Cassazione Penale, Sentenza n. 37496/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Morabito ha chiesto la revocazione della confisca di prevenzione disposta con decreto irrevocabile del 30/06/2022 deducendo che, sopravvenuta la sentenza penale di assoluzione (sentenza d'appello irrevocabile del 07/11/2023), venivano meno i presupposti di pericolosita' e la confisca applicata ai beni acquistati tra il 2007 e il 2009; ha inoltre contestato la mancata valutazione di una memoria difensiva depositata il 27/02/2025. Dudulska ha proposto due censure: (1) violazione di norme processuali perché non le sarebbe stato consentito al proprio difensore (avv. Santoro) di discutere l'istanza in udienza per presunta inefficacia della procura speciale a suo favore; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione di elementi (accertamenti della Guardia di Finanza, consulenza di parte, accertamento ispettivo del 30/07/2009) che dimostrerebbero la compatibilita' della sua capacita' reddituale con i beni e la non riconducibilita' dei beni al marito Morabito.
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Morabito il motivo e' stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte di cassazione ha confermato che la revocazione ex art.28 d.lgs. 159/2011 richiede che il giudicato penale escluda "in modo assoluto" i presupposti della confisca; la sentenza assolutoria non ha soddisfatto tale criterio perché nel giudizio penale sono rimasti fatti storici e indizi (gestione di fatto delle societa', contributi dichiarativi) utilizzabili nel procedimento di prevenzione. La censura sulla mancata valutazione della memoria del 27/02/2025 e' stata ritenuta infondata perché gli argomenti ivi esposti sono stati implicitamente esaminati e respinti. Per Dudulska il ricorso e' stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione: la procura speciale a favore dell'avv. Santoro era successiva a quella, tempestivamente depositata in cancelleria, conferita all'avv. Minniti e non risultava revocata con atto formale; la mancanza di valida procura speciale per il terzo interessato non puo' essere sanata ex art.182 c.p.c. nel procedimento di prevenzione, sicche' l'impugnazione proposta dal difensore privo di procura speciale e' inammissibile. Entrambi i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali per questo grado.
Norme richiamate
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 28, comma 1, lett. b)
escludano "in modo assoluto" l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca
La revocazione della confisca per sentenza penale sopravvenuta e' ammessa solo se il giudicato penale esclude in modo assoluto i presupposti su cui si fonda la confisca; un'assoluzione penale di per se' non basta se persistono fatti storici o indizi rilevanti per il giudizio di prevenzione.
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 4, lett. b)
Riguarda la nozione di pericolosita' generica: la confisca puo' colpire beni acquisiti nel periodo cronologicamente collegato alla manifestazione della pericolosita', e il giudizio di pericolosita' e' autonomo rispetto al processo penale.
Codice di procedura penale, art. 611, commi 1-bis e 1-ter
Previsione relativa al rito della trattazione orale in presenza; qui la Corte ha ritenuto non necessaria la revoca dell'ammissione al rito orale, ritenendo che la trattazione in presenza assicurasse maggiori garanzie.
Codice di procedura penale, art. 100 (procura speciale)
La procura speciale e' necessaria per compiere atti processuali specifici a nome del terzo interessato; deve essere depositata per far acquisire data certa e rendere efficace il potere di rappresentanza.
Codice di procedura civile, art. 182, comma 2
Nel procedimento di prevenzione l'assenza della procura speciale non puo' essere sanata mediante concessione di termine ex art.182 c.p.c.: la mancata procura speciale comporta l'inammissibilita' dell'impugnazione.
Codice penale / procedura penale, art. 125, comma 3; art. 630; art. 601 comma 2
Norme di riferimento richiamate in relazione ai vizi processuali denunciati (nullita' e iter dell'istruttoria/impugnazioni); la Corte le usa per valutare la corretta legittimazione e la fondatezza dei motivi.
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 70
Riferimento alla riabilitazione: la citata riabilitazione non e' per se' sufficiente a cancellare, nel giudizio di prevenzione, elementi storici o indizi utili alla valutazione della pericolosita'.
Massime di principio
- La revocazione di una confisca di prevenzione sulla base di una sentenza penale sopravvenuta e' ammissibile solo se il giudicato penale esclude "in modo assoluto" i presupposti della confisca; una semplice assoluzione non e' automaticamente sufficiente.
- Il giudizio di prevenzione e' autonomo rispetto al processo penale: elementi processuali inidonei a convicere il giudice penale (es. per inutilizzabilita' di prove o diverso standard probatorio) possono comunque mantenere rilevanza indiziaria nel procedimento di prevenzione.
- La relazione cronologica tra la manifestazione della pericolosita' e l'acquisizione dei beni e' cruciale: sono aggredibili con confisca in via di prevenzione soprattutto i beni acquistati nel periodo collegato alla pericolosita'.
- Il terzo interessato nel procedimento di prevenzione puo' stare in giudizio solo tramite un difensore munito di procura speciale ai sensi dell'art.100 c.p.p.; la procura speciale deve essere depositata e resa conoscibile all'autorita' giudiziaria per essere efficace.
- La procura speciale successiva a un precedente deposito non subentra automaticamente: occorre espressa revoca formale della procura antecedente per evitare conflitti di legittimazione.
- La mancanza di valida procura speciale comporta inammissibilita' dell'impugnazione nel procedimento di prevenzione e non puo' essere sanata con i rimedi civilistici (art.182 c.p.c.).
- Chi propone istanza di revocazione per confisca deve documentare fatti sopravvenuti concreti e idonei ad escludere senza dubbio i presupposti della misura, altrimenti il motivo sara' qualificato manifestamente infondato.
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