondare il sindacato di legittimità.
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