Cassazione Civile, Ordinanza n. 07855/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di euro 20.203,20, importo relativo a una fattura emessa da una società fornitrice e poi ceduto a un intermediario bancario. La società ingiunta ha opposto il decreto sostenendo: che il credito non esisteva, poiché la fattura era stata annullata con nota di credito emessa pochi giorni dopo; che non vi era stata valida accettazione della cessione né regolare prova della sua comunicazione; e che mancavano i presupposti per l'ingiunzione. In appello la debitrice ha chiesto la revoca del decreto, l'accertamento dell'inesistenza del credito e la nullità della cessione. La corte territoriale ha accolto l'appello, revocando il decreto e dichiarando che la somma non era dovuta, ritenendo che il rapporto obbligatorio non fosse sorto per errata fatturazione. La successiva cessionaria del credito ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c. e dell'art. 1265 c.c., assumendo che la nota di credito fosse successiva all'accettazione o comunque alla conoscenza della cessione, e quindi inefficace verso il cessionario; 2) omesso esame circa la mancata contestazione della ricezione via fax della comunicazione di cessione; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 1988 e 2697 c.c., sostenendo che la documentazione sottoscritta dalla debitrice integrasse una ricognizione di debito idonea a esonerare il cessionario dalla prova del rapporto fondamentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non attingessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la corte d'appello non aveva fondato la decisione su un fatto estintivo sopravvenuto del credito dopo la cessione, ma sulla sua originaria inesistenza, affermando che il rapporto obbligatorio non era sorto per errata fatturazione. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito: inoltre, la promessa o ricognizione di pagamento ex art. 1988 c.c. non vale se il rapporto fondamentale risulta giudizialmente insorto, valido ed esistente, mentre nella specie è stata accertata l'insussistenza del credito. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Invocato dalla ricorrente in relazione al principio di non contestazione e alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi.
Richiamato per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ha osservato che in cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio sotto veste di violazione di legge.
Censurato in rapporto al principio di non contestazione; la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di attinenza alla decisione impugnata.
Richiamato dalla ricorrente sul regime delle eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cessionario; la Corte ha escluso la pertinenza del richiamo perché la decisione d'appello si fondava sull'inesistenza originaria del credito.
La promessa o ricognizione di pagamento ha solo l'effetto di dispensare dalla prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria; se il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto, l'effetto è privo di rilievo.
Richiamato per il riparto dell'onere probatorio; la Corte ha ribadito che la presunzione derivante dalla ricognizione non opera quando sia accertata l'inesistenza del credito.
Citato nei passaggi di merito sulla prova scritta necessaria per l'ingiunzione; non è stato oggetto della decisione di legittimità.
Richiamato per una richiesta istruttoria di esibizione formulata dalla parte resistente nel giudizio di merito.
Richiamato per l'intervento nel giudizio di appello del successore a titolo particolare.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per i motivi di violazione e falsa applicazione di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché volte a ottenere una nuova valutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma invocata per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha escluso l'attinenza della doglianza alla ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Usato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Citata per la modifica introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- In cassazione, il motivo è inammissibile quando non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, anche se denuncia formalmente violazioni di legge o omesso esame di fatti.
- La cessione del credito non rende utili le doglianze relative a fatti estintivi sopravvenuti quando il giudice di merito abbia invece accertato l'originaria inesistenza del credito ceduto.
- La ricognizione o promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. dispensa il creditore dalla prova del rapporto fondamentale solo in via presuntiva e solo finché non sia accertata l'inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto stesso.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e degli esiti istruttori.
- L'accertamento dell'assenza del rapporto obbligatorio esclude l'efficacia sostanziale della ricognizione di debito e impedisce di porre a carico del debitore l'obbligo di pagamento sulla sola base della dichiarazione unilaterale.
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