Cassazione Penale, Sentenza n. 20497/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza cautelare applicativa di misura detentiva (poi attenuata in arresti domiciliari). Le censure erano: (i) inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni per mancata trasmissione al giudice dei verbali autorizzativi allegati alla richiesta di misura; (ii) vizi o irregolarità nei verbali delle operazioni di intercettazione; (iii) carenza di gravità indiziaria per la mancanza di elementi "chiave" a fondamento della contestazione di associazione di tipo mafioso (art.416-bis c.p.); (iv) insussistenza delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sulle singole censure ha ritenuto che: (i) la mancata allegazione dei verbali delle intercettazioni alla richiesta cautelare è una irregolarità (art.291 c.p.p.), ma non comporta automaticamente l'inutilizzabilità degli esiti, che è prevista soltanto in caso di intercettazioni eseguite fuori dai casi consentiti o in violazione degli artt.268 e seguenti; la difesa aveva comunque avuto accesso alle registrazioni; (ii) i vizi formali dei verbali (art.89 disp. att. c.p.p.) non determinano l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni se queste sono state legittimamente disposte ed eseguite; (iii) la Corte non può rivedere in sede di legittimità la valutazione di fatto compiuta dal giudice del riesame e non ha ravvisato manifesta illogicità della motivazione riguardo alla gravità indiziaria; (iv) in relazione al reato di cui all'art.416-bis c.p. opera la "doppia presunzione" ex art.275 c.p., e non sono emersi elementi idonei ad escludere esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Titolo di reato contestato (associazione di tipo mafioso). La sua configurazione comporta particolare gravità indiziaria e, secondo la Corte, contribuisce a sostenere esigenze cautelari anche in assenza di elementi esplicitamente eliminatori delle stesse.
obbligo di presentare al giudice gli elementi su cui si fonda la richiesta cautelare "compresi i verbali di cui all'art.268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti"
Stabilisce l'obbligo di allegare alla richiesta cautelare la documentazione su cui si fonda la misura; la Corte ha affermato che l'omissione è una irregolarità procedurale ma non comporta automaticamente la sanzione dell'inutilizzabilità.
Norme che regolano le intercettazioni; le violazioni delle prescrizioni di questo articolo (spec. comma primo e terzo) possono comportare l'inutilizzabilità delle intercettazioni se l'attività è stata compiuta fuori dai casi consentiti.
Prevede i divieti di utilizzazione delle intercettazioni in specifici casi; la Corte distingue tra le sanzioni previste da questo articolo (riguardanti la 'genesi' e la legittimità dell'intercettazione) e le irregolarità formali che non comportano automaticamente inutilizzabilità.
Disciplinano le modalità tecniche e le condizioni per l'esecuzione delle intercettazioni; violazioni sostanziali possono incidere sulla utilizzabilità, mentre vizi formali non sanzionati specificamente non determinano automaticamente inutilizzabilità.
Regole sulla documentazione delle operazioni di polizia giudiziaria inerenti alle intercettazioni; la Corte ha osservato che le inosservanze di queste disposizioni hanno rilievo investigativo/interno ma non comportano di per sé l'inutilizzabilità dei risultati captivi.
Prevede la cosiddetta "doppia presunzione" in tema di misure cautelari per determinati delitti (tra cui l'art.416-bis), ossia un rafforzamento della presunzione che giustifica esigenze cautelari in presenza del titolo di reato e dei gravi indizi.
Dispone le conseguenze processuali per il ricorso in cassazione in materia cautelare; consente la condanna alle spese e ad eventuali somme a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa.
Massime di principio
- La mancata allegazione, nella richiesta cautelare, dei verbali o delle trascrizioni delle intercettazioni è un'irregolarità procedurale (art.291 c.p.p.) ma non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni, salvo che le intercettazioni stesse siano illegittime nella loro genesi (violazioni degli artt.266 e 268 c.p.p.).
- I vizi formali o irregolarità nei verbali delle operazioni di polizia giudiziaria (art.89 disp. att. c.p.p.) possono avere rilievo ai fini investigativi/interni, ma non producono di per sé la nullità o l'inutilizzabilità delle risultanze captive se l'intercettazione è stata legittimamente disposta ed eseguita.
- Il diritto di difesa è rispettato se la difesa ha avuto effettivo accesso al materiale intercettivo e alla documentazione essenziale che consente di verificare la legittimità dell'operato; la mera irregolarità formale non basta a dimostrare pregiudizio difensivo senza indicazione concreta del danno.
- In sede di Cassazione non è possibile una rinnovata valutazione di merito degli elementi indiziari: il ricorso è ammissibile solo per violazioni di norme di diritto o per manifesta illogicità della motivazione, non per chiedere una diversa ricostruzione dei fatti.
- Nei procedimenti per reati che implicano la "doppia presunzione" (art.275 c.p., es. 416-bis) le esigenze cautelari sono più agevolmente ritenute sussistenti e occorrono elementi chiari e determinanti per escluderle; la difesa deve dunque puntare a dimostrare errori di diritto o lacune motivazionali manifeste.
- Per impugnare con efficacia misure cautelari basate su intercettazioni, è strategico dimostrare specifiche e concrete violazioni normative sulla genesi o sull'autorizzazione delle intercettazioni, oppure evidenziare la mancata disponibilità del materiale essenziale alla difesa.
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