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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27073/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento di rettifica della rendita catastale relativo a un immobile sito in Roma, con conseguente recupero a tassazione di maggiore IRPEF e addizionali per euro 18.993,57. Il ricorso introduttivo della contribuente era stato rigettato in primo grado; la Commissione tributaria regionale ha poi rigettato l’appello rilevando la mancanza di specificità dei motivi, perché ripetitivi di tesi già disattese dal primo giudice e non specificamente diretti a censurare la motivazione della sentenza di primo grado. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse trascurato la ricostruzione della vicenda e l’errore dell’Ufficio; (2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2700 ss. c.c. per contrasto con le risultanze documentali; (3) violazione dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992 per mancata considerazione delle doglianze sull’errore dell’Ufficio; (4) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione meramente adesiva alla sentenza di primo grado e mancata esplicitazione delle ragioni della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse colto la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva infatti fondato il rigetto dell’appello sul difetto di specificità dei motivi, considerati mere riproposizioni di tesi già disattese in primo grado, senza una critica puntuale alle argomentazioni del primo giudice. I motivi di cassazione, invece, insistevano sul merito della pretesa tributaria e non aggredivano la reale ragione decisoria della sentenza d’appello. La Corte ha inoltre posto le spese a carico della ricorrente e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Il motivo ex n. 5 non può essere utilizzato per censurare il merito se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 116 c.p.c.

    La dedotta violazione delle regole di valutazione della prova è stata ritenuta non decisiva, perché i motivi non si confrontavano con la ragione di inammissibilità/specificità posta a base della decisione d'appello.

  • art. 2700 c.c.

    La censura sulle risultanze documentali è stata reputata inconferente rispetto alla ratio della sentenza impugnata.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992

    La deduzione della violazione della norma sulla base catastale/tassazione non è stata esaminata nel merito perché il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità.

  • art. 132 c.p.c.

    La doglianza di motivazione apparente o insufficiente è stata ritenuta inidonea, poiché non si confrontava con la decisiva statuizione di difetto di specificità dell’appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Il richiamo alla motivazione per relationem non vale a censurare la decisione se non si attacca la ratio decidendi effettivamente posta dalla CTR.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Essendo il ricorso successivo al 30 gennaio 2013, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale base del contributo unificato dovuto in caso di soccombenza processuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limitano a riproporre il merito della controversia.
  • Quando la decisione di merito si fonda sul difetto di specificità dell’impugnazione, il ricorrente per cassazione deve censurare proprio tale statuizione; in difetto, ogni doglianza sul merito resta irrilevante.
  • La motivazione per relationem o il richiamo alla sentenza di primo grado non è di per sé censurabile se la critica proposta non attacca il fondamento logico-giuridico effettivo della decisione d’appello.
  • I motivi di ricorso che denunciano omesso esame di fatti o violazioni di norme processuali/probatorie non sono idonei a superare il vaglio di ammissibilità se risultano inconferenti rispetto alla ragione decisoria effettivamente posta a base della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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