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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18174/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: (1) vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per omissione di considerazione delle conclusioni difensive presentate nei termini ai sensi dell'art. 23‑bis (problema legato all'inoltro a una PEC differente rispetto a quella prevista per le udienze); (2) violazione di legge nella qualificazione giuridica del fatto e nell'accertamento della recidiva biennale, sostenendo che la prova della recidiva non può derivare dalla sola contestazione amministrativa ma richiede la definitività dell'accertamento; (3) vizio della motivazione per mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p., per cui la norma sarebbe applicabile anche alla guida senza patente salvo la sussistenza di abitualità/serialità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e non autosufficiente, osservando che le conclusioni indicate come omesse erano state depositate su una PEC diversa da quella prevista dal provvedimento DIGSIA e che, in ogni caso, il deposito tardivo o su PEC non corretta può rendere inammissibile il motivo ove non dimostrata l'effettiva incidenza sul risultato. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha fondato la recidiva sui precedenti penali (certificato del casellario) che documentavano sette episodi di guida senza patente nel biennio, argomento decisivo che il ricorso non ha affrontato specificamente. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello ha motivato adeguatamente l'esclusione della causa di non punibilità per la sussistenza della condotta reiterata/abituale (più episodi della stessa natura nel biennio). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. (La condanna di merito: arresto di 2 mesi ed ammenda di €2.000,00, per il reato ex art. 116, co. 15, codice della strada, resta confermata.)

Norme richiamate

  • art. 116, co. 15, Codice della Strada

    Norma applicata per sanzionare la guida senza titolo abilitativo (mai conseguito). La recidiva nel biennio aggrava la fattispecie; in questo caso la Corte ha ritenuto provata la recidiva sulla base dei precedenti penali iscritti nel casellario.

  • art. 23‑bis, legge n. 176/2020 (convertendo il d.l. n. 137/2020)

    Riguarda i termini per il deposito delle conclusioni nel rito a trattazione scritta. La Corte ha richiamato la perentorietà e l'importanza procedurale dei termini e che la presentazione fuori termini o su indirizzo PEC non previsto può non essere presa in considerazione, salvo dimostrazione dell'effettiva incidenza sul diritto di difesa.

  • art. 165‑bis disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama la necessità che gli atti rilevanti siano inseriti nel fascicolo formato dalla cancelleria del giudice a quo; la mancata indicazione specifica degli atti che dimostrino l'avvenuto deposito rende generico il motivo che lamenta l'omesso esame di una richiesta.

  • provvedimento DIGSIA / d.I. 28/10/2020 n. 137 (art. 24, co. 4) e successive disposizioni sulla PEC

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude l'ammissione di atti o motivi nuovi trasmessi a caselle PEC diverse da quelle individuate dal provvedimento DIGSIA; l'uso di un indirizzo PEC diverso può comportare l'inammissibilità del deposito.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Prevede la causa di non punibilità per determinate fattispecie a condizione che non sussistano ostativi, tra cui la 'condotta reiterata' (comma 4). La Corte ha ritenuto che la nozione di condotta reiterata/serialità costituisca un elemento ostativo applicabile alla guida senza patente quando emergano più episodi della stessa natura (in concreto sette episodi nel biennio), escludendo così la causa di non punibilità.

Massime di principio

  • Procedura e termini: nei riti a trattazione scritta i termini per il deposito delle conclusioni sono perentori; attenersi rigorosamente agli indirizzi PEC indicati dal provvedimento DIGSIA/provvedimento ministeriale. La trasmissione a caselle diverse può comportare inammissibilità del motivo di gravame.
  • Prova del deposito: se si sostiene che atti o conclusioni non sono stati considerati, indicare espressamente gli atti e dimostrarne l'effettivo inserimento nel fascicolo (art. 165‑bis disp. att.). Motivi generici che non indicano gli atti sono inammissibili.
  • Recidiva (art. 116 c.d.s.): la recidiva nel biennio può essere provata mediante precedenti penali iscritti nel casellario; non è indispensabile limitarsi all'accertamento amministrativo se esistono precedenti penali specifici documentati.
  • Causa di non punibilità ex art. 131‑bis: non è applicabile quando sussiste condotta reiterata/abitualità. La serialità è elemento fattuale ostativo: più episodi della stessa indole nel periodo rilevante (anche se non tutti autonomamente definitivi sul piano amministrativo) possono escludere la causa.
  • Impugnazioni efficaci: nei gradi successivi non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni senza confrontarsi criticamente con le motivazioni del giudice di merito; occorre specificità e adeguata argomentazione rispetto ai punti decisivi su cui si fonda la decisione impugnata.

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