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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31543/2026 del 18/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di un cittadino straniero a mesi otto di reclusione per essersi reintrodotto in Italia prima della scadenza del divieto imposto con decreto di espulsione. Secondo la sentenza di merito, l'imputato non aveva alcuna autorizzazione al rientro e il preteso motivo del viaggio, cioè il deposito in Questura di documentazione per ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, non valeva a escludere il dolo, anche perché il soggetto era già in Italia da mesi, come desunto dalla notifica di un precedente atto amministrativo. La difesa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) insussistenza dell'elemento soggettivo, perché il rientro sarebbe stato finalizzato al ricongiungimento familiare con una cittadina dell'Unione europea e la Corte di appello avrebbe illegittimamente presunto la volontà di violare il divieto di reingresso; 2) omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, valorizzando la spontaneità della presentazione in Questura e la consegna del passaporto; 3) omessa concessione delle attenuanti generiche e, conseguentemente, delle pene sostitutive, per la collaborazione e l'assenza di ulteriori condotte offensive; 4) omessa concessione della sospensione condizionale della pena, ritenuta non adeguatamente motivata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati o privi di specificità, perché sostanzialmente riproduttivi delle doglianze già dedotte in appello e non confrontati criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, ha osservato che la Corte di appello aveva escluso il difetto di dolo sulla base di dati fattuali concreti, tra cui la presenza dell'imputato in Italia già da molti mesi prima della presentazione in Questura; aveva escluso la particolare tenuità del fatto per la breve distanza temporale dall'espulsione e per la pericolosità del soggetto; aveva negato le attenuanti generiche e la sostituzione della pena valorizzando la gravità del fatto e la personalità negativa; e aveva correttamente escluso la sospensione condizionale, anche perché non specificamente richiesta in appello e comunque incompatibile con il giudizio negativo sulla personalità. Conseguenza della inammissibilità sono state la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998

    Norma incriminatrice della condotta di rientro in Italia in violazione del divieto conseguente al decreto di espulsione.

  • art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998

    La sentenza di merito richiama questa base dell'espulsione pericolosità sociale, elemento valorizzato per escludere sia la tenuità del fatto sia la concreta possibilità di ottenere il permesso invocato dalla difesa.

  • art. 4, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato per affermare l'ostatività al rilascio del permesso di soggiorno in ragione della pregressa espulsione per pericolosità sociale.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa per la vicinanza temporale tra espulsione e reingresso e per la pericolosità dell'imputato.

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa per la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego per mancanza di richiesta specifica in appello e per il giudizio negativo sulla personalità.

  • art. 133 cod. pen.

    Parametro implicito richiamato per giustificare il diniego dei benefici, in ragione della pericolosità e della gravità del fatto.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    L'inammissibilità è ricondotta al difetto di specificità del ricorso, che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, poiché manca la necessaria correlazione critica tra censure e ratio decidendi.
  • La deduzione di insussistenza del dolo non è idonea se la motivazione di merito fonda l'elemento soggettivo su circostanze fattuali concrete e non contestate che rendono implausibile la versione difensiva del rientro lecito o meramente funzionale a un adempimento amministrativo.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando la breve distanza temporale dall'espulsione, la pericolosità del soggetto e la complessiva gravità concreta della condotta.
  • Le attenuanti generiche e i benefici di legge possono essere negati quando la sentenza valorizzi elementi negativi di personalità e di gravità del fatto; il ricorrente deve confrontarsi con tali specifiche ragioni e indicare concreti elementi favorevoli.
  • La sospensione condizionale della pena non deve essere concessa d'ufficio in appello se non è stata specificamente richiesta con indicazione di elementi fattuali idonei a fondare la prognosi favorevole; il diniego può risultare anche implicitamente dalla motivazione resa sugli altri punti.
  • In presenza di una motivazione di doppia conforme, il giudice di legittimità può ritenere sufficiente il richiamo alla motivazione di primo grado per colmare il diniego di benefici sanzionatori, quando la sentenza d'appello vi si riporti espressamente o implicitamente.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento dell'immigrazione clandestinaImpugnazioniCause di non punibilitàElemento soggettivoPena e commisurazione
RamiImmigrazioneProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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