Cassazione Penale, Sentenza n. 46233/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. che aveva applicato, oltre alla pena, la confisca di due telefoni cellulari e della somma di denaro (C 350). Il ricorrente ha denunciato inosservanza di legge e omessa/insufficiente motivazione in relazione agli artt. 240 c.p. e 445 c.p.p., chiedendo l'annullamento della confisca per mancanza di nesso pertinenziale/etiologico tra gli oggetti confiscati e l'illecito
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Ha confermato la legittimità della confisca del denaro (C 350) come provento della cessione di stupefacenti, richiamando l'art. 240 c.p. e l'art. 73 d.P.R. 309/90, stante il quadro probatorio sulle vendite di eroina. Ha invece annullato la confisca dei telefoni cellulari per motivazione insufficiente: la motivazione del giudice di merito era generica ("potendosi ritenere che la libera disponibilità di tali oggetti possa favorire l'imputato nell'eventuale reiterazione delle condotte criminose") e non spiegava il nesso eziologico né in che termini la disponibilità dei telefoni potesse incentivare la reiterazione. La sentenza è stata annullata limitatamente ai telefoni e rinviata al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio sul punto
Norme richiamate
Norma che disciplina la definizione del procedimento per accordo (patteggiamento) utilizzata dal giudice di merito per emettere la sentenza oggetto di impugnazione
Prevede la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato; interpretata come fondamento della confisca del denaro provento della cessione di stupefacenti
Richiama i criteri di motivazione della sentenza: la Corte ha ritenuto che la motivazione in ordine alla confisca dei telefoni fosse insufficiente ai sensi di tali obblighi
art. 73, commi 5 e 7-bis, d.P.R. 309/1990
Norme del testo unico stupefacenti che qualificano l'illecito e richiamano la disciplina sulla confisca del prodotto/profitti del reato; usate per legittimare la confisca del denaro
Riforma richiamata sulla confisca che ha reso ammissibile la censura sull’illegalità della confisca anche quando non concordata fra le parti
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 convertito in l. n. 176/2020
Norma procedurale che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta, come avvenuto nel caso
Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019, Savin, Rv. 279348 (giurisprudenza)
Giurisprudenza richiamata per affermare l'ammissibilità della censura relativa all'illegalità della confisca quando la confisca non è oggetto dell'accordo fra le parti
Massime di principio
- La confisca del denaro è legittima quando è dimostrabile che costituisce prodotto o profitto del reato (es. provento di cessione di stupefacenti): è sufficiente un collegamento probatorio tra il denaro e l'attività illecita
- Per la confisca facoltativa di beni strumentali o accessori (es. telefoni) il giudice deve fornire una motivazione specifica: indicare il nesso eziologico tra il bene e l'illecito e spiegare in che termini la disponibilità del bene può favorire la reiterazione criminosa; formule generiche sono insufficienti e determinano annullamento
- Se la confisca non è stata parte dell'accordo di definizione (art. 444 c.p.p.), resta sindacabile in Cassazione e soggetta a scrutinio sul piano della legittimità e della motivazione
- In caso di motivazione insufficiente la Corte di Cassazione può annullare solo la parte del provvedimento carente e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame limitato al punto censurato
- In situazioni simili la difesa dovrebbe prospettare l'assenza di prova del nesso tra il bene e l'attività criminosa e richiedere al giudice una motivazione circostanziata circa l'uso della cosa per commettere o facilitare reati; il PM può invece puntare a dimostrare l'utilizzo diretto o indiretto del bene nell'attività delittuosa
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