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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37304/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato il decesso dell'imputato e dichiarato che il reato è estinto per morte dell'imputato. Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Decisione resa in data 24/10/2025.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso proposto avverso la sentenza dell'11/02/2025 della Corte d'Appello di Catania. Il motivo determinante nel procedimento di legittimità è che, nelle more del procedimento, è intervenuto il decesso dell'imputato (documentato dal certificato di morte negli atti), con conseguente estinzione del reato ai sensi dell'art. 150 cod. pen.

Norme richiamate

  • art. 150 cod. pen.

    La morte dell'imputato estingue il reato; una volta accertata la morte, il giudice deve considerare il reato estinto e non può proseguire con decisioni sul merito.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Preclude ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito quando il procedimento si estingue per cause sopravvenute (qui la morte), giustificando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790

    Richiamata a supporto del principio secondo cui, accertata la morte dell'imputato, il reato si estingue e la Corte non può pronunciare sul merito ma deve annullare senza rinvio.

Massime di principio

  • La morte dell'imputato durante il procedimento penale comporta l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 150 c.p.; il giudice deve verificarne l'effettiva sopravvenuta mediante certificato di morte negli atti.
  • Accertata l'estinzione del reato per morte, la Corte deve annullare la sentenza impugnata senza rinvio e non può pronunciarsi sul merito (proibizione di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.).
  • L'annullamento per estinzione del reato non equivale a una assoluzione nel merito: tratta la fine del procedimento per causa sopravvenuta e non una valutazione di innocenza dell'imputato.
  • In casi analoghi è necessario controllare tempi e documentazione (data del decesso rispetto agli atti processuali, presenza del certificato) perché la dichiarazione di estinzione richiede prova formale della morte.
  • Eventuali effetti civili o azioni risarcitorie possono seguire regole diverse e non sono automaticamente estinti dalla morte dell'imputato; bisogna valutare separatamente la disciplina civile o eventuali responsabilità eredità/azionisti.

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