Sentenza del 21/07/2015 n. 15306 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l’iscrizione ipotecaria fondata sul mancato pagamento di sei cartelle relative a contributi, deducendo: l’inesistenza delle notifiche delle cartelle, che assumeva eseguite in violazione delle regole sulla notificazione; la decadenza della pretesa ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 per tardiva notifica; la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 28 della L. n. 689/1981; e l’inesistenza della pretesa azionata. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria e la conferma in appello, ha proposto tre motivi in Cassazione: contestazione delle notifiche; censura della decisione che aveva ritenuto non più deducibili decadenza e prescrizione, non essendo state impugnate le cartelle; e vizio di motivazione, per omessa esposizione ed esame delle eccezioni e per mancata considerazione dell’onere probatorio del concessionario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: le irregolarità descritte, se provate, avrebbero comportato nullità e non inesistenza della notificazione; la nullità delle cartelle doveva essere fatta valere impugnandole. Inoltre, il ricorrente non aveva trascritto le relate nel ricorso né indicato adeguatamente le prove offerte a sostegno delle proprie allegazioni. Il secondo motivo è stato rigettato: non essendo state impugnate le cartelle, le relative contestazioni su decadenza e prescrizione non potevano essere recuperate contestando l’iscrizione ipotecaria, e non risultava dimostrata l’asserita inesistenza delle notifiche. Il terzo motivo è stato rigettato: pur mancando il necessario momento di sintesi, la censura non era comunque fondata, perché il giudice d’appello aveva esposto in modo sufficiente lo svolgimento della vicenda e le posizioni delle parti. La Corte non ha disposto sulle spese, poiché il concessionario intimato non si era costituito.
Norme richiamate
è inesistente la notificazione eseguita in luogo non avente alcun collegamento con il destinatario ovvero nel caso in cui sia stata omessa la consegna dell'atto da notificare, mentre è nulla quando essa, nonostante l'inosservanza di formalità e di disposizioni di legge, sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell'atto a persona e luogo avente un qualche riferimento con il destinatario della notificazione
La distinzione rilevante è tra inesistenza, che ricorre se manca la consegna o il luogo non ha alcun collegamento con il destinatario, e nullità, che ricorre quando l’atto è comunque materialmente consegnato in un luogo e a una persona riferibili al destinatario, anche se sono state violate formalità. Le irregolarità dedotte nel caso concreto erano riconducibili, se provate, alla nullità.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso il ricorrente avrebbe dovuto riportare nel ricorso le contestate relate di notificazione in modo che il giudice di legittimità potesse prenderne direttamente cognizione
Chi contesta in Cassazione le notificazioni deve riportare nel ricorso gli atti e gli elementi necessari per consentire alla Corte di verificarne direttamente i vizi, senza rinviare a documenti non riprodotti.
Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973
La decadenza dalla pretesa per tardiva notificazione delle cartelle doveva essere contestata impugnando le cartelle stesse; una volta divenute definitive per mancata impugnazione, la questione non può essere riproposta attraverso l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria.
La prescrizione quinquennale relativa ai crediti recati dalle cartelle doveva essere fatta valere con l’impugnazione di queste; la mancata impugnazione impedisce di recuperare la contestazione in occasione dell’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria.
Massime di principio
- La nullità della notificazione non equivale alla sua inesistenza: se la consegna è avvenuta in un luogo e a una persona con qualche collegamento con il destinatario, le irregolarità formali tendono a integrare nullità, da far valere impugnando tempestivamente l’atto notificato.
- L’inesistenza della notificazione richiede una carenza radicale, come la mancata consegna dell’atto o l’esecuzione in un luogo privo di qualsiasi collegamento con il destinatario; chi la deduce deve allegare e provare i fatti rilevanti.
- Le contestazioni sulla decadenza, sulla prescrizione e sulla validità delle cartelle devono essere proposte contro le cartelle nei termini previsti. Se le cartelle diventano definitive per mancata impugnazione, tali contestazioni non possono di regola essere riproposte impugnando un successivo atto della riscossione.
- In Cassazione, chi denuncia un vizio delle notificazioni deve riprodurre nel ricorso le relate contestate e indicare gli elementi probatori rilevanti; allegazioni generiche o non documentate non consentono l’esame della censura.
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