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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26222/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello con tre principali censure: 1) nullità del decreto di citazione in appello per omessa indicazione/avvertimento della celebrazione del giudizio in forma cartolare ai sensi del DL 137/2020, con conseguente violazione del diritto di difesa; 2) errato calcolo della prescrizione per il reato di ricettazione alla luce delle sospensioni previste dal DL 18/2020 (art.83) e della giurisprudenza delle SS.UU.; 3) violazione dell'art.63 cod. proc. pen. per uso delle dichiarazioni rese dall'imputato quando era stato convocato come persona informata sui fatti e interrogato senza garanzie, con conseguente inutilizzabilità di quelle dichiarazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Motivazioni principali: 1) l'omesso avvertimento sulla celebrazione "cartolare" ex art.23bis DL 137/2020 non determina la nullità del decreto di citazione in appello perché l'art.601 cod. proc. pen. non richiede quell'avviso e i requisiti essenziali del decreto (art.429, comma 1, lett. a, f, g) erano presenti; 2) la prescrizione non è maturata: il reato (furto/ricettazione) è datato 24.7.2012 e, anche considerando estensioni e interruzioni, il termine di dieci anni non era decorso; 3) la condotta colpevole è stata accertata su base di elementi obiettivi (possesso del telefono provento del furto, incongruenze sulla provenienza, consegna del telefono con scatola recante IMEI diverso) e non sulle sole dichiarazioni contestate del ricorrente; le dichiarazioni erano state acquisite con il consenso delle parti e, comunque, non costituivano il nucleo decisivo della motivazione. Conseguenze processuali: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Delitto contestato: ricettazione. Indica la fattispecie di reato rispetto alla quale è stata pronunciata la condanna.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Regola la vocatio in iudicium per il giudizio d'appello; la Corte ha ritenuto che i requisiti da esso previsti per il decreto di citazione (richiamando art.429 comma 1) siano sufficienti e che non sia necessario un avviso specifico sulla celebrazione in forma cartolare introdotta dall'art.23bis DL 137/2020.

  • art. 23bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito dalla L. 176/2020)

    Prevede, in periodo emergenziale, la possibilità di decidere gli appelli in camera di consiglio senza intervento delle parti salvo istanza; la Corte ha ritenuto che tale disciplina non incida sui requisiti formali della citazione previsti dall'art.601 c.p.p. e che l'omesso avviso non comporti nullità del decreto di citazione.

  • art. 83 decreto-legge 18/2020

    Norma emergenziale che dispone sospensioni dei termini processuali durante la pandemia; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura sulla sospensione ai fini della prescrizione nel caso concreto, avendo il reato data tale da non consentire la maturazione della prescrizione.

  • artt. 157, 160, 161 cod. pen.

    Regole sulla prescrizione: art.157 termine (per il reato di ricettazione termine ordinario), art.160 cause di interruzione ed art.161 aumenti del termine. La Corte ha calcolato la prescrizione a partire dalla data del reato (24.7.2012) e ha ritenuto che il termine non fosse decorso.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Disciplina l'acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato o dall'imputato; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito non si sia basata sulle dichiarazioni contestate, che in ogni caso erano state acquisite con il consenso delle parti, e che sussistessero comunque elementi oggettivi di responsabilità.

  • art. 429, comma 1, lett. a), f), g) cod. proc. pen.

    Elenca i requisiti essenziali del decreto di citazione (generalità dell'imputato; indicazione di giorno, luogo e ora; sottoscrizione del giudice). La Corte ha rilevato che tali requisiti erano rispettati e quindi non sussisteva nullità formale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a Euro 3.000.

Massime di principio

  • L'introduzione di procedure emergenziali (es. celebrazione cartolare ex art.23bis DL 137/2020) non comporta automaticamente la nullità degli atti processuali se gli atti sostanziali previsti dal codice (es. requisiti del decreto di citazione ex art.601 e art.429 c.p.p.) sono rispettati.
  • Per le doglianze sulla sospensione dei termini per COVID o altre misure emergenziali, occorre verificare con precisione le date di compiuta trasmissione degli atti e il dies a quo della prescrizione: se il termine non è comunque decorso, la censura è infondata.
  • La Corte può fondare la condanna su elementi oggettivi e circostanze probatorie indipendenti dalle dichiarazioni potenzialmente viziate; l'inutilizzabilità di alcune dichiarazioni non impedisce la decisione quando esistono altri elementi probatori rilevanti.
  • Le impugnazioni basate su vizi formali della vocatio devono dimostrare che il vizio abbia inciso sul diritto di difesa in modo tale da pregiudicare la posizione dell'imputato; il semplice omesso avviso di celebrazione in forma cartolare non è sufficiente se i requisiti essenziali della citazione risultano presenti.
  • Quando si contesta la utilizzabilità di dichiarazioni rese in fase investigativa, è importante verificare se tali dichiarazioni sono state acquisite con il consenso delle parti o dopo gli avvisi di rito; la presenza del consenso può attenuare la doglianza di nullità.

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