Cassazione Civile, Ordinanza n. 04512/2026 del 28/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La curatela fallimentare aveva convenuto tre società fiduciarie chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale, assumendo che avessero agevolato, omettendo controlli e segnalazioni, una serie di operazioni asseritamente distrattive e fiscalmente elusive realizzate nell'ambito del c.d. "Gruppo Deiulemar". Le operazioni indicate come presupposto della domanda riguardavano: la costituzione di una holding e il trasferimento delle partecipazioni della società di navigazione; la costituzione di una shipping e il conferimento della flotta navale; la successiva vendita delle partecipazioni della holding a una società lussemburghese. Il Tribunale di Torre Annunziata aveva accolto la domanda e dichiarato la propria competenza. Le società fiduciaria proponevano regolamento facoltativo di competenza ex art. 43 c.p.c., deducendo violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 168/2003 e sostenendo che la controversia, per connessione con cause relative al trasferimento di partecipazioni sociali e con azioni di responsabilità contro amministratori, dovesse essere devoluta alla sezione specializzata in materia di impresa, in alternativa a quella del tribunale ordinario adito; in subordine, rivendicavano la competenza delle sezioni specializzate di Napoli, Roma o Milano in ragione dei luoghi di operatività o delle sedi delle convenute.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i regolamenti di competenza, confermando la competenza del Tribunale di Torre Annunziata. Ha ritenuto infondata la tesi delle ricorrenti perché la connessione invocata era solo virtuale e non effettiva: per lo spostamento di competenza in favore della sezione specializzata d'impresa occorre la pendenza effettiva di almeno due domande e una connessione qualificata, non bastando che la domanda risarcitoria abbia come presupposto storico fatti che, in astratto, potrebbero collegarsi a materie societarie. La domanda della curatela era, infatti, una autonoma azione di responsabilità aquiliana contro terzi, e non una domanda rientrante direttamente nelle materie tipizzate dall'art. 3 d.lgs. n. 168/2003. La Corte ha anche ribadito che, ai fini della competenza, rileva il dato concreto della domanda proposta e non una lettura "sostanzialistica" o estensiva della controversia. È stata inoltre data atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente il regolamento facoltativo di competenza avverso la decisione del giudice sulla competenza.
la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa opera solo per controversie che rientrino effettivamente nelle materie tipizzate dalla norma; lo spostamento per connessione richiede una connessione qualificata tra domande effettivamente pendenti.
artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.
la connessione che giustifica lo spostamento di competenza è quella qualificata e presuppone la proposizione congiunta o comunque effettivamente pendente di domande connesse.
la nozione di connessione richiamata dal d.lgs. n. 168/2003 si colloca nel sistema generale della connessione processuale e presuppone l'effettiva pendenza di più cause.
art. 25, primo comma, Cost.
la determinazione della competenza incide sull'individuazione del giudice naturale e deve fondarsi sul dato concreto della domanda proposta.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Ai fini della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, non è sufficiente che la domanda risarcitoria abbia come antecedente di fatto vicende societarie o negoziali astrattamente riconducibili alle materie speciali: occorre che la domanda proposta rientri direttamente, e non solo in via mediata, tra quelle tipizzate dalla legge.
- Lo spostamento di competenza per connessione presuppone una connessione qualificata tra domande effettivamente pendenti; non basta una connessione meramente virtuale o potenziale con controversie che non siano state concretamente instaurate.
- Nel determinare la competenza il giudice deve guardare al petitum e alla causa petendi della domanda effettivamente proposta contro il convenuto, senza trasformare un accertamento incidentale sui fatti presupposti in criterio autonomo di attrazione della causa in una competenza speciale.
- L'interpretazione della disciplina sulla competenza delle sezioni specializzate non può essere estensiva oltre i casi espressamente previsti, perché ciò frustrerebbe la ratio della specializzazione e della celerità perseguita dal legislatore.
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