Cassazione Civile, Sentenza n. 3231/2021 del 10/02/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia tributaria relativa all'avviso di accertamento per il 2005 con rideterminazione del reddito ai fini IRES, IVA e IRAP; l'Amministrazione aveva ritenuto che la società avesse occultato parte dei corrispettivi di vendita di unità immobiliari, basandosi su un confronto con i valori OMI e su presunte incongruità (prezzi maggiori per unità di minore superficie). La contribuente contestava l'erronea tipologia e ubicazione degli immobili (villini vs "appartamenti", Mentana vs Comune di Roma), l'uso improprio dei valori OMI, la mancata considerazione della perizia asseverata prodotta e l'errata utilizzazione degli studi di settore come fondamento dell'accertamento
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi del ricorso: la sentenza della Commissione tributaria regionale era carente di una motivazione sufficiente e chiara (motivatione apparente) e aveva mutato il petitum/causa petendi senza fornire adeguata, logica e verificabile spiegazione del passaggio argomentativo. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame dell'appello; ha inoltre disposto la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in tema di esigenze di motivazione delle decisioni tributarie: la sentenza di merito deve contenere una motivazione compiuta, specifica e non equivoca, pena la nullità ai fini del ricorso per cassazione
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Ground di cassazione invocato per nullità della motivazione; la Corte ha ritenuto sussistente il vizio per "motivazione apparente" e per mutamento ingiustificato del petitum/causa petendi
art. 366, nn. 3 e 4 c.p.c.
Richiami formali sulle modalità di confezionamento dei motivi di cassazione (dovere di chiarezza e sinteticità); la Corte ha osservato come il ricorso fosse vicino ai limiti di ammissibilità ma lo abbia comunque ritenuto esaminabile
art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427
Norme richiamate dalla contribuente nel censurare l'uso degli studi di settore e delle presunzioni; la Corte ha ricordato che gli studi di settore forniscono indicazioni da rapportare alla concreta situazione del contribuente e non possono supplire a una motivazione che colleghe fatti ed elementi probatori
art. 10 L. 8 maggio 1992, n. 146
Richiamata insieme ad altre norme nel quadro delle censure sulla metodologia probatoria; la decisione sottolinea che ogni indicazione presuntiva deve essere ancorata a fatti obiettivamente riscontrabili
art. 2697 c.c.
Richiama il principio dell'onere della prova: la Corte ricorda che il contribuente deve provare l'esistenza dei fatti posti a base della sua difesa per ribaltare l'onere probatorio
Legge comunitaria 7 luglio 2009, n. 88
Riferimento alla perdita della "presunzione legale" di corrispondenza tra prezzo di compravendita e valore OMI: i valori OMI non sono più prova legale e devono essere corroborati da ulteriori elementi probatori
art. 58 d.lgs. 546/1992
Norma sul regime probatorio e sull'ammissione di documenti in sede d'appello; la Corte censura la qualificazione della perizia asseverata come "prova" e ricorda che perizie tecniche possono avere natura di documentazione tecnica difensiva ammissibile
art. 39 DPR 29 settembre 1973, n. 600
Norma che disciplina gli accertamenti sintetico-analitici e le "gravi incongruenze" tra ricavi dichiarati e quelli desumibili; la Corte evidenzia che lo scostamento può integrare un’indicazione ma va motivato mediante fatti e riscontri
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Richiamati come parametro costituzionale e convenzionale che impone un "minimo costituzionale" di motivazione e di ragionevolezza del procedimento per garantire il giusto processo
Massime di principio
- La decisione di merito deve contenere una motivazione concreta e verificabile: il giudice d'appello non può limitarsi ad enunciare conclusioni o aderire alla decisione di primo grado senza spiegare il percorso logico-giuridico che giustifica la conferma o la modifica
- Non è ammissibile che il giudice cambi il fondamento dell'accertamento (es. da accertamento analitico-induttivo basato su OMI a valutazione fondata sugli studi di settore) senza affrontare e confutare puntualmente le argomentazioni difensive della parte
- I valori OMI, dopo la L. comunitaria n. 88/2009, non godono più di una presunzione legale di normalità: vanno utilizzati solo come elemento probatorio che richiede ulteriori riscontri oggettivi e motivati
- Gli studi di settore forniscono un'indicazione che deve essere rapportata agli elementi concreti prodotti dal contribuente; lo scostamento dagli studi non può essere l'unico e sprovvisto di spiegazione elemento capace, da solo, a fondare un accertamento senza adeguata motivazione
- Perizie tecniche e perizie asseverate prodotte in appello possono essere valutate come documenti tecnico-difensivi; il giudice deve motivare adeguatamente l'eventuale inammissibilità o il rifiuto di assumerne il contenuto
- In fase di impugnazione in Cassazione, i motivi devono essere formulati con chiarezza e sinteticità secondo gli artt. 366 e 369 c.p.c.; l'eccessiva prolissità o la mancata selezione dei profili rilevanti può esporre il ricorso a censura di inammissibilità
- Il contribuente ha l'onere di provare i fatti che intende opporre agli elementi presuntivi dell'Amministrazione; tuttavia l'Amministrazione e il giudice devono collegare esplicitamente gli elementi probatori al risultato impositivo
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