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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3226/2021 del 10/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia tributaria relativa a più avvisi di accertamento ICI (annualità 2005-2009) su terreni e fabbricati di proprietà della società agricola. La società aveva inizialmente dichiarato la riduzione/esenzione ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 504/1992; in seguito aveva presentato domanda/ ”autocertificazione” di variazione catastale (art. 7, comma 2-bis d.l. 70/2011) per ottenere la classificazione in categorie rurali (A/6 o D/10) con efficacia retroattiva. Il Comune eccepiva l'illegittimità della qualificazione rurale, la mancata annotazione catastale e la non spettanza dell'agevolazione alle società semplici, nonché la rilevanza di successive dichiarazioni ICI.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo e terzo e quinto motivo, ma ha accolto il secondo e il quarto motivo del Comune. In sintesi: la sentenza della CTR è stata cassata in parte e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione. Sul punto della variazione catastale ex art. 7, comma 2-bis d.l. 70/2011, la Corte ha stabilito che la mera presentazione/autocertificazione non è sufficiente per determinare la variazione retroattiva nei cinque anni: è necessaria la conclusione del procedimento con l'annotazione negli atti catastali. Inoltre la Corte ha ritenuto necessario accertare se la società possieda la qualifica di imprenditore agricolo (IAP) ai fini dell'applicabilità della riduzione/exenzione di cui all'art. 9 d.lgs. n. 504/1992, alla luce delle modifiche introdotte dai d.lgs. n. 228/2001 e n. 99/2004. Di conseguenza la causa è rimessa alla CTR per verificare (i) l'effettiva annotazione catastale e l'efficacia retroattiva della procedura amministrativa e (ii) la sussistenza della qualifica di imprenditore agricolo in capo alla società.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 504/1992 (art. 9)

    Riconosce la riduzione/esenzione ICI per fabbricati rurali; la Corte ha ritenuto che tale agevolazione può essere riconosciuta anche a società agricole di persone se sussistono i requisiti soggettivi derivanti dalle successive norme (d.lgs. 228/2001 e d.lgs. 99/2004) che consentono alla società di qualificarsi come imprenditore agricolo professionale (IAP).

  • d.l. n. 70/2011 (art. 7, comma 2-bis)

    La disciplina che prevede la procedura di variazione catastale e la possibilità di retroattività fino a cinque anni non attribuisce effetto automatico alla mera autocertificazione: la Corte richiede la verificazione della conclusione del procedimento con l'annotazione negli atti catastali per riconoscere l'effetto retroattivo.

  • d.l. 207/2008 (art. 23, comma 1-bis)

    Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.

    Norma interpretativa che ha escluso dalla nozione di "fabbricato" ai fini ICI le unità immobiliari con requisiti di ruralità; rafforza la decisività della classificazione catastale (A/6 o D/10) per escludere l'imposizione. Tale norma mantiene efficacia retroattiva per i periodi anteriori alla sua abrogazione.

  • d.l. n. 201/2011 (art. 13, comma 14) / L. n. 214/2011

    La disposizione che ha abrogato il comma 1-bis dell'art. 23 (interpretazione autentica) decorre dal 1° gennaio 2012; pertanto gli effetti dell'interpretazione previa permangono per i fatti anteriori a tale data (la Corte ha rilevato che la notifica e l'impugnazione risalgono a epoca anteriore al 2012).

  • d.l. n. 557/1993 (art. 9)

    Definisce i requisiti di ruralità; la loro rilevanza ai fini fiscali è collegata alla classificazione catastale e alle successive modifiche normative che hanno ampliato il concetto di costruzioni strumentali agricole.

  • d.lgs. n. 228/2001 e d.lgs. n. 99/2004

    Hanno inciso sul requisito soggettivo per l'accesso alle agevolazioni agricole: consentono che società agricole possano godere di agevolazioni (anche tributarie) se rispettano condizioni statutarie e di qualificazione dei soci/amministratori (es. presenza di IAP), come richiamato dalla Corte.

  • D.M. 26/7/2012

    Atto regolamentare di attuazione della procedura prevista dal d.l. 70/2011; la Corte lo richiama per confermare che la normativa e la giurisprudenza escludono l'automaticità del riconoscimento della ruralità tramite sola autocertificazione.

Massime di principio

  • La classificazione catastale (categorie A/6 o D/10) è decisiva per escludere l'assoggettamento a ICI: se un immobile è già iscritto in categoria rurale, l'ente impositore non può rimettere in discussione la ruralità senza impugnare l'atto di classamento.
  • La mera presentazione o autocertificazione per la variazione catastale ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis d.l. 70/2011 non produce automaticamente gli effetti retroattivi; è necessaria la conclusione del procedimento con l'annotazione negli atti catastali per riconoscere la variazione e la retroattività quinquennale.
  • Le agevolazioni previste dall'art. 9 d.lgs. n. 504/1992 possono essere riconosciute anche a società agricole di persone, ma solo se la società possiede i requisiti soggettivi (es. oggetto sociale, presenza di soci/amministratori qualificati come IAP) conformemente alle modifiche normative (d.lgs. 228/2001 e d.lgs. 99/2004); tale circostanza va accertata nel merito.
  • Le norme interpretative (es. art. 23 d.l. 207/2008) hanno efficacia retroattiva fino alla data della loro abrogazione (1° gennaio 2012 nel caso esaminato): per fatti anteriori a tale data continuano a valere i relativi effetti interpretativi.
  • Nelle controversie ICI esiste una pregiudizialità rispetto al classamento catastale: per opporsi all'effetto della rendita catastale è necessario impugnare il provvedimento di classamento presso l'ente competente; il Comune non può sostituirsi all'Agenzia del Territorio senza agire specificamente sul classamento.

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