Cassazione Penale, Sentenza n. 9595/2025 del 10/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 06/11/2024 che ha dichiarato inammissibile la detenzione domiciliare e ha respinto l'affidamento in prova al servizio sociale. Il motivo unico del ricorso è di natura procedurale: violazione di legge e vizio di motivazione per aver celebrato l'udienza nonostante il difensore di fiducia, avv. Giammarco Conca, avesse tempestivamente comunicato l'adesione all'astensione collettiva indetta dall'Unione delle Camere Penali per i giorni 4-6 novembre 2024 (mediante PEC inviata il 21/10/2024). Il difensore era legittimato ad astenersi avendo il cliente lo status di persona libera rispetto al titolo esecutivo; pertanto l'udienza camerale del 06/11/2024 avrebbe dovuto essere rinviata e non si sarebbe dovuto nominare un difensore di ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto provata la tempestiva comunicazione dell'adesione all'astensione (PEC del 21/10/2024) e ha affermato il principio secondo cui, nel procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza, l'adesione tempestiva del difensore all'astensione legittima il rinvio dell'udienza camerale; in tali ipotesi il tribunale non può nominare un sostituto ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. L'omesso rinvio, in presenza di dichiarazione regolare, determina la nullità assoluta dell'udienza ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. L'ordinanza impugnata è stata annullata e gli atti sono rinviati al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Norma sostanziale relativa al reato per il quale è stata inflitta la pena; citata nel dispositivo di merito ma non oggetto della decisione sul profilo procedurale.
Norma penale menzionata in relazione a misure cautelari pregresse dell'istante, rilevata dal Tribunale di sorveglianza nel valutare l'affidamento in prova; non decisiva per la questione procedurale del rinvio.
Richiamato per affermare che l'udienza era camerale e prevedeva la partecipazione necessaria del difensore; da ciò discende l'applicabilità della regola sul rinvio in caso di astensione legittima.
Richiama le norme sulla procedura camerale; utilizzato per collegare l'applicabilità dell'art. 666, comma 4, al procedimento davanti al tribunale di sorveglianza.
Prevede la possibilità di nominare un difensore d'ufficio per l'imputato non assistito; la Corte chiarisce che tale nomina non è consentita quando il difensore non è presente per legittima astensione tempestivamente comunicata.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
Fondamento della nullità per mancata assistenza dell'imputato; la Corte la qualifica assoluta quando l'udienza camerale richiede la partecipazione necessaria del difensore e la mancata concessione del rinvio deriva da adesione legittima all'astensione.
art. 3 del codice di autoregolamentazione degli avvocati
Stabilisce il termine e le modalità (es. comunicazione preventiva) per l'adesione all'astensione; la Corte ha ritenuto rispettati gli oneri (PEC inviata almeno due giorni prima).
Massime di principio
- Se il difensore aderisce legittimamente e tempestivamente a un'astensione collettiva (ad es. mediante PEC nei termini del codice di autoregolamentazione), il giudice deve rinviare l'udienza camerale: la mancata concessione del rinvio determina la nullità dell'udienza per mancata assistenza.
- La nomina di un difensore d'ufficio non è consentita quando l'assenza del difensore è dovuta a un legittimo esercizio del diritto di astensione comunicato nei termini: l'art. 97, comma 4, c.p.p. non può essere utilizzato per eludere il rinvio dovuto.
- L'adesione all'astensione comunicata tramite PEC è valida se inviata nei termini (di norma almeno due giorni prima), e il giudice ha l'onere di verificare la comunicazione; la mancata annotazione o valutazione della dichiarazione da parte del giudice integra motivo di annullamento.
- La nullità derivante da mancata assistenza è assoluta quando l'udienza richiede la partecipazione necessaria del difensore (es. udienza camerale), e può essere rilevata tempestivamente e d'ufficio in sede di legittimità.
- In situazioni analoghe la parte interessata deve conservare prova dell'invio e della ricezione della comunicazione (PEC, ricevuta di consegna) e tempestivamente eccepire l'illegittimità della prosecuzione dell'udienza per preservare il diritto alla nullità e ottenere il rinvio.
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