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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04491/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, ritenuto responsabile in primo e secondo grado del reato di guida in stato di alterazione da stupefacenti con aggravante di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada, ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla disciplina delle sanzioni sostitutive introdotta dalla riforma Cartabia: artt. 545-bis cod. proc. pen., 20-bis, 132 cod. pen., 53, 55 e 56-quater l. 689/1981, nonché art. 95 d.lgs. 150/2022. Secondo la difesa, la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull'applicabilità delle nuove sanzioni sostitutive e avrebbe motivato in modo omesso, illogico e contraddittorio sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nella disciplina transitoria dell'art. 95 d.lgs. 150/2022, il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sulle sanzioni sostitutive solo se l'imputato ne faccia richiesta, richiesta che può essere formulata anche non con l'atto di appello ma comunque al più tardi nel corso dell'udienza di discussione; nel caso concreto tale presupposto non risultava verificato. Ha inoltre osservato che, in ogni caso, la Corte territoriale aveva già implicitamente escluso il beneficio valorizzando i plurimi precedenti dell'imputato e la sua accertata immeritevolezza. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di sanzioni sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia, il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità solo se l'imputato ne abbia formulato richiesta, non necessariamente nell'atto di impugnazione ma comunque entro l'udienza di discussione del gravame.
  • La mancata richiesta dell'imputato nel termine processuale utile esonera la corte territoriale da un obbligo autonomo di valutazione della sostituzione della pena.
  • Il diniego della sanzione sostitutiva può essere motivato anche sinteticamente quando sia fondato su elementi già apprezzati in sentenza, come i precedenti penali e l'immeritevolezza del beneficio desunta dagli indici di cui all'art. 133 c.p.
  • Ai fini della concessione di una sanzione sostitutiva, il giudice può legittimamente valorizzare la pluralità dei precedenti e l'accentuata inclinazione a delinquere dell'imputato senza dover svolgere un'analisi più dettagliata, se la prognosi negativa risulta già adeguatamente giustificata.

Come è indicizzato

MaterieGuida sotto effetto di stupefacentiImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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