Cassazione Penale, Ordinanza n. 04491/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, ritenuto responsabile in primo e secondo grado del reato di guida in stato di alterazione da stupefacenti con aggravante di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada, ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla disciplina delle sanzioni sostitutive introdotta dalla riforma Cartabia: artt. 545-bis cod. proc. pen., 20-bis, 132 cod. pen., 53, 55 e 56-quater l. 689/1981, nonché art. 95 d.lgs. 150/2022. Secondo la difesa, la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull'applicabilità delle nuove sanzioni sostitutive e avrebbe motivato in modo omesso, illogico e contraddittorio sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nella disciplina transitoria dell'art. 95 d.lgs. 150/2022, il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sulle sanzioni sostitutive solo se l'imputato ne faccia richiesta, richiesta che può essere formulata anche non con l'atto di appello ma comunque al più tardi nel corso dell'udienza di discussione; nel caso concreto tale presupposto non risultava verificato. Ha inoltre osservato che, in ogni caso, la Corte territoriale aveva già implicitamente escluso il beneficio valorizzando i plurimi precedenti dell'imputato e la sua accertata immeritevolezza. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 187, comma 8, cod. strada
norma incriminatrice/contestata che fonda la responsabilità per il reato oggetto delle sentenze di merito
art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen.
disposizione richiamata come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizi motivazionali
richiamato in relazione alla richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive nel giudizio di appello
norma sulle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, ritenuta applicabile solo nei limiti della disciplina transitoria e su richiesta dell'imputato
richiamato quale parametro per la valutazione della pena e della meritevolezza del beneficio
richiamato nella disciplina delle sanzioni sostitutive
richiamato nella disciplina delle sanzioni sostitutive
richiamato nella disciplina delle sanzioni sostitutive
norma transitoria della riforma Cartabia; secondo la Corte impone la richiesta dell'imputato per attivare la valutazione della sostituzione in appello
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
richiamato per chiarire che la richiesta può essere proposta anche con motivi nuovi, ma non solo in tale forma
criteri di commisurazione della pena utilizzati per valutare il giudizio prognostico sulla sostituzione
base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In tema di sanzioni sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia, il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità solo se l'imputato ne abbia formulato richiesta, non necessariamente nell'atto di impugnazione ma comunque entro l'udienza di discussione del gravame.
- La mancata richiesta dell'imputato nel termine processuale utile esonera la corte territoriale da un obbligo autonomo di valutazione della sostituzione della pena.
- Il diniego della sanzione sostitutiva può essere motivato anche sinteticamente quando sia fondato su elementi già apprezzati in sentenza, come i precedenti penali e l'immeritevolezza del beneficio desunta dagli indici di cui all'art. 133 c.p.
- Ai fini della concessione di una sanzione sostitutiva, il giudice può legittimamente valorizzare la pluralità dei precedenti e l'accentuata inclinazione a delinquere dell'imputato senza dover svolgere un'analisi più dettagliata, se la prognosi negativa risulta già adeguatamente giustificata.
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