Cassazione Penale, Ordinanza n. 14632/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Torino aveva confermato la condanna di un imputato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa per la cessione di 6,31 grammi di hashish in cambio di euro 10, qualificata come fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, l'imputato deduceva: 1) vizio di legge e di motivazione sulla configurabilità della cessione di stupefacente, sostenendo che la Corte territoriale avesse valorizzato acriticamente l'annotazione di polizia giudiziaria, senza adeguato riscontro, evidenziando il fermo non contestuale, l'assenza di denaro addosso all'imputato, il mancato riconoscimento da parte dell'acquirente e la mancata prova della natura/principio attivo della sostanza; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sul diniego delle attenuanti generiche con bilanciamento sfavorevole rispetto alla recidiva, ritenendo la motivazione stereotipata e non congrua alla luce della modestia del fatto e delle condizioni socioeconomiche; 3) inosservanza dell'art. 545-bis c.p.p. per il mancato avviso circa la possibilità di sostituzione della pena detentiva, in particolare in relazione alla pena del lavoro di pubblica utilità, senza motivazione sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità; la motivazione della Corte di appello, saldata a quella del GUP, è stata giudicata logica e coerente, fondata sulle osservazioni dirette degli operanti e sulle dichiarazioni dell'acquirente, ritenute univoche nell'individuare l'imputato come autore della cessione. È stato inoltre rilevato che la doglianza sulla mancata prova della natura e del principio attivo non risultava dedotta in appello e non poteva quindi essere proposta per la prima volta in cassazione. Il secondo motivo è stato reputato inammissibile perché il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Corte territoriale aveva escluso la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata richiamando il divieto normativo e valorizzando un precedente specifico recente e ulteriori precedenti, con motivazione non manifestamente illogica. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, pur in astratto applicabile la sostituzione della pena, mancava il consenso espresso dell'imputato, personalmente o a mezzo di procura speciale, nel giudizio di appello. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
norma incriminatrice applicata per la cessione di hashish in quantità e corrispettivo contenuti, ricondotta al fatto di lieve entità
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
richiamato come parametro di ricorso per violazione di legge penale
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
richiamato come parametro di ricorso per vizio di motivazione
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova e l'accertamento della responsabilità
richiamato dalla Corte per escludere la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata in base al divieto normativo
richiamato per il regime della possibile sostituzione della pena detentiva, subordinata al consenso dell'imputato
richiamato per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
richiamato come base per l'aumento della sanzione ex art. 616 c.p.p. oltre il massimo
sentenza Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di vizi di violazione di legge o motivazione in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove: se la censura mira a una diversa lettura degli elementi istruttori, è inammissibile.
- La motivazione della sentenza di appello è sufficiente quando si salda a quella di primo grado e risulta logicamente coerente, specie se fonda l'affermazione di responsabilità su dichiarazioni convergenti e osservazioni dirette degli operanti.
- Le doglianze non dedotte con l'atto di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo questioni rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile solo se la motivazione sia manifestamente illogica o giuridicamente errata.
- La prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva non può essere affermata in modo automatico, ma richiede un apprezzamento concreto della gravità della recidiva e degli elementi positivi allegati dalla difesa.
- La possibilità di sostituzione della pena detentiva presuppone il consenso espresso dell'imputato, personalmente o mediante procura speciale, e la sua mancanza rende inammissibile la censura sul mancato avviso.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto alle spese processuali e può essere condannato al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quando non risulti assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14580/2026 del 22/04/2026
- ordinanza_penale · 22 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14589/2026 del 22/04/2026
- ordinanza_penale · 22 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14603/2026 del 22/04/2026
- ordinanza_penale · 22 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14607/2026 del 22/04/2026
- ordinanza_penale · 22 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14611/2026 del 22/04/2026
- ordinanza_penale · 22 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14612/2026 del 22/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →