Cassazione Civile, Ordinanza n. 09966/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di apertura di credito in conto corrente intrattenuti da una società e da un correntista con una banca, con fideiussioni rilasciate da più soggetti. In primo grado e in appello era stata accertata la nullità di alcune clausole relative a interessi, capitalizzazione trimestrale, commissioni e spese di tenuta conto, con conseguente ricalcolo del saldo e condanna della banca alla ripetizione di quanto indebitamente percepito. La Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva respinto il ricorso principale del correntista/erede e l'incidentale della banca. Con il presente ricorso per revocazione, proposto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., i ricorrenti deducono due errori di fatto: primo, la Cassazione avrebbe supposto erroneamente l'esistenza di una clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori, mentre il contratto prevedeva la chiusura annuale dei rapporti dare-avere; secondo, avrebbe erroneamente ritenuto non provato che la Corte d'appello avesse omesso di escludere dal saldo le spese di tenuta conto, nonostante la nullità della relativa clausola e l'uso dei criteri del CTU.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Ritiene che le doglianze non integrino veri errori di fatto revocatori, ma contestino la valutazione giuridica e l'apprezzamento delle risultanze processuali compiuti nella precedente ordinanza di legittimità. In particolare, quanto alla capitalizzazione, la decisione impugnata non avrebbe affermato un fatto inesistente, bensì ribadito che la nullità della clausola di anatocismo trimestrale, per violazione dell'art. 1283 c.c., si estende agli interessi a debito e a credito quando la clausola li preveda, senza distinzione di periodicità. Quanto alle spese di tenuta conto, la censura attacca una valutazione di autosufficienza e di ricostruzione degli atti, non un errore percettivo immediatamente rilevabile. Le spese seguono la soccombenza e viene posto a carico dei ricorrenti anche l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
la revocazione della sentenza di Cassazione è ammessa solo per errore di fatto, non per contestare apprezzamenti o valutazioni giuridiche
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale è oggi limitato all'omesso esame di un fatto decisivo, non alla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione
il divieto di anatocismo opera senza distinguere tra interessi a debito e interessi a credito del cliente, ove sia prevista capitalizzazione trimestrale
richiamato come parametro di censura sul modo di valutare le risultanze istruttorie
richiamato come parametro di censura sul libero apprezzamento delle prove
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistendo l'inammissibilità del ricorso, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- L'errore revocatorio della sentenza di Cassazione presuppone una falsa percezione di un fatto processuale o extraprocessuale che risulti in modo immediato dagli atti; non è configurabile quando la doglianza mira a rimettere in discussione l'interpretazione delle prove o la valutazione giuridica già compiuta.
- Il rimedio della revocazione non può essere utilizzato per contestare, sotto la veste dell'errore di fatto, un'argomentazione di diritto della Corte di cassazione, neppure se la parte ritenga errata la lettura del contratto o della documentazione processuale.
- La nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi in un rapporto bancario regolato in conto corrente, per violazione del divieto di anatocismo, opera indifferentemente per interessi a debito e a credito del cliente quando la clausola li assoggetti alla medesima capitalizzazione.
- L'eccezione di difetto di autosufficienza in cassazione non è superabile in sede di revocazione, poiché la contestazione dell'idoneità del ricorso originario o della ricostruzione degli atti integra un giudizio, non un errore percettivo immediatamente verificabile.
- Ai fini della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., l'errore di fatto deve essere assoluto, oggettivamente rilevabile e non richiedere attività interpretative o induttive; se occorrono valutazioni ulteriori, la censura esula dal rimedio revocatorio.
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