Cassazione Civile, Sentenza n. 3229/2021 del 10/02/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa alla determinazione della plusvalenza Irpef derivante dalla cessione, nell'anno d'imposta 2003, di un terreno a vocazione edificatoria. Nell'atto di vendita il corrispettivo dichiarato era di €30.000,00; l'Ufficio, in sede di rettifica dell'imposta di registro nei confronti degli acquirenti, aveva fatto valere un valore definito con adesione di €82.450,00 e aveva utilizzato tale valore per determinare la plusvalenza a carico della venditrice. La contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado; in appello la Commissione regionale ha riconosciuto soltanto la plusvalenza nei limiti del corrispettivo indicato nell'atto, ritenendo che non fosse ammessa la meccanica trasposizione del valore determinato ai fini dell'imposta di registro all'accertamento delle imposte sui redditi senza ulteriori elementi. L'Agenzia ha impugnato la sentenza di appello sostenendo che il valore accertato/definito ai fini dell'imposta di registro legittima l'accertamento presuntivo della plusvalenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto applicabile l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015 (interpretazione autentica) che esclude la possibilità di procedere ad accertamenti induttivi delle plusvalenze relative a cessioni immobiliari sulla sola base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro (anche se definito con adesione). Per accertare un maggior corrispettivo ai fini delle imposte sui redditi l'Ufficio deve individuare ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti; in mancanza la plusvalenza non può essere determinata in misura superiore a quanto dichiarato nell'atto. Sono state compensate integralmente le spese di lite tra le parti.
Norme richiamate
art. 5, comma 3, d.lgs. 22 settembre 2015, n. 147
«Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5 bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347»
Interpretazione autentica e retroattiva che esclude la possibilità di fondare un accertamento induttivo delle imposte sui redditi esclusivamente sul valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro (inclusa la definizione con adesione). Occorrono ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti.
art. 81, comma 1, lett. b) (ora art. 67, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
Norma richiamata dall'Amministrazione in relazione alla tassazione delle plusvalenze; la Corte ha però escluso che la sua applicazione autorizzi l'Ufficio ad adottare meccanicamente il valore emerso in sede di registrazione senza ulteriori elementi probatori.
art. 51, commi 1, 2 e 4, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (registro)
Norme del D.P.R. sulle imposte di registro richiamate per la determinazione del valore ai fini catastali/registro; la Corte sottolinea la diversa natura e meccanismo delle imposte di registro rispetto alle imposte sui redditi, con conseguente non automatica trasposizione dei valori.
artt. 2727, 2729, 2697 c.c.; art. 115 cod. proc. civ.; art. 360 c.p.c.
Riferimenti alle norme sul mezzo e sullo svolgimento della prova e sulle impugnazioni; interpretate in senso da richiedere che l'Ufficio fornisca elementi probatori validi (indizi gravi, precisi e concordanti) per fondare l'accertamento induttivo, mentre il contribuente incombe della prova contraria solo se l'Amministrazione ha fornito adeguati indizi.
d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (definizione con adesione)
La definizione del valore con adesione (cioè la determinazione accettata dalle parti in sede di definizione per adesione) rientra nel concetto di 'definito' richiamato dall'art. 5 co.3 del d.lgs. 147/2015, e dunque anch'essa non è, di per sé, sufficiente a legittimare l'accertamento induttivo delle imposte sui redditi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma richiamata in relazione all'esenzione o riduzioni di spese per le amministrazioni pubbliche; la Corte osserva che per la parte soccombente rappresentata dall'Avvocatura dello Stato non si applica la predetta disposizione nel caso specifico.
Massime di principio
- Il valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro (anche se definito con adesione) non è da solo idoneo ad autorizzare un accertamento induttivo delle imposte sui redditi; non è ammessa una trasposizione automatica tra le due sedi impositive.
- Per accertare una plusvalenza diversa da quella risultante dall'atto di compravendita l'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi probatori, ossia indizi gravi, precisi e concordanti a sostegno del maggior corrispettivo.
- Se l'Ufficio produce tali indizi, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria; se l'Ufficio non produce indizi sufficienti, il giudice deve limitare l'accertamento al valore dichiarato nell'atto.
- La norma di interpretazione autentica (art. 5, co.3 d.lgs. 147/2015) si applica con efficacia retroattiva e ha determinato un mutamento di orientamento giurisprudenziale: le decisioni successive devono rispettare il principio dell'integrazione probatoria.
- In fase di valutazione giudiziale va riconosciuta la diversa natura e finalità delle imposte (registro vs. imposte sui redditi), evitando meccanismi automatici di replica del valore determinato per altri tributi.
- In caso di mutamento normativo intervenuto durante il giudizio, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese processuali per giustificati motivi.
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