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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28331/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia nasce dall'azione revocatoria ordinaria proposta da un istituto di credito nei confronti di due debitori fideiussori e della società acquirente di alcuni loro immobili. I debitori, dopo aver prestato fideiussioni a garanzia di un'esposizione bancaria della società debitrice principale, avevano dapprima promesso di vendere e poi venduto con atto definitivo due unità immobiliari, costituenti gli unici cespiti immobiliari del loro patrimonio. La banca sosteneva che tali atti fossero nulli per simulazione assoluta oppure inefficaci verso di essa ex art. 2901 c.c. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello, invece, aveva accolto l'impugnazione del creditore, dichiarando inefficace il trasferimento nei confronti della banca e del successore a titolo particolare del credito. In cassazione la società acquirente ha proposto ricorso principale con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2901, 2727, 2728 e 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe applicato erroneamente la disciplina dell'azione revocatoria, confondendo la prova della consapevolezza del pregiudizio e richiedendo presunzioni non corrette; con il secondo ha dedotto la lesione della tutela della buona fede del terzo prevista dall'art. 2901, comma 4, c.c., ma poi ha rinunciato espressamente al motivo nella memoria. I debitori hanno proposto ricorso incidentale, sostanzialmente sovrapponibile al primo motivo del ricorso principale, contestando l'accertamento dei presupposti soggettivi e oggettivi della revocatoria. La Suprema Corte ha ritenuto corretta la sentenza di merito: ha affermato che, poiché l'atto dispositivo era successivo al sorgere del credito, era sufficiente la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e, per gli atti a titolo oneroso, anche del terzo acquirente; tale consapevolezza e l'eventus damni potevano essere provati per presunzioni, e nel caso concreto la corte territoriale aveva logicamente valorizzato il fatto che i debitori avessero alienato gli unici immobili di loro proprietà, senza dimostrare l'esistenza di un residuo patrimoniale idoneo a soddisfare il credito. Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse a seguito di rinuncia. Entrambi i ricorsi sono stati quindi rigettati.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva dichiarato inefficace, nei confronti del creditore e del suo successore a titolo particolare, l'atto pubblico di compravendita del 28 luglio 2010 ai sensi dell'art. 2901 c.c. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte territoriale aveva correttamente applicato i principi sulla revocatoria ordinaria di atto successivo al sorgere del credito, valorizzando presunzioni gravi, precise e concordanti circa eventus damni e scientia damni in capo a debitore e terzo acquirente. Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, essendo intervenuta rinuncia espressa. Le spese tra ricorrente principale e ricorrenti incidentali sono state compensate; la ricorrente principale e i ricorrenti incidentali sono stati condannati in solido a rifondere le spese alla controricorrente. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Per l'azione revocatoria ordinaria, quando l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, occorrono l'eventus damni e la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore; per gli atti a titolo oneroso è richiesta anche la consapevolezza del terzo. La prova può essere data per presunzioni.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono utilizzabili per desumere i presupposti soggettivi e oggettivi della revocatoria.

  • art. 2728 c.c.

    La disciplina dell'onere probatorio per presunzioni è richiamata a sostegno della possibilità di inferire i fatti costitutivi della revocatoria da indizi.

  • art. 2697 c.c.

    La parte convenuta in revocatoria, una volta dimostrato che l'atto è successivo al credito e che esso è pregiudizievole, deve provare che il patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare il creditore.

  • art. 111, comma 3, c.p.c.

    Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire nel giudizio di cassazione e fare proprie le difese del dante causa.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La rinuncia espressa a un motivo di ricorso comporta l'inammissibilità del motivo per difetto di interesse.

  • art. 1716 c.c.

    In presenza di più difensori con procura e senza espressa previsione di esercizio congiunto, ciascun mandatario può compiere validamente l'atto processuale.

  • art. 2901, comma 4, c.c.

    È richiamata la regola secondo cui l'inefficacia dell'atto revocato non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002

    Sono posti a carico delle parti soccombenti gli ulteriori importi a titolo di contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • In tema di azione revocatoria ordinaria, se l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, il creditore deve provare l'eventus damni e la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore; negli atti a titolo oneroso, analoga consapevolezza deve sussistere anche nel terzo acquirente.
  • La prova della scientia damni e dell'eventus damni può essere fornita mediante presunzioni semplici, la cui valutazione è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata.
  • Quando il debitore aliena gli unici beni immobili di cui è proprietario, può legittimamente presumersi il pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale del creditore, salvo che il debitore dimostri l'esistenza di un residuo patrimoniale capiente.
  • Una volta allegata e provata la anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo e il carattere pregiudizievole dell'atto, incombe sul debitore la prova della capienza del patrimonio residuo a soddisfare ampiamente le ragioni creditorie.
  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia espressa a un motivo determina la sopravvenuta carenza di interesse e la sua declaratoria di inammissibilità.
  • Il ricorso per cassazione è validamente sottoscritto anche da uno soltanto dei difensori muniti di procura, se la procura non richiede espressamente l'azione congiunta.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

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