Sentenza n. 4708/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania - Napoli che aveva accolto il ricorso per ottemperanza e liquidato in euro 500,00 le spese del primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente aveva ottenuto dal giudice ordinario il riconoscimento del beneficio della carta elettronica per il docente, con accredito complessivo di euro 2.000,00. In sede di ottemperanza, il TAR aveva ordinato al Ministero di costituire la carta elettronica, ma aveva liquidato le spese di lite del primo grado in soli euro 500,00, valorizzando la serialità della controversia. L’appello è stato proposto limitatamente alla quantificazione delle spese, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 23, 111 e 113 Cost., dell’art. 6 CEDU, dell’art. 2233 c.c., della l. n. 247/2012, della l. n. 794/1942 e dei parametri forensi, sul presupposto che la liquidazione fosse inferiore ai minimi tariffari e lesiva del decoro professionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente alle spese. Ha ritenuto non corretta la liquidazione di euro 500,00, perché inferiore ai valori applicabili secondo il D.M. n. 147/2022, anche considerando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4. Ha tuttavia escluso che la motivazione del TAR fosse apodittica: la controversia era oggettivamente non complessa e seriale. La serialità, pur non costituendo un’eccezione autonoma al principio della soccombenza, può essere valorizzata come indice di minore impegno difensivo ai fini della riduzione del compenso parametrico. Le spese del primo grado sono state quindi rideterminate in euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del giudizio di appello sono state compensate, in considerazione del solo parziale accoglimento della pretesa, che mirava alla liquidazione dei minimi tariffari in misura superiore a quella riconosciuta.
Norme richiamate
Richiamato quale parametro per la regolazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza.
Richiamato in relazione ai limiti della compensazione e alla regolazione delle spese processuali.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di motivare mediante riferimento a precedenti conformi della stessa Sezione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per il docente, oggetto della sentenza da ottemperare.
art. 4, comma 4, D.M. n. 147/2022
Prevede la riduzione dei valori parametrici, da considerare nella liquidazione delle spese, senza consentire tuttavia una quantificazione inferiore ai valori risultanti dall’applicazione dei parametri.
art. 2, comma 1, D.M. n. 55/2014
«il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera»
Il compenso deve essere proporzionato all’importanza dell’attività professionale; la serialità e la ridotta complessità possono incidere sulla quantificazione, purché non conducano a somme simboliche o inferiori ai limiti applicabili.
Fissa i parametri per la liquidazione giudiziale del compenso dell’avvocato; la serialità può giustificare una riduzione del compenso parametrico quale indice di minore impegno difensivo.
Individua i valori tariffari applicabili allo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, rilevanti per la rideterminazione delle spese del primo grado.
Richiamato dall’appellante in relazione alla tutela del decoro professionale e alla congruità del compenso.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo dispone di un potere discrezionale nella liquidazione delle spese processuali, ma non può determinare compensi meramente simbolici o comunque lesivi del decoro professionale.
- La serialità e la non particolare complessità della controversia possono essere valorizzate nella determinazione del compenso secondo i parametri forensi, in quanto indici di un minore impegno difensivo, anche se non costituiscono autonome eccezioni al principio della soccombenza.
- La motivazione sulla liquidazione delle spese è necessaria quando il giudice si discosta dalla regola della soccombenza; quando applica tale regola, la motivazione può essere più contenuta, purché la quantificazione non violi i parametri applicabili e non sia simbolica.
- La riduzione del compenso secondo i parametri forensi deve comunque rispettare le soglie minime risultanti dalla disciplina vigente; la serialità non legittima una liquidazione al di sotto dei valori tariffari applicabili.
- In presenza di un accoglimento solo parziale della pretesa relativa alla liquidazione delle spese, le spese del grado d’appello possono essere compensate, anche se l’appello è accolto quanto alla necessità di rideterminare le spese del primo grado.
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