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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37328/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello per mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, di una dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado. La difesa ha dedotto errata applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., sostenendo che lo scopo della norma (garantire la vocatio in ius) fosse soddisfatto dal deposito di procura speciale per il rito abbreviato contenente esplicita elezione di domicilio, menzionata anche in intestazione della sentenza impugnata, richiamando la pronuncia Sez. U. n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la giurisprudenza di Sezioni Unite (De Felice) non supporti l'equivalenza sostenuta dalla difesa: l'onere previsto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. richiede la produzione di una dichiarazione o elezione di domicilio attuale, che può consistere nel deposito unitamente all'appello di una nuova elezione o nel richiamo chiaro, specifico e inequivoco di una elezione anteriore alla sentenza purché facilmente individuabile nel fascicolo; la sola indicazione di domicilio nella intestazione della sentenza non è idonea a provare l'attualità dell'elezione. Nell'atto di appello del difensore non risultava il riferimento necessario; pertanto il ricorso è inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    La norma impone che l'appello sia corredato della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato (o di chiara e specifica indicazione di elezione anteriore alla sentenza) per garantire la certezza della notifica; l'elezione indicata nella sentenza non è sufficiente a dimostrare l'attualità richiesta dalla legge

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di condanna a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e di euro 3.000

  • Sez. U., n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice), Rv. 287855 - 01

    la mera esigenza di agevolare la citazione a giudizio dell'appellante può essere soddisfatta attraverso il deposito o l'allegazione di una elezione di domicilio antecedente alla sentenza impugnata"; "la dichiarazione o elezione di domicilio, da depositare unitamente all'atto d'appello, non deve necessariamente essere materialmente unita all'atto di impugnazione, potendo essere soltanto in esso richiamata, a condizione che tale richiamo sia chiaro, specifico, inequivoco

    Le Sezioni Unite ammettono che, per l'imputato presente in primo grado (anche rappresentato 'per equipollente'), l'onere può essere assolto anche tramite richiamo chiaro e inequivoco di una elezione anteriore alla sentenza, purché immediatamente rintracciabile; tuttavia non autorizzano a considerare sufficiente una mera menzione del domicilio nella sentenza senza conferma o richiamo valido da parte dell'imputato o del difensore

Massime di principio

  • Per rendere ammissibile l'appello è necessario depositare unitamente all'atto una dichiarazione o elezione di domicilio attuale ovvero richiamare esplicitamente e inequivocabilmente una elezione di domicilio antecedente alla sentenza che sia immediatamente individuabile nel fascicolo.
  • La menzione di un domicilio nella sentenza di primo grado non sostituisce la dichiarazione o elezione richiesta dalla norma, perché non attesta l'attualità dell'elezione; occorre quindi una conferma o un nuovo atto da parte dell'imputato o del suo difensore.
  • Il deposito di una procura speciale contenente elezione di domicilio può valere solo se essa costituisce un'elezione idonea e attuale oppure se nel ricorso si richiama chiaramente e specificamente tale deposito in modo da permetterne l'immediata individuazione.
  • Il richiamo a documenti nel fascicolo è ammesso purché il richiamo sia esplicito, specifico e permetta senza indagini di rinvenire l'elezione; in caso contrario il rischio di inammissibilità è concreto.
  • Prassi consigliata per il difensore: allegare o depositare espressamente la dichiarazione/elezione di domicilio unitamente all'appello, oppure indicare con precisione la sua collocazione e data se si intende richiamare una elezione antecedente, per evitare nullità o inammissibilità dell'impugnazione.

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