Cassazione Civile, Sentenza n. 3225/2021 del 10/02/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di due sentenze della Commissione tributaria regionale che hanno rigettato i reclami avverso avvisi di accertamento/liquidazione ICI per vari periodi d'imposta (2005-2009). Questioni principali: validità della notifica degli atti (anche per inesatta notificazione collettiva/impersonale agli eredi), applicabilità della sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c., sussistenza del diritto all'agevolazione per terreni agricoli ai sensi del d.lgs. n. 504/1992 (art. 9) e collegata qualificazione di coltivatore diretto/imprenditore agricolo, effetto del pensionamento del de cuius sulla spettanza dell'agevolazione, e presunto giudicato formatosi in altro giudizio (C.T.P. Foggia n. 176/13) che avrebbe dichiarato la nullità delle notifiche
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili diversi motivi per difetto di autosufficienza e per novità delle censure non trattate in appello. Sui profili di merito esaminati, la Corte ha confermato che: la notifica contestata è stata in ogni caso sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (raggiungimento dello scopo); gli avvisi di accertamento erano sufficientemente motivati; l'agevolazione per terreni agricoli richiede il possesso da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale e la diretta conduzione del fondo, requisiti non dimostrati o incompatibili con la qualità di pensionato/cancellazione dagli elenchi, con conseguente esclusione dell'agevolazione. Il controricorso è stato ritenuto valido e le spese di Cassazione sono state poste a carico della ricorrente (liquidate in euro 1.200,00 oltre spese generali e oneri, con richiamo all'ulteriore contributo unificato ex DPR 115/2002 art.13 c.1-quater).
Norme richiamate
art. 156, art. 112, art. 115, art. 132 c.2 n.4, art. 140, art. 160, art. 324, art. 360, art. 366
art. 156 c.p.c.: la nullità della notificazione può essere sanata quando l'atto raggiunge lo scopo; la Corte ha ritenuto applicabile la sanatoria alla notifica impugnata. Le norme processuali citate sono state valutate in riferimento all'adeguatezza della motivazione, all'omessa pronuncia e ai requisiti di ammissibilità del ricorso (autosufficienza, divieto di novità in Cassazione, corretta notifica degli atti processuali).
Decreto legislativo n. 504/1992
art. 9, art. 2 c.1 lett. b)
Le agevolazioni per terreni agricoli spettano se ricorrono i presupposti indicati (possesso da parte di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale e diretta conduzione); la Corte ha ritenuto che tali requisiti non risultavano provati o erano incompatibili con lo status di pensionato del de cuius.
Decreto legislativo n. 446/1997
L'iscrizione negli elenchi previsti dall'art. 58 è idonea a provare il possesso e l'attività a titolo principale, ma non esonera dalla prova della diretta conduzione del fondo; la Corte ha richiamato questa distinzione per escludere l'agevolazione se manca la prova della conduzione diretta.
Richiamati in relazione alle dedotte questioni probatorie e agli effetti delle notifiche e dei termini (p.es. prescrizione/decadenza). La Corte ha valutato che tali profili non erano stati adeguatamente dedotti o provati nei gradi precedenti.
Costituzione della Repubblica Italiana
Riferimento al diritto al giusto processo e ai principi di motivazione e parità di armi; la Corte ha ritenuto che non sussistessero violazioni tali da incidere sul diritto di difesa, anche perché la motivazione degli atti imposti era giudicata sufficiente.
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'imposizione da parte della ricorrente di un ulteriore importo pari al contributo dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere autosufficienti: va riportato il contenuto integrale degli atti e delle motivazioni contestate; l'omissione di parti essenziali può determinare l'inammissibilità.
- Non sono ammesse in Cassazione censure nuove rispetto a quelle effettivamente dedotte e trattate nei gradi di merito; chi propone nuove questioni di fatto ha l'onere di dimostrare che furono già dedotte e in quale atto.
- La nullità della notificazione può essere sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c. quando l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo; la semplice irregolarità formale non sempre impedisce l'efficacia dell'atto impositivo.
- Per ottenere agevolazioni tributarie per terreni agricoli occorre provare non solo l'iscrizione negli elenchi (coltivatore diretto/imprenditore agricolo) ma anche la diretta conduzione del fondo; lo status di pensionato o la cancellazione dagli elenchi possono escludere il beneficio.
- Se si deduce l'esistenza di un giudicato formatosi in altro giudizio, occorre allegare e trascrivere gli atti o la sentenza che dimostrano il giudicato; senza ciò la deduzione non è efficace.
- Le notifiche successive devono seguire le regole formali (ad es. PEC ove indicata): tuttavia, anche notifiche formalmente viziate possono essere considerate valide se raggiungono il loro scopo e risultano efficaci nella pratica.
- Le spese e gli oneri in Cassazione possono gravare pesantemente sul ricorrente soccombente, inclusi contributi unificati aggiuntivi previsti dalla normativa.
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