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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14552/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha confermato integralmente la decisione di merito: ha ritenuto corretta la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore, ha escluso la responsabilità della subappaltatrice nei confronti dell'appaltatore, ha confermato la regolazione delle spese operata in appello e ha disposto la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto avente ad oggetto la verniciatura di 37.100 banchi scolastici. La committente agiva per far dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore e ottenere il risarcimento dei danni, lamentando la mancata tempestiva esecuzione della fornitura e il mancato completamento dell'opera. L'appaltatore, costituendosi, chiedeva a sua volta la risoluzione del contratto per asseriti gravi ritardi nella consegna del materiale grezzo da parte della committente, con condanna al risarcimento del danno e al pagamento di quanto dovuto per le lavorazioni eseguite. Interveniva anche la subappaltatrice, chiedendo la risoluzione del subappalto e il pagamento del corrispettivo, mentre l'appaltatore formulava nei suoi confronti domanda riconvenzionale. Il Tribunale accoglieva in parte la domanda della committente, dichiarava risolto il contratto per inadempimento dell'appaltatore e riconosceva in favore di quest'ultimo il pagamento di lire 38.000.000. La Corte d'appello rigettava l'appello principale, accoglieva solo in parte quello incidentale della committente per dare atto del pagamento già avvenuto, e rigettava la domanda dell'appaltatore contro la subappaltatrice. In cassazione l'appaltatore articolava cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla risoluzione per inadempimento, sulla gravità dell'inadempimento e sull'eccezione di inadempimento, sostenendo che l'inadempimento non fosse grave e che la domanda della committente fosse strumentale a estrometterlo dal contratto; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per omesso esame della propria domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento della committente; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115, 116 e 246 c.p.c., contestando la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto storico relativo ai ritardi della committente e ai rapporti con la subappaltatrice; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese di lite, assumendo che non vi fosse soccombenza tale da giustificare la nuova regolazione; 5) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente in relazione al rigetto della domanda contro la subappaltatrice. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che la valutazione della gravità dell'inadempimento e della responsabilità contrattuale fosse rimessa al giudice di merito e non fosse sindacabile nei limiti dedotti; ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché l'accoglimento della domanda principale implicava il rigetto della domanda contrapposta; ha dichiarato inammissibili i motivi sul vizio di motivazione e sul preteso omesso esame dei fatti per il limite della "doppia conforme" e per mancata indicazione di fatti storici decisivi; ha ritenuto infondato il motivo sulle spese, poiché la riforma della sentenza di primo grado imponeva la nuova regolazione secondo soccombenza complessiva; ha infine rigettato anche la censura sulla subappaltatrice, rilevando che la motivazione della Corte d'appello non era apparente e che il ricorrente non aveva indicato fatti decisivi trascurati.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato come norma sulla risoluzione per inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive; la sua applicazione resta affidata alla valutazione di merito sulla ricorrenza dell'inadempimento rilevante.

  • art. 1455 c.c.

    La gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione è questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 1457 c.c.

    Censurato dal ricorrente in relazione al termine per l'adempimento, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di eccezione di inadempimento; la Corte ribadisce che nei contratti sinallagmatici la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario.

  • art. 2722 c.c.

    Il divieto riguarda i patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento; non impedisce la prova testimoniale dei fatti relativi alla volontà di non dare corso al contratto e alle ragioni di tale scelta.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è violazione quando il giudice accoglie la domanda principale e, in modo anche implicito, rigetta quella contrapposta incompatibile.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite officiosamente fuori dai poteri consentiti; non basta contestare la diversa valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a regola diversa; non è denunciabile il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla motivazione, ma la Corte ha escluso il vizio di carenza motivazionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione deve consentire di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; non è sufficiente lamentare una mera insufficienza motivazionale dopo la riforma del 2012.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alle eccezioni già formulate nella fase istruttoria di merito.

  • art. 246 c.p.c.

    Il richiamo è stato ritenuto generico e non assistito da una specifica argomentazione sulla pretesa incompatibilità del testimone.

  • art. 91 c.p.c.

    La soccombenza impedisce solo di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; la riforma della sentenza giustifica una nuova liquidazione secondo l'esito globale del giudizio.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in tema di spese; la Corte ha ritenuto corretta la regolazione secondo soccombenza complessiva.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Nell'ipotesi di doppia conforme il ricorso per cassazione è inammissibile quanto al motivo ex art. 360, n. 5, se non sono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è sindacabile solo nei limiti rigorosi previsti dalla giurisprudenza di legittimità; in presenza di doppia conforme la censura è inammissibile se non si indicano le divergenze tra le due decisioni.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non consente il sindacato sulla semplice insufficienza della motivazione, ma solo sulle anomalie motivazionali estreme o sull'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, la valutazione circa la gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione ex art. 1455 c.c. è una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e, in cassazione, non può essere sostituita con una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando il rigetto della domanda principale comporta, per incompatibilità logica e giuridica, il rigetto implicito della domanda contrapposta fondata sul medesimo rapporto.
  • Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: la critica alla ricostruzione dei fatti è ammissibile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c..
  • Dopo la riforma del 2012, il vizio di motivazione è configurabile soltanto in presenza di anomalie estreme della motivazione o dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mera insufficienza o non condivisibilità dell'argomentazione.
  • In caso di 'doppia conforme', il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, oppure abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge; non è censurabile il semplice dissenso sulla ponderazione delle prove.
  • Nel giudizio di appello che riformi la sentenza di primo grado, il giudice deve procedere a una nuova regolazione delle spese dell'intero processo secondo il criterio della soccombenza complessiva.
  • Il divieto di prova testimoniale sui patti aggiunti o contrari ex art. 2722 c.c. non impedisce di provare per testimoni fatti diversi, quali la volontà di una parte di non dare esecuzione al contratto o le circostanze che ne hanno determinato l'inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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