Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 37273/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il recupero di contributi previdenziali dovuti per l'anno 2008 da una professionista iscritta d'ufficio alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritta la pretesa dell'ente, individuando il dies a quo della prescrizione nel 16 giugno 2009, data ordinaria di scadenza del versamento, e reputando irrilevante la sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito previdenziale, perché la mancata compilazione del quadro RR era stata considerata omissione colposa. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. in relazione alla disciplina dei contributi dovuti alla Gestione separata, sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato il differimento del termine di versamento al 6 luglio 2009 previsto dal d.P.C.M. 4 giugno 2009 per i contribuenti che esercitavano attività economiche soggette agli studi di settore e che dichiaravano ricavi o compensi entro i limiti stabiliti. Ha quindi chiesto il riconoscimento della non maturazione della prescrizione alla data della richiesta di pagamento ricevuta il 30 giugno 2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'I.N.P.S. Ritenuto fondato il motivo, ha affermato che, in relazione ai contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dal termine effettivo di scadenza del versamento e, nel caso concreto, tale termine era stato prorogato al 6 luglio 2009 dal d.P.C.M. 4 giugno 2009. Poiché la Corte d'appello aveva erroneamente fatto decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2009, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335

    La disciplina è richiamata per individuare la base dell'obbligo contributivo del professionista iscritto alla Gestione separata.

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, che per i contributi coincide con la scadenza del termine di pagamento effettivamente applicabile.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    La Corte d'appello aveva escluso la sospensione della prescrizione per occultamento doloso, ritenendo non dimostrata la volontà fraudolenta dalla sola omessa compilazione del quadro RR; la Cassazione non si sofferma su questo profilo perché accoglie il ricorso su un diverso fondamento.

  • art. 18, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi

    Il termine di versamento dei contributi previdenziali segue quello previsto per i versamenti fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

  • art. 17, d.P.R. n. 435/2001

    È richiamato nel motivo di ricorso quale parte del sistema dei termini di versamento collegati alla dichiarazione dei redditi.

  • d.P.C.M. 4 giugno 2009

    entro il 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione

    Per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, il termine di pagamento è differito al 6 luglio 2009; tale differimento rileva anche ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia alla motivazione di precedenti conformi già resi in fattispecie analoghe.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è stato proposto come violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 55 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in L. 6 aprile 1936, n. 1155

    dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati

    La prescrizione dei contributi obbligatori decorre dal giorno in cui essi dovevano essere materialmente versati.

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. 4 giugno 2009

    entro il 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione

    La scadenza del versamento è prorogata al 6 luglio 2009 per i soggetti indicati dalla disposizione.

  • art. 1, comma 1, lett. b), d.P.C.M. 4 giugno 2009

    dal 7 luglio 2009 al 5 agosto 2009, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo

    La Corte precisa che questa previsione è irrilevante per individuare il dies a quo, poiché presuppone un pagamento tardivo con maggiorazione e non sposta il momento di scadenza del debito.

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di versamento effettivamente applicabile, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • Quando un provvedimento normativo proroga il termine di pagamento dei contributi, il dies a quo della prescrizione si sposta alla nuova scadenza prorogata.
  • Il fatto che il credito contributivo sia collegato alla produzione del reddito non significa che la dichiarazione fiscale costituisca presupposto del credito o della decorrenza della prescrizione.
  • Nell'individuare il termine di prescrizione dei contributi, il giudice deve applicare la disciplina dei termini di versamento anche se le parti non abbiano richiamato espressamente la proroga rilevante.
  • La previsione di un versamento successivo con maggiorazione per interesse corrispettivo non modifica la scadenza originaria ai fini della prescrizione, ma configura solo una facoltà di pagamento tardivo con onere aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.