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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3227/2021 del 10/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di cartelle esattoriali Ici per gli anni 1997-1999. La ricorrente contestava la validità delle notifiche e la mancata produzione degli atti prodromici in originale (relate di notifica), deducendo nullità delle notifiche e illegittimità per omessa notifica degli atti prodromici; sosteneva inoltre inesattezza dell'indirizzo indicato nelle relate e omissione di pronuncia sulla non debenza dell'imposta per talune annualità. Nei gradi di merito la CTP accolse parzialmente per l'anno 1999 per lo sgravio concesso, la CTR respinse l'appello in parte confermando l'obbligo per la contribuente di pagare importo residuo e ritenne conformi le copie delle relate agli originali sulla base di elementi presuntivi (identità sottoscrizioni, corrispondenza numeri identificativi, impugnazione di un avviso). In cassazione la ricorrente articolava quattro motivi: omissione dell'ordine di esibizione degli originali (violazione art.22 d.lgs. 546/92), motivazione apparente sull'asserita conformità delle copie, errata valutazione delle presunzioni e violazione art.2729 c.c. in ordine all'indirizzo, e omessa pronuncia sulla non debenza dell'imposta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sull'omessa esibizione degli originali perché, pur essendo la produzione dell'originale normalmente onere della parte che disconosce la copia, il disconoscimento della ricorrente è risultato tardivo ma non eccepito dall'amministrazione in sede di gravame così da permettere l'esame della questione; inoltre il giudice d'appello può accertare la conformità delle copie agli originali anche mediante elementi presuntivi e altri mezzi di prova (corrispondenza delle sottoscrizioni, numeri identificativi e impugnazione di uno degli avvisi). Quanto all'indirizzo errato, la Corte ha richiamato la presunzione di regolarità della notifica effettuata presso la sede a persona qualificatasi addetta alla ricezione (art.145 c.p.c.) e ha ritenuto che la contribuente non abbia fornito prova sufficiente per superare tale presunzione. La Corte ha inoltre ricordato che la contestazione della cartella di pagamento può riguardare solo i vizi propri della cartella se gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati e non tempestivamente impugnati; pertanto non è stata accolta la richiesta di estendere lo sgravio riconosciuto per il 1999 alle altre annualità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, la ricorrente condannata alle spese e tenuta al pagamento di eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22

    comma 5 (richiama l'obbligo di esibizione degli originali in caso di contestazione)

    Il giudice tributario può ordinare l'esibizione degli originali degli atti contestati; tuttavia la mancata esibizione non preclude che il giudice accerti la conformità della copia all'originale anche mediante altri elementi di prova e presunzioni, specie se il disconoscimento è tardivo o non specifico

  • codice civile, art. 2719

    Il disconoscimento della conformità della copia all'originale richiede dichiarazione formale, chiara e specifica; però tale disconoscimento non impedisce al giudice di accertare la conformità anche con mezzi presuntivi e altre prove

  • codice di procedura civile, artt. 214 e 215

    Indicano la procedura per il disconoscimento delle scritture e la necessità di tempestività e specificità nel disconoscimento; la Corte richiama tali regole come parametro di correttezza procedurale

  • codice di procedura civile, art. 145

    La notifica fatta presso la sede legale a persona che si qualifica 'addetta alla sede' si presume valida e sufficiente; per superare la presunzione la parte deve provare che il consegnatario non era addetto alla sede

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    Ogni atto impugnabile può essere gravato solo per i propri vizi, salvo gli atti presupposti non notificati; quindi la cartella non può essere impugnata con vizi inerenti agli avvisi se questi ultimi sono stati regolarmente notificati e non tempestivamente opposti

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 comma 3 (sostituito)

    richiamato insieme all'art. 12, comma 2, legge n. 448/2001 e al D.Lgs. n.156/2015

    Il giudice tributario ha potestà di decidere incidentalmente questioni decisive e il processo può essere sospeso per la querela di falso; pertanto la parte che contesta la veridicità di una relata dovrebbe proporre querela di falso per ottenere l'esibizione degli originali nel procedimento penale o davanti all'autorità competente

  • d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13

    Prevede l'ulteriore contributo unificato nelle ipotesi indicate; la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente

  • codice di procedura civile, art. 384

    Il controllo di legittimità investe la corretta interpretazione delle norme e consente la revisione della motivazione di diritto; la Corte lo richiama per specificare i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto

Massime di principio

  • Se si contesta la conformità di una copia fotostatica o della relata di notifica, il disconoscimento deve essere tempestivo, specifico e formale; in mancanza la copia si considera riconosciuta e il giudice può utilizzarla come prova
  • Anche quando la copia è disconosciuta, il giudice può accertare la conformità 'aliunde' utilizzando presunzioni e altri elementi di prova (es. identità delle sottoscrizioni, numeri identificativi, impugnazioni precedenti): pertanto non è sufficiente una contestazione generica
  • La notifica presso la sede legale consegnata a persona che si qualifica 'addetta alla sede' si presume valida; per superare questa presunzione è necessario provare che il consegnatario non aveva alcun incarico per ricevere notifiche
  • La parte che intende contestare formalmente l'autenticità di un atto pubblico ricevuto per raccomandata con avviso di ricevimento deve proporre querela di falso per ottenere la prova dell'originale o la sospensione del processo per la relativa decisione
  • In materia tributaria la cartella di pagamento può essere impugnata solo per i vizi propri della cartella quando gli atti prodromici siano stati regolarmente notificati e non tempestivamente impugnati; censure relative agli avvisi già notificati e non opposti restano precluse
  • Quando si riceve una notifica contestabile, è importante contestarne la validità in modo tempestivo e specifico nel primo grado di giudizio e, se necessario, proporre querela di falso per ottenere gli originali e sospendere il processo

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