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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11194/2024 del 26/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (attori)

La controversia

La lite nasce da una pluralità di atti di vendita e donazione, stipulati in relazione a porzioni di un edificio, a un’area esterna e a un lastrico solare in Comune di Montalto Uffugo, su un terreno identificato catastalmente. Gli odierni controricorrenti avevano ottenuto in primo e secondo grado la declaratoria di nullità e/o non opponibilità di tali atti; la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione dei venditori/acquirenti ricorrenti, ritenendo che il disponente avesse trasferito beni che erano condominiali o comunque non suoi, e che alcuni box-garage fossero pertinenze delle unità abitative già trasferite. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 1117 c.c., sostenendo che non vi fosse un condominio e che il terreno residuo e il lastrico solare non fossero beni condominiali; 2) violazione degli artt. 817 e 818 c.c., contestando la qualificazione dei box-garage come pertinenze delle unità abitative trasferite; 3) violazione dell'art. 1479 c.c., invocando la tutela dell'acquirente a titolo oneroso e in buona fede, la rilevanza della trascrizione e il ruolo del notaio. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché, sotto la veste della violazione di legge, miravano in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e, quanto al terzo motivo, non si confrontavano con la ratio decidendi: il disponente aveva venduto beni di cui non era proprietario o comunque non legittimato a disporre, sicché l'atto era inefficace verso i titolari effettivi e la trascrizione non poteva sanare il difetto di legittimazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso l'efficacia opponibile degli atti di disposizione compiuti da un soggetto privo di legittimazione a vendere, ritenendo inconferenti le censure sulla trascrizione, sull'annullamento e sui doveri del notaio. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese di legittimità e, poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con condanna al pagamento di somme in favore della controparte e della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1117 c.c.

    La censura non poteva risolversi in una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella svolta dal giudice di merito; la norma non è stata ritenuta mal interpretata, ma solo invocata a fronte di un accertamento fattuale non condiviso dai ricorrenti.

  • artt. 817 e 818 c.c.

    La qualificazione di alcuni beni come pertinenze è stata ritenuta insindacabile in cassazione quando la doglianza mira solo a contrapporre una diversa lettura dei fatti.

  • art. 1479 c.c.

    La tutela dell'acquirente non opera quando il venditore ha disposto di beni altrui o non propri: in tal caso il contratto è inefficace verso il titolare effettivo e la trascrizione non sana il difetto di legittimazione a vendere.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La procedura accelerata e la decisione conforme alla proposta consentono la partecipazione del magistrato che ha formulato la proposta al collegio decidente; la disciplina riformata è applicabile anche ai giudizi pendenti nei limiti indicati dalla Corte.

  • art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Non sussiste incompatibilità del consigliere che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, poiché tale proposta non ha natura decisoria.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato per escludere una situazione di incompatibilità del consigliere-proponente.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    In caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte può applicare la condanna per responsabilità aggravata, con pagamento di una somma alla controparte e di una ulteriore somma alla cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge non è sufficiente se, in realtà, la censura tende solo a ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La denuncia di violazione degli artt. 1117, 817 e 818 c.c. è inammissibile quando non contesta un errore nell'interpretazione della norma o nella sussunzione, ma soltanto la ricostruzione concreta della proprietà, del condominio o della pertinenzialità.
  • L'acquisto da soggetto privo di legittimazione a disporre è inefficace nei confronti del titolare effettivo del diritto: l'atto non produce effetto traslativo e non è sanato dalla trascrizione.
  • Le argomentazioni sulla buona fede dell'acquirente, sull'annullabilità del contratto e sugli obblighi del notaio sono inconferenti se il punto decisivo è il difetto originario di legittimazione del venditore e tale tema non è stato trattato nel merito.
  • Quando la Corte decide in conformità alla proposta resa nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., può applicare le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpostazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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