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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3231/2021 del 10/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia tributaria relativa all'avviso di accertamento per il 2005 con rideterminazione del reddito ai fini IRES, IVA e IRAP; l'Amministrazione aveva ritenuto che la società avesse occultato parte dei corrispettivi di vendita di unità immobiliari, basandosi su un confronto con i valori OMI e su presunte incongruità (prezzi maggiori per unità di minore superficie). La contribuente contestava l'erronea tipologia e ubicazione degli immobili (villini vs "appartamenti", Mentana vs Comune di Roma), l'uso improprio dei valori OMI, la mancata considerazione della perizia asseverata prodotta e l'errata utilizzazione degli studi di settore come fondamento dell'accertamento

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi del ricorso: la sentenza della Commissione tributaria regionale era carente di una motivazione sufficiente e chiara (motivatione apparente) e aveva mutato il petitum/causa petendi senza fornire adeguata, logica e verificabile spiegazione del passaggio argomentativo. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame dell'appello; ha inoltre disposto la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in tema di esigenze di motivazione delle decisioni tributarie: la sentenza di merito deve contenere una motivazione compiuta, specifica e non equivoca, pena la nullità ai fini del ricorso per cassazione

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Ground di cassazione invocato per nullità della motivazione; la Corte ha ritenuto sussistente il vizio per "motivazione apparente" e per mutamento ingiustificato del petitum/causa petendi

  • art. 366, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Richiami formali sulle modalità di confezionamento dei motivi di cassazione (dovere di chiarezza e sinteticità); la Corte ha osservato come il ricorso fosse vicino ai limiti di ammissibilità ma lo abbia comunque ritenuto esaminabile

  • art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427

    Norme richiamate dalla contribuente nel censurare l'uso degli studi di settore e delle presunzioni; la Corte ha ricordato che gli studi di settore forniscono indicazioni da rapportare alla concreta situazione del contribuente e non possono supplire a una motivazione che colleghe fatti ed elementi probatori

  • art. 10 L. 8 maggio 1992, n. 146

    Richiamata insieme ad altre norme nel quadro delle censure sulla metodologia probatoria; la decisione sottolinea che ogni indicazione presuntiva deve essere ancorata a fatti obiettivamente riscontrabili

  • art. 2697 c.c.

    Richiama il principio dell'onere della prova: la Corte ricorda che il contribuente deve provare l'esistenza dei fatti posti a base della sua difesa per ribaltare l'onere probatorio

  • Legge comunitaria 7 luglio 2009, n. 88

    Riferimento alla perdita della "presunzione legale" di corrispondenza tra prezzo di compravendita e valore OMI: i valori OMI non sono più prova legale e devono essere corroborati da ulteriori elementi probatori

  • art. 58 d.lgs. 546/1992

    Norma sul regime probatorio e sull'ammissione di documenti in sede d'appello; la Corte censura la qualificazione della perizia asseverata come "prova" e ricorda che perizie tecniche possono avere natura di documentazione tecnica difensiva ammissibile

  • art. 39 DPR 29 settembre 1973, n. 600

    Norma che disciplina gli accertamenti sintetico-analitici e le "gravi incongruenze" tra ricavi dichiarati e quelli desumibili; la Corte evidenzia che lo scostamento può integrare un’indicazione ma va motivato mediante fatti e riscontri

  • art. 111 Cost. e art. 6 CEDU

    Richiamati come parametro costituzionale e convenzionale che impone un "minimo costituzionale" di motivazione e di ragionevolezza del procedimento per garantire il giusto processo

Massime di principio

  • La decisione di merito deve contenere una motivazione concreta e verificabile: il giudice d'appello non può limitarsi ad enunciare conclusioni o aderire alla decisione di primo grado senza spiegare il percorso logico-giuridico che giustifica la conferma o la modifica
  • Non è ammissibile che il giudice cambi il fondamento dell'accertamento (es. da accertamento analitico-induttivo basato su OMI a valutazione fondata sugli studi di settore) senza affrontare e confutare puntualmente le argomentazioni difensive della parte
  • I valori OMI, dopo la L. comunitaria n. 88/2009, non godono più di una presunzione legale di normalità: vanno utilizzati solo come elemento probatorio che richiede ulteriori riscontri oggettivi e motivati
  • Gli studi di settore forniscono un'indicazione che deve essere rapportata agli elementi concreti prodotti dal contribuente; lo scostamento dagli studi non può essere l'unico e sprovvisto di spiegazione elemento capace, da solo, a fondare un accertamento senza adeguata motivazione
  • Perizie tecniche e perizie asseverate prodotte in appello possono essere valutate come documenti tecnico-difensivi; il giudice deve motivare adeguatamente l'eventuale inammissibilità o il rifiuto di assumerne il contenuto
  • In fase di impugnazione in Cassazione, i motivi devono essere formulati con chiarezza e sinteticità secondo gli artt. 366 e 369 c.p.c.; l'eccessiva prolissità o la mancata selezione dei profili rilevanti può esporre il ricorso a censura di inammissibilità
  • Il contribuente ha l'onere di provare i fatti che intende opporre agli elementi presuntivi dell'Amministrazione; tuttavia l'Amministrazione e il giudice devono collegare esplicitamente gli elementi probatori al risultato impositivo

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