Cassazione Civile, Ordinanza n. 39683/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all'anno 2009, fondato sull'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, sull'omessa istituzione dei registri contabili e sull'omesso versamento delle imposte. La pretesa era stata indirizzata agli ex-soci di una società a responsabilità limitata estinta per cancellazione dal registro delle imprese. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dei soci ritenendo che, poiché il debito tributario accertato nei confronti della società non era definitivo e il bilancio finale di liquidazione non evidenziava attività sociali, l'Ufficio dovesse provare la certezza della pretesa tributaria e la distribuzione di maggiori utili tra i soci. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 2495, comma 2, c.c. e 36 del D.P.R. 602/1973, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che era erroneo porre a suo carico la prova della definitività del credito e della distribuzione ai soci, e che la cancellazione della società non imponeva di dimostrare l'occultamento delle attività sociali per agire verso gli ex-soci.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il presupposto su cui si era basata la decisione di merito. Ha chiarito che, in caso di cancellazione di società di capitali, l'Amministrazione finanziaria può agire nei confronti degli ex-soci nei limiti delle somme da essi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ma che, quando la controversia si inserisce nel diverso schema delle società di capitali a ristretta base partecipativa e dell'accertamento di utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota degli utili ai soci, salvo prova contraria. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
regola la responsabilità dei soci della società cancellata, nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione; l'azione del creditore può essere proposta in via sussidiaria nei loro confronti, ma i presupposti concreti della responsabilità dipendono dal tipo di fattispecie considerata.
art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
richiamato come base normativa dell'azione dell'Erario verso gli ex-soci e il liquidatore, in combinazione con l'art. 2495 c.c.
richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte esclude che, nella fattispecie esaminata, spettasse all'Ufficio provare l'occultamento delle attività sociali oltre i presupposti propri del recupero nei confronti dei soci.
richiamato in tema di presunzioni; la Corte valorizza la presunzione di attribuzione pro quota degli utili non contabilizzati nelle società a ristretta base sociale.
richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ammette la presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati, salvo prova contraria.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per escludere l'inammissibilità del ricorso, ritenendo sufficiente l'esposizione sommaria dei fatti di causa.
richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- In caso di cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, l'Amministrazione finanziaria può agire nei confronti degli ex-soci nei limiti di quanto da essi riscosso in sede di liquidazione, ma deve essere chiara la fattispecie concretamente invocata e il relativo criterio di imputazione della responsabilità.
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili non contabilizzati consente di presumere la distribuzione pro quota ai soci, salvo che questi dimostrino che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti.
- La mancanza di riparto nel bilancio finale di liquidazione non esclude, di per sé, l'interesse dell'Erario ad agire per ottenere un titolo nei confronti dei soci, poiché l'interesse ad agire va valutato in chiave dinamica e non sulla sola situazione statica degli atti.
- Ai fini del recupero tributario verso gli ex-soci non è necessario che l'Ufficio provi l'occultamento delle attività sociali quando la pretesa si fonda sulla presunzione di attribuzione degli utili nelle società a base ristretta.
- L'assenza di definitività dell'accertamento o la mancata evidenza di attività nel bilancio di liquidazione non sono, da sole, elementi idonei a escludere la legittimazione dell'Amministrazione a coltivare la pretesa verso i soci.
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