Cassazione Civile, Ordinanza n. 14742/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda un lavoratore che aveva agito nei confronti della società datrice chiedendo il riconoscimento di mansioni superiori e il conseguente superiore inquadramento contrattuale, con riferimento a diversi periodi temporali coperti da successione di contratti collettivi. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione ritenendo in parte la domanda inammissibile per violazione del ne bis in idem e del giudicato esterno formatosi su un precedente giudizio tra le stesse parti, e in parte infondata nel merito. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 39, 112, 115 c.p.c. e dell'art. 2907 c.c., sostenendo che il primo giudice avrebbe svolto un'istruttoria su una parte della domanda poi ritenuta inammissibile; 2) violazione degli artt. 39 c.p.c., 2908 e 2909 c.c., contestando l'operatività del giudicato esterno perché il precedente giudizio sarebbe stato diverso per causa petendi; 3) violazione degli artt. 39 c.p.c., 2908 e 2909 c.c., lamentando che il giudicato fosse stato esteso oltre il periodo coperto dalla precedente domanda; 4) omesso esame di fatti decisivi, individuati nelle deposizioni testimoniali che avrebbero confermato lo svolgimento di mansioni superiori.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità; infondati il secondo e il terzo motivo, confermando che il giudicato esterno copriva la domanda di inquadramento superiore proposta nel nuovo giudizio, in quanto riferita al medesimo petitum e alla medesima causa petendi già decisi con sentenza passata in giudicato, e rilevando inoltre una autonoma ratio decidendi di infondatezza nel merito non specificamente censurata; inammissibile il quarto motivo perché diretto a contestare gli accertamenti di fatto e la valutazione delle prove in presenza di doppia conforme, senza indicare le divergenze tra le due decisioni di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Vengono richiamati i vizi deducibili in cassazione; la Corte ribadisce che il motivo deve essere specifico e che il vizio ex n. 5 non è deducibile quando opera la preclusione della doppia conforme senza indicare la diversità delle basi fattuali delle due decisioni di merito.
È richiamato con riferimento alla formazione e all'opponibilità del giudicato tra le stesse parti e alla rilevanza del rapporto tra più giudizi aventi oggetto e causa petendi coincidenti.
È evocato dal ricorrente ma il motivo è ritenuto generico e quindi inammissibile.
È evocato dal ricorrente ma il motivo è ritenuto generico e quindi inammissibile.
È richiamato dal ricorrente nel primo motivo; la Corte non accoglie la censura per genericità.
È richiamato in relazione all'efficacia del giudicato e alla tutela costitutiva/rilevanza del decisum nei confronti delle parti.
È applicato come norma sulla vincolatività del giudicato sostanziale tra le parti, estesa alla medesima causa petendi già decisa con sentenza definitiva.
È richiamato per la preclusione alla deduzione del vizio motivazionale in caso di doppia conforme, salvo indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
È richiamato per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.
secondo comma, ult. parte
È menzionato per il procedimento camerale e la riserva della motivazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è formulato in modo generico, tautologico o privo della necessaria specificità rispetto al vizio denunciato.
- Il giudicato esterno preclude la riproposizione, tra le stesse parti, della medesima domanda quando coincidono petitum e causa petendi, anche se la nuova controversia è articolata con diversa scansione temporale, salvo che siano dedotti fatti nuovi e autonomi.
- Ai fini del giudicato, rileva l'intera causa petendi già esaminata e decisa con sentenza definitiva, non solo il segmento argomentativo formalmente prospettato in un singolo grado del precedente giudizio.
- La censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza di doppia conforme se non si indicano le diverse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello.
- Quando la sentenza di merito è sorretta da una ratio decidendi autonoma e non specificamente impugnata, il ricorso non può essere accolto anche se altre rationes vengono contestate.
Come è indicizzato
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